Riforma della giustizia tributaria: importanti novità nel disegno di legge approvato dal governo

Antonella Ciaccia

30/05/2022

La riforma della giustizia tributaria supera il primo esame con l’approvazione del Cdm. Tra i punti cardine l’esercizio della funzione giurisdizionale affidata ai magistrati tributari professionali.

Riforma della giustizia tributaria: importanti novità nel disegno di legge approvato dal governo

Lo scorso 17 maggio è stata licenziata dal Consiglio dei ministri la bozza del disegno di legge che prevede la riforma del processo tributario, unitamente alla revisione dei diritti dovuti per il contributo unificato tributario.

Il disegno di legge getta le basi per una riforma di rilievo della giustizia tributaria, soprattutto se collocata nel quadro di riforme ordinamentali collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ora si attende l’esito positivo in Parlamento.

L’intervento normativo in materia di giustizia tributaria è stata una tra le priorità d’azione indicate dal governo. In precedenza, la riforma è stata oggetto di studio e di esame da parte di una Commissione interministeriale, che ha concluso le proprie osservazioni con una relazione consegnata lo scorso giugno 2021, contenente proposte e interventi che potessero essere formalizzati in atti del governo o del Parlamento.

Nella relazione sono state messe in risalto tutte le criticità del sistema attuale, tra cui: lentezza dei processi, notevole complessità e variabilità della normativa, insufficiente livello di specializzazione dei giudici. E proprio sulla professionalità dei giudici tributari si individua un forte interesse al cambiamento.

Il provvedimento si concentra sulla importante novità della figura del magistrato tributario, nominato per concorso pubblico, che si sostituisce al giudice “onorario”; l’obiettivo dichiarato è quello di creare una categoria “ad hoc”, preparata sulla materia, in grado di prendere decisioni qualitativamente più apprezzabili, in tempi accettabili per la durata di un processo tributario, in linea con gli altri Paesi. I magistrati saranno quindi reclutati a tempo pieno mediante un apposito concorso con prove scritte e orali

Vediamo insieme le principali novità in tema di processo tributario previste nel disegno di legge.

Professionalizzazione dei magistrati tributari

Se oggi la magistratura tributaria ha carattere onorario, cioè non dispone di un corpo di magistrati addetto esclusivamente alla risoluzione delle controversie tributarie, con la riforma verranno reclutati a tempo pieno, attraverso un concorso pubblico con prove scritte e orali, dei magistrati tributari professionisti.

Requisito di ammissione al concorso per magistrato tributario sarà soltanto la laurea in giurisprudenza e saranno esclusi i laureati in economia. Questa esclusione dalla possibilità di accesso anche di coloro che sono in possesso di diploma di laurea specifica in materia tributaria (tra cui i commercialisti), ha suscitato molte perplessità in seno all’Associazione Nazionale dei Commercialisti. In uno specifico comunicato, ha espresso forti dubbi in merito, in quanto in un ambito tanto delicato e specialistico come il processo tributario, non è pensabile che l’organo giudicante non abbia conoscenze specifiche in tema fiscale, contabile, aziendale.

Verrà ridotto l’organico della magistratura tributaria composto da 450 magistrati in primo grado e 126 in secondo grado. Questa riduzione, prevista a regime, potrebbe avere una certa rilevanza perché assimila quella tributaria alle giurisdizioni speciali già presenti in Costituzione, ponendo le premesse per sviluppi evolutivi.

Sono state previste 100 assunzioni entro il 2023, attraverso una procedura che consente agli attuali magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, già in servizio presso le Commissioni tributarie, di scegliere l’esercizio esclusivo delle funzioni giurisdizionali tributarie. Altri 476 magistrati tributari saranno assunti mediante concorso nel periodo compreso tra il 2024 ed il 2030, con cadenza di 68 nuove assunzioni per ciascun anno.

Si punta senza dubbio a rafforzare la specializzazione dei giudici tributari. Questo getterebbe le basi per un efficace utilizzo delle risorse e una migliore organizzazione del potere pubblico; consentirebbe una migliore tutela dei diritti dei contribuenti, soprattutto quando sono in gioco questioni complesse, che richiedono analisi tecnico-giuridiche particolarmente approfondite.

Al momento, finché non sarà concluso il reclutamento dei giudici professionali, continueranno a operare in parallelo i giudici tributari onorari già presenti nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali. Essi resteranno in servizio, in un ruolo a esaurimento, fino ai 70 anni anagrafici, limite di pensionamento esteso a tutti i giudici tributari.

Per quel che concerne il carattere ordinamentale, il nuovo giudice tributario, da un punto di vista organizzativo, resta comunque vincolato al ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale si affida la nomina dei nuovi magistrati.

Potenziamento dell’organo di indipendenza e autogoverno della giustizia tributaria

Previsto il potenziamento della struttura amministrativa a supporto della Giustizia tributaria mediante il reclutamento di nuove professionalità amministrative da destinare agli Uffici professionalizzati.

Saranno inoltre istituiti presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (Cpgt):

  • un Ufficio ispettivo a tutela del corretto esercizio e funzionamento degli organi della giustizia tributaria;
  • un Ufficio del Massimario nazionale, per garantire l’uniformità di giudizio per fattispecie analoghe.

Le massime giurisprudenziali prodotte da questo Ufficio, alimenteranno un’apposita banca dati predittiva, che pertanto consentirà agli operatori di conoscere gli orientamenti giurisprudenziali e di prevedere l’eventuale esito delle controversie.

Saranno massimate le sentenze di secondo grado e quelle più significative di primo grado con la finalità di alimentare la banca dati di giurisprudenza di merito, nell’ambito del servizio di documentazione economica e finanziaria del ministero dell’Economia e delle Finanze, istituito in conformità alla legge sullo Statuto del contribuente.

Disposizioni relative al processo tributario

Un prima innovazione sul processo riguarda l’assegnazione dei ricorsi di primo grado al giudice monocratico per le controversie di valore fino a 3.000 euro, esclusa per le liti di valore indeterminabile. Le sentenze pronunciate dal giudice monocratico sono impugnabili in appello solo per violazione delle norme sul procedimento, nonché per violazione di norme costituzionali o di diritto dell’Unione europea, ovvero dei principi regolatori della materia.

Importante novità si rileva inoltre nel rimuovere in parte l’impedimento all’utilizzo della prova testimoniale, lasciando al giudice la valutazione circa il suo utilizzo, solo su circostanze oggetto di dichiarazioni di terzi contenute in atti istruttori. Ad oggi, ricordiamo che è invece ammessa la cd. dichiarazione di terzo, che il giudice valuta liberamente.

Con la riforma si prevede di introdurre pertanto, nei processi di primo e secondo grado, con opportuni accorgimenti, la prova testimoniale scritta, al pari di quanto previsto nei giudizi civili e amministrativi.

Per i processi tributari in Cassazione vengono introdotte apposite misure deflattive del contenzioso ovvero:

  • la pronuncia del principio di diritto in materia tributaria, che consentirà la più tempestiva formazione di orientamenti giurisprudenziali consolidati;
  • il rinvio pregiudiziale, cioè diretto, dai giudici tributari di primo e secondo grado alla Cassazione per ottenere la soluzione preventiva di questioni nuove o rilevanti o particolarmente complesse o ricorrenti.
Schema ddl «Disposizioni in materia di giustizia e di processi tributari»
«Disposizioni in materia di giustizia e di processi tributari»

Conciliazione su proposta del giudice tributario

Con riferimento agli strumenti di deflazione, è introdotta la conciliazione su proposta del giudice tributario.

Si rafforza dunque l’istituto della conciliazione giudiziale su proposta del giudice, mutuando quanto già si attua nel processo civile con l’articolo 185 del codice di procedura civile. A fini deflattivi, è implementato l’istituto della conciliazione per le controversie di importo fino a 50.000 euro.

In base a quanto disposto all’art. 48-bis.1 della bozza del ddl approvato, rubricato (Conciliazione proposta dalla Commissione tributaria) viene disposto che:

"Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell’articolo 17-bis la Commissione, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.
La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza è comunicata alle parti non comparse.
La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo. Ove l’accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.

La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impostore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
Il giudice dichiara con sentenza l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice".

Questo significa che per alcune controversie che sono soggette alla procedura del ricorso-reclamo, qualora sia possibile, la Commissione può formulare alle parti una proposta di conciliazione avuto riguardo, contemporaneamente:

  • all’oggetto del giudizio;
  • all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.

La proposta può essere formulata in udienza, o fuori udienza da comunicare alle parti. Lo stesso dicasi per le parti non comparse in udienza. La causa può essere inviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo. In assenza di ciò, nella stessa udienza avviene la trattazione della causa.

La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicati:

  • le somme dovute;
  • i termini e le modalità di pagamento.

Il processo verbale costituisce il titolo per la riscossione delle somme dovute e per il pagamento da parte del contribuente entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo (ovvero del pagamento della prima rata ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 29.7.21997, n. 218).

L’inosservanza del termine o il pagamento di una delle rate, compresa la prima, comporta l’iscrizione a ruolo delle residue somme a titolo di imposte, sanzioni e interessi, nonché la sanzione del 45% conteggiata sul debito d’imposta.

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