Anche se non cambiano le percentuali con le quali pagare l’Irpef, ci sono grosse novità che si attuano a partire dal 1° gennaio 2025 sull’imposta. Vediamo come si calcolano le tasse.
Nel 2025 non si assiste a una vera e propria riforma Irpef, visto che non c’è nessuna rimodulazione di scaglioni di reddito e aliquote rispetto al 2024. In ogni caso le novità contenute nella Legge di Bilancio 2025 portano a dei cambiamenti sostanziali nella determinazione delle imposte da versare annualmente.
Dal 1° gennaio 2025, infatti, cambiano i calcoli delle detrazioni che servono alla determinazione delle imposte effettivamente da versare. Sono state confermate le tre aliquote, riferite ad altrettanti scaglioni di reddito ma cambia il calcolo delle detrazioni per redditi superiori a un certo importo.
Riforma Irpef, come cambiano le imposte sui redditi
Dal 1° gennaio 2025 sono state prorogate, e rese strutturali, le modifiche attuate all’Irpef nel 2024 con una riconferma del Irpef a tre scaglioni e delle detrazioni da lavoro dipendente, pensione e lavoro autonomo. Anche se riconfermato, invece, il taglio al cuneo fiscale cambia la sua natura e si trasforma da sgravio contributivo ad aumento della detrazione spettante per i redditi superiori a 20.000 euro.
Come cambia l’Irpef?
Rispetto a quanto previsto nel 2024, non ci sono novità nelle aliquote e negli scaglioni Irpef 2025 che rimangono tre:
- fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- oltre 50.000 euro, 43 per cento. 5 corrispondenti aliquote;
Il calcolo dell’Irpef per il periodo di imposta 2025 si effettua in base alla seguente tabella:
SCAGLIONI 2025 | ALIQUOTE 2025 | IMPOSTA DOVUTA |
---|---|---|
fino a 28.000 euro | 23% | 23% sul reddito |
da 28.001 fino a 50.000 euro | 35% | 6.440 euro + 35% sul reddito che supera i 28.000 euro e fino a 50.000 euro |
oltre i 50.000 euro | 43% | 14.140 euro + 43 per cento sul reddito che supera i 50.000 euro |
Non cambiano le detrazioni da lavoro e da pensione
Nessuna novità investe le detrazioni da lavoro (dipendente e autonomo) e quelle da pensione che rimangono invariate rispetto al 2024, così come rimane invariata anche la no tax area a 8.500 euro per lavoratori dipendenti e pensionati.
Nella seguente tabella proponiamo uno schema per il calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente:
Reddito | Importo della detrazione |
---|---|
fino a 15.000 euro | 1.955 (non inferiore a 690 o, se a tempo determinato, non inferiore a 1.380) |
oltre 15.000 e fino a 28.000 | 1.910 + 1.190 x [ (28.000 - reddito) / (28.000 - 15.000) ] |
oltre 28.000 e fino a 50.000 | 1.910 x [ (50.000 - reddito) / (50.000 - 28.000) ] |
oltre 50.000 euro | nessuna detrazione |
Trattamento integrativo, rimane invariato
Il calcolo per la spettanza del trattamento integrativo non cambia e resta un diritto per i contribuenti con reddito complessivo di ammontare non superiore a 15.000 euro: in questo caso può essere concesso quando l’imposta lorda, da determinarsi sui redditi di lavoro dipendente, è di importo superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Con la riduzione dei 75 euro lo scopo è quello di neutralizzare l’incremento dell’importo della detrazione per redditi da lavoro dipendente che avrebbe potuto determinare la perdita del beneficio (da ricordare, infatti, che uno dei requisiti per avere diritto all’ex bonus Renzi è la capienza di imposta calcolata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per i medesimi redditi).
Il diritto al trattamento integrativo resta anche per chi ha reddito compreso tra 15.000 e 28.000 euro, a patto che le detrazioni spettanti siano superiori all’imposta dovuta.
Cambia il taglio al cuneo fiscale
Il taglio al cuneo fiscale è stato confermato anche per il 2025, ma si trasforma da sgravio contributivo a sgravio fiscale. Questo comporta per le buste paga dei lavoratori dipendenti un versamento maggiore per quel che riguarda i contributi, ma un versamento minore dal punto di vista delle imposte.
Anche se fino a 8.500 euro di reddito l’Irpef dovuta è assorbita e azzerata completamente dalle detrazioni spettanti per il lavoro dipendente, a queste si somma il nuovo taglio del cuneo fiscale aggiunge un ulteriore trattamento integrativo per i redditi fino a 20.000 euro pari a:
- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Per i redditi compresi tra 20.000 e 40.000 euro il taglio al cuneo fiscale di trasforma in una maggiorazione della detrazione spettante sul reddito che si calcola nel seguente modo:
- 1.000 euro l’anno per i redditi fino a 32.000;
- per redditi compresi tra 32.000 e 40.000 euro si calcola con al seguente formula 1.000 *
40.000 - Reddito complessivo
/8.000.
Revisione delle detrazioni fiscali
Una cosa che forse è passata inosservata, per quel che riguarda la detrazione di oneri e spese che viene meno la franchigia che per i titolari di reddito complessivo superiore a 50.000 euro, portava a una riduzione di un importo pari a 260 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante. Questo significa che per chi ha redditi superiori a 50.000 euro la detrazione su oneri e spese spetta in forma intera dal 2025.
Un cambiamento sostanziale, invece, si ha per quel che riguarda il sistema di calcolo delle detrazioni su oneri e spese visto che viene previsto un importo massimo detraibile in base ai redditi percepiti che va moltiplicato per un coefficiente che cambia in base ai figli a carico.
La novità individua due importi base applicati a due fasce di reddito e nello specifico:
- l’importo base per redditi superiori a 75.000 ma entro i 100.000 euro è 14.000;
- l’importo base per redditi superiori a 100.000 euro è 8.000.
Per determinare la detrazione massima spettante questi importi base vanno moltiplicati per i coefficienti che si riferiscono al numero di figli che variano da 0,50 a 1.
Questo nuovo limite si somma a quello già previsto dall’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, il quale dispone che la «detrazione di cui al presente articolo spetta:
- per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro».
A questo vanno sommate, poi, le modifiche apportate per le detrazioni spettanti per figli a carico e per altri familiari a carico.
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