Rimborsi fiscali più facili con le nuove norme

Nadia Pascale

25 Agosto 2024 - 11:15

Con il decreto legislativo 110 del 2024 cambiano le procedure per il rimborso dei crediti fiscali, introdotta la nuova disciplina per la compensazione dei crediti.

Rimborsi fiscali più facili con le nuove norme

Cambiano i rimborsi fiscali grazie alle nuove norme contenute nel decreto legislativo 110 del 2024. Con le nuove norme è più facile ottenere i rimborsi in breve tempo.

Il decreto legislativo 110 del 2024 mira a rendere il sistema di riscossione fiscale più semplice ed efficiente. Sono state introdotte misure per il discarico automatico, importanti dilazioni per chi si trova in difficoltà economiche e non solo, infatti, cambia la disciplina dei rimborsi fiscali.

Spesso le norme in materia di imposte creano dei crediti, questi possono essere rimborsati oppure possono essere utilizzati per compensare ulteriori debiti maturati. A riscrivere la disciplina dei rimborsi fiscali è l’articolo 16 del decreto legislativo 110 che va a modificare l’articolo 28 del Dpr 602 del 1973.

Ecco le principali novità che rendono, in teoria, più semplici i rimborsi fiscali

Rimborsi fiscali in caso di debiti con il Fisco: la nuova disciplina

L’articolo 16 del decreto legislativo 110/2024 modifica in modo sostanziale l’articolo 28 del Dpr 602 del 1973 apportando importanti innovazioni nella compensazione dei crediti di imposta e per i rimborsi fiscali.

Il nuovo testo, in vigore dal giorno 8 agosto 2024, prevede che nel caso in cui il contribuente chieda un rimborso di imposta per importi superiori a 500 euro, comprensivi di interessi, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta inadempiente da obbligo di versamento derivante dalla notifica di una più cartelle di pagamento.

Se il controllo ha riscontro positivo trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme.

Una volta ricevuta la segnalazione, l’agente di riscossione comunica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero in modo automatico e invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

In caso di accettazione, le somme sono trasferite entro i limiti dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo.

In caso di rifiuto o mancata risposta nei termini previsti cessa la sospensione dell’azione di recupero, l’agente della riscossione comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione.

Le somme da rimborsare restano a disposizione dell’agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di messa a disposizione, per l’avvio dell’azione esecutiva.

La principale differenza rispetto alla procedura passata sta nel fatto che la norma precedente prevedeva di fatto un congelamento dei rimborsi laddove ci fosse una iscrizione al ruolo, ci fosse cioè uno stato già avanzato del debito che quindi fosse stato contestato e non risolto. Ora, invece, basta l’emissione di cartelle esattoriali.

Le somme quindi non entrano nella disponibilità del contribuente, ma restano congelate per una eventuale azione esecutiva. L’articolo 16 prevede, infatti, che è sufficiente la presenza di una cartella esattoriale a congelare i rimborsi spettanti.

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