Rimborso Irpef anche se il modello 730 integrativo è presentato oltre la scadenza. A stabilirlo la sentenza della Cassazione n. 17956 del 4 luglio 2019 sul recupero delle detrazioni di anni precedenti.
Rimborso Irpef 730 anche dopo la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa. Il contribuente può recuperare detrazioni e deduzioni spettanti in sede di giudizio, a prescindere dal fatto che sia stata o meno presentata una dichiarazione integrativa nei termini.
È la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17956 del 4 luglio 2019 a dar ragione al contribuente che aveva presentato ricorso contro l’Agenzia delle Entrate e contro la sentenza della CTR che aveva negato il diritto al rimborso Irpef di un’onere non richiesto mediante dichiarazione integrativa.
Secondo la Cassazione, il contribuente può far valere in giudizio il proprio diritto al rimborso di un onere senza considerare tempi e procedure amministrative. La Commissione Tributaria competente ha quindi il compito di esaminare la domanda di rimborso presentata, valutandone tempestività e fondatezza, senza soffermarsi sul mancato invio di una dichiarazione integrativa nei termini.
Rimborso Irpef 730, recupero delle detrazioni anche dopo la scadenza dell’integrativa
Si schiera dalla parte del Contribuente la Corte di Cassazione che, con la sentenza del 4 luglio 2019, sancisce un importante principio in materia di rimborsi Irpef.
La sentenza emessa dalla Commissione Tributaria aveva sancito l’impossibilità per il contribuente di emendare la propria dichiarazione oltre il termine previsto per l’invio dell’integrativa. L’errore oggetto della contesa consisteva nell’omessa indicazione nel quadro RP, rigo RP 19, di un totale di euro 9.747,00 di contributi versati, con conseguente maggiore Irpef per euro 3.890,00.
Il tema del recupero delle detrazioni oltre la scadenza del 730 e dell’obbligo o meno di avvalersi della dichiarazione integrativa era già stato affrontato dalla Cassazione. Con la sentenza n. 13378/2016, le Sezioni Unite avevano chiarito che il contribuente:
“indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall’art. 2 D.P.R. n.322/1998 e dall’istanza di rimborso di cui all’art. 38 D.P.R. n.602/1973, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria”
In sede di contenzioso, non si applicano le decadenze previste dalla fase amministrativa, anche in virtù del principio di capacità contributiva previsto dall’articolo 53 della Costituzione e del principio di collaborazione e buona fede tra contribuente e fisco previsti dall’articolo 10 dello Statuto del Contribuente.
Rimborso Irpef, in sede di giudizio non contano le scadenze amministrative
La prassi da seguire in sede di contenzioso non deve quindi basarsi sulle regole che disciplinano l’attività amministrativa.
Nel caso in oggetto, il contribuente dopo aver constato di non aver indicato in dichiarazione dei redditi degli oneri deducibili, ha presentato istanza di rimborso
della maggiore imposta versata, non ricevendo tuttavia risposte dall’Agenzia delle Entrate.
Il giudice d’appello aveva ritenuto che il contribuente, non presentando la dichiarazione integrativa entro la scadenza prevista ed avvalendosi dell’invio dell’istanza di rimborso della maggiore imposta pagata, avrebbe eluso l’applicazione dell’art.2, comma 8 bis, d.P.R. n.322/1998.
Un modus operandi che la Corte di Cassazione contesta:
“Il giudice del merito, quindi, non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra riportati, in base ai quali avrebbe dovuto esaminare l’istanza di rimborso e valutarne la tempestività e fondatezza, non trovando ostacolo nel fatto che il contribuente avesse presentato la dichiarazione integrativa tardivamente, oltre i termini di cui all’art.2, comma 8 bis, d.P.R. n.322/98”,
principio valido anche nel caso in cui sia stata emessa una cartella esattoriale a seguito di controllo automatizzato.
Rimborsi fiscali di anni passati, per la Cassazione conta la sostanza più che la forma
Non importa se non è stata presentata dichiarazione integrativa nei termini. Il contribuente può comunque dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione,
“l’effettiva esistenza del diverso credito (derivante dall’omessa deduzione dei contributi dall’imponibile), in tale modo venendosi a trovare nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione.”
Conta la sostanza più che la forma, almeno in sede di contenzioso.
Di seguito il testo integrale della sentenza n. 17956 del 4 luglio 2019:
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Argomenti