Riposi allattamento per il padre: requisiti, durata e come farne richiesta

Simone Micocci

19 Settembre 2018 - 13:10

Anche il padre può beneficiare dei permessi per allattamento retribuiti al 100%, ma solo in alcuni casi; ecco quali e le istruzioni per farne domanda.

Riposi allattamento per il padre: requisiti, durata e come farne richiesta

I riposi per allattamento in alcune circostanze devono essere riconosciuti anche al padre. Lo prevede l’articolo 40 del d.lgs. 151/2001, nel quale si legge che il padre ha diritto agli stessi periodi di riposo previsti per la madre nel caso in cui quest’ultima non ne usufruisca.

Per chi non lo sapesse i riposi per allattamento sono dei permessi riconosciuti alle lavoratrici madri che - una volta terminato il periodo del congedo obbligatorio - decidono di rinunciare al congedo parentale.

A tal proposito l’articolo 39 del d.lgs. 151/2001 stabilisce che a queste lavoratrici il datore di lavoro - nel corso del primo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato) - deve consentire un periodo giornaliero di 1 (per coloro che sono impiegate per meno di 6 ore) o 2 ore (per coloro che hanno un orario di lavoro superiore alle 6 ore). È bene specificare che questi permessi spettano anche in caso di adozione o affidamento, quindi non ne hanno diritto solamente le madri naturali.

Il vantaggio di questi permessi per allattamento è che - a differenza del congedo parentale - sono retribuiti al 100%.

Come anticipato, però, anche se si definiscono “per allattamento”, questi riposi possono essere fruiti anche dal padre il quale ne può fare richiesta (utilizzando la nuova modalità telematica) così da avere più tempo da dedicare all’assistenza del figlio.

Di seguito faremo chiarezza su quando il riposo per allattamento spetta ai papà, oltre a darvi tutte le informazioni necessarie per farne richiesta; ecco quindi cosa c’è da sapere su questo diritto riconosciuto ai lavoratori dipendenti che diventano genitori.

Riposi giornalieri per allattamento: quando spettano al padre?

Affinché il padre possa beneficiare dei cosiddetti permessi per allattamento è necessario che la madre sia impossibilitata a farlo oppure rinunci volontariamente a questa possibilità. Come stabilito dall’articolo 40 del d.lgs 151/2001, infatti, i neo-papà hanno diritto ad 1 o 2 ore di permesso ogni giorno nel caso in cui:

  • il figlio sia stato affidato esclusivamente al padre;
  • abbandono del figlio da parte della madre
  • la madre dipendente decida di non avvalersene;
  • la madre non sia lavoratrice dipendente;
  • la madre sia morta o si trovi in uno stato di grave infermità.

Solo qualora sussista una delle suddette condizioni, quindi, il padre potrà fare richiesta all’Inps per beneficiare del permesso per allattamento. Anche per il padre, però, vale quanto detto in precedenza sulla non cumulabilità di questi permessi con il congedo parentale.

C’è un caso, però, in cui padre e madre possono godere contestualmente del permesso per allattamento. Stiamo parlando del parto plurimo; come si legge sul sito dell’Inps, infatti, in questo caso i periodi di riposo vengono raddoppiati e “le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre”.

Una lavoratrice madre impiegata full-time che partorisce due gemelli, quindi, può decidere se:

  • godere di 4 ore di riposo al giorno;
  • godere di 2 ore di riposo così da far godere le altre 2 al padre;
  • godere di 3 ore di riposo così da far godere l’altra al padre.

Infine è importante sottolineare che il padre non ha diritto a questi permessi qualora la madre non abbia rinunciato al congedo parentale. Quindi, mentre la lavoratrice può beneficiare di questi permessi anche nei periodi in cui il padre richiede il congedo parentale, nel caso del lavoratore è necessario che entrambi i genitori abbiano rinunciato al congedo.

A quante ore di permesso si ha diritto?

L’articolo 40 del suddetto decreto stabilisce che, qualora si verifichi una delle suddette situazioni, il padre ha diritto agli stessi periodi di riposo previsti dalla madre.

Ciò significa che questo avrà diritto a 2 periodi di riposo, cumulabili durante la giornata, qualora l’orario giornaliero di lavoro non sia inferiore alle 6 ore. Queste 2 ore di permesso, quindi, potranno essere godute in maniera frazionata (ad esempio entrando un’ora dopo e uscendo con un’ora di anticipo) oppure continuativa (anticipando l’uscita o posticipando l’entrata di due ore),

Se invece il lavoratore padre è impiegato part-time con orario inferiore alle 6 ore, allora questo avrà diritto ad 1 sola ora di permesso al giorno. Come abbiamo visto, però, il monte ore a disposizione raddoppia per i parti gemellari.

Richiesta dei permessi per allattamento da parte del padre

Così come per la madre si potrà godere dei permessi per allattamento fino al compimento del 1° anno di età del figlio. È l’Inps a farsi carico dell’indennità riconosciuta durante il permesso, pari al 100% della retribuzione oraria prevista dal contratto di lavoro.

La domanda deve essere presentata tramite la modalità telematica descritta dall’Inps nel messaggio 3014/2018. Nel dettaglio, chi lo richiede può scegliere di farlo:

  • tramite il sito dell’INPS, utilizzando il servizio online accessibile direttamente dal cittadino (purché in possesso del PIN dispositivo);
  • chiamando il contact center multicanale al numero INPS 803 164 (per chi chiama da rete fissa) o 06 164164 (per chi utilizza il cellulare);
  • rivolgendosi ad un patronato (anche in questo caso è richiesto il PIN dell’INPS).

Anche la documentazione richiesta deve essere allegata telematicamente seguendo le istruzioni indicate durante la procedura. Nel dettaglio, ai fini della richiesta bisogna presentare il certificato di nascita del bambino.

Qualora il permesso si richieda in seguito ad un’adozione, invece, bisogna presentare anche una copia del provvedimento di adozione (o affidamento) o di qualsiasi altro documento dell’autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

Inoltre, nel caso in cui sia il padre a richiedere i permessi per allattamento bisognerà presentare uno dei seguenti documenti (a seconda della motivazione che legittima il godimento dei riposi da parte del padre):

  • provvedimento formale da cui risulta l’affidamento esclusivo;
  • certificato - o dichiarazione sostitutiva - di morte della madre;
  • certificazione sanitaria nella quale si attesta la grave infermità della madre;
  • dichiarazione con cui la madre attesta la propria decisione (che deve essere confermata dal datore di lavoro) di non fruire delle ore di riposo a cui avrebbe diritto;
  • dichiarazione con cui la madre attesta di non essere una lavoratrice dipendente.

In ogni caso i genitori devono impegnarsi a comunicare all’Inps eventuali variazioni successive.

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