Ecco quando spetta il risarcimento danni per buche stradali, a quanto ammonta e come richiederlo.
Le buche stradali sono una frequente causa di incidenti a danno di conducenti e pedoni, come in generale accade per qualsiasi causa che renda strade e marciapiedi dissestati. Allo stesso tempo, c’è anche chi si approfitta del problema - ormai incombente in tutte le maggiori città italiane - per pretendere denaro in ragione di presunte lesioni subite.
La situazione non può affatto essere semplificata, nel senso che non è possibile stabilire a priori quando è dovuto il risarcimento e quando, invece, l’amministrazione (o proprietario della strada) è esonerato da ogni responsabilità. La legge definisce parametri piuttosto chiari per analizzare la situazione e, anche grazie al contributo della giurisprudenza, possiamo definire una guida sul risarcimento danni da buche stradali.
Il principio generale è che tanto l’Ente pubblico quanto i cittadini devono adottare la comune diligenza, rispettivamente nella gestione del territorio e nell’utilizzo. Se al proprietario della strada compete la manutenzione, infatti, chi la percorre deve usare attenzione e prudenza consone alla situazione e alle circostanze. Ecco cosa c’è da sapere.
Chi è responsabile dei danni da buche stradali
Le strade e i marciapiedi sono normalmente di competenza del Comune, al quale spetta l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria affinché si mantengano in buono stato. Questo è necessario innanzitutto per le ovvie questioni di sicurezza e viabilità (soprattutto in tema di barriere architettoniche), ma anche per il decoro della città e la preservazione del suo valore estetico.
Di conseguenza, se il marciapiede presenta ostacoli, buche, gradini rovinati e similari o manca delle apposite discese bisogna segnalare la questione al Comune di competenza. Lo stesso anche per quanto riguarda le strade e le eventuali buche.
Il dovere del Comune di preservare strade e marciapiedi, tuttavia, non determina automaticamente la responsabilità dell’ente rispetto agli infortuni e ai danni. Ciò accade soltanto quando è configurabile una colpa.
Si ricorda, peraltro, che in alcuni casi la competenza riguardo alla manutenzione è provinciale (ad esempio per le strade che collegano i capoluoghi comunali alla rete statale o regionale). Per le strade private, invece, si considera comunque il dovere dell’Ente pubblico. Infine, in autostrada si valuta la responsabilità del gestore della rete autostradale. I criteri di colpa, comunque, sono i medesimi.
Quando spetta il risarcimento danni per buche stradali
Il risarcimento danni per gli incidenti causati dalle buche spetta soltanto quando l’ente comunale ne ha colpa. Affinché ciò accada è necessario che si presentino determinati elementi. In primo luogo, non ci deve essere il caso fortuito, ovvero un evento del tutto eccezionale e imprevedibile.
Per esempio, se in caso di vento forte cade un albero che danneggia il manto stradale o blocca il passaggio non si può certo presumere la responsabilità del Comune. Quest’ultimo è tenuto a commissionare gli interventi necessari tempestivamente, ma non può certo prevedere le eventualità casuali.
In secondo luogo, l’incidente non deve essere causato dalla disattenzione o dalla mancanza di prudenza del cittadino. In tal proposito non ci si affida – ovviamente – su parametri personali, ma sulle dinamiche oggettive in cui si è svolto l’incidente.
In particolare, secondo la giurisprudenza il giudice valuta:
- Il momento della giornata (se buio o meno);
- le condizioni atmosferiche (ad esempio le forti piogge possono aggravare le possibilità di incidente ma dovrebbero anche invitare a maggiore attenzione);
- la visibilità della buca o dell’ostacolo e l’eventuale segnalazione;
- la prevedibilità della buca o dell’ostacolo, nei casi in cui era noto al cittadino (o secondo la “comune diligenza” doveva essere tale).
Citiamo qualche esempio per chiarire il concetto, direttamente dalla Corte di Cassazione.
- L’ordinanza n. 25460/2020 ha escluso il risarcimento in favore di un automobilista che ha avuto un incidente a causa di una buca stradale, considerando che quest’ultima fosse perfettamente visibile per le dimensioni e l’ora diurna.
- L’ordinanza n. 18753/2017 nega l’automatica responsabilità del conducente che ha violato le regole del Codice della strada. L’eventuale concorso di colpa (o responsabilità piena) deve essere dimostrato, per ridurre o negare il risarcimento.
- L’ordinanza n. 16034/2023 ha escluso il risarcimento per una donna caduta a causa del marciapiede danneggiato, poiché il danno era presente da tempo e la donna abitava proprio in quell’area, dunque ragionevolmente ne era a conoscenza.
- L’ordinanza n. 19078/2024 ha previsto il dovere del Comune, o comunque del proprietario della strada, di prevedere anche l’imprudenza o disattenzione del cittadino, purché non “abnorme” per condotta e circostanze di visibilità del danno. Si tratta di un principio confermato anche da altri precedenti della Corte, come l’ordinanza n. 15761/2016.
- L’ordinanza n. 24855/2017 nega il risarcimento se la buca è dovuta al caso fortuito, circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili.
- L’ordinanza n. 15742/2019 fa ricadere la responsabilità del danno sul cittadino quando la buca è debitamente segnalata.
Come richiedere il risarcimento per buche stradali (e a quanto ammonta)
Se l’ostacolo non era visibile o prevedibile e non causato da un caso fortuito, il cittadino ha diritto a un risarcimento danni. Per richiederlo bisogna inviare all’Ente una lettera, con una dettagliata narrazione dei fatti e la quantificazione dei danni riportati documentata. La richiesta dovrebbe avvenire il prima possibile per facilitare la documentazione del danno e in ogni caso tenendo conto della prescrizione di 5 anni.
La lettera può essere notificata al Sindaco a mezzo pec o raccomandata a/r anche senza un avvocato, seppur l’assistenza legale si rivela molto utile per quantificare i danni. Sia in questa fase stragiudiziale che nell’eventuale causa, saranno necessarie tutte le prove in proprio possesso:
- fotografie, che secondo l’ordinanza n. 28665 della Cassazione devono avere indicazioni di luogo e tempo;
- verbali della Polizia locale, se intervenuta;
- resoconto della polizza assicurativa;
- certificati medici;
- preventivi e fatture riguardanti la riparazione dei danni a cose;
- dichiarazioni testimoniali.
Le prove sono determinanti anche per la quantificazione del danno da proporre come risarcimento, dovendo quest’ultimo compensare in tutto o in parte (a seconda dell’eventuale concorso di colpa) tutte le spese subite ingiustamente dal cittadino a causa della negligenza del responsabile della custodia stradale.
Se l’Ente non cerca un accordo (o paga) entro la data indicata bisogna intentare una causa, questa volta con l’assistenza di un avvocato. La causa servirà ad accertare la responsabilità del Comune e a quantificare i danni con l’aiuto dei periti, per poi terminare con una sentenza che intima il pagamento (se dovuto).
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