Le foto dei minori non possono essere pubblicate senza il consenso dei genitori e se questo avviene può spettare un risarcimento.
In un mondo sempre più social, pubblicare le immagini altrui è diventata quasi una prassi normale alla quale le persone non prestano la dovuta attenzione. Le immagini, invece, richiedono l’autorizzazione degli interessati o dei genitori quando si tratta di minori. In caso contrario può essere dovuto un risarcimento.
Il motivo principale per cui non è possibile rendere pubblica una foto che ritrae una persona senza il suo consenso espresso, è da ricercare nella tutela del diritto all’immagine e alla riservatezza. A questo fine non è rilevante il possesso giustificato delle immagini, e nemmeno un eventuale grado di parentela con l’interessato.
Questo meccanismo di tutela è ancora più stringente quando le foto ritraggono dei soggetti minorenni, i quali non possono giuridicamente esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, che quindi ricade completamente sui genitori o sui tutori. Nel caso in cui questo diritto non venga rispettato, si può incorrere nel pagamento di un risarcimento per il diritto leso, oltre ovviamente alla rimozione del contenuto reso pubblico.
Il risarcimento per le foto dei figli pubblicate senza consenso
Il diritto all’immagine dei minorenni è stato sottoposto a un regime di tutela ancora più esteso, incluso nel Regolamento generale sulla protezione dati, che rende illegittima la pubblicazione di fotografie di minorenni senza il consenso di entrambi i genitori.
Lo stesso regolamento, e in particolare l’articolo 82, esprime il diritto a ricevere un risarcimento per i danni provocati da una violazione dello stesso. È comunque il giudice a stabilire la gravità delle lesioni nella fattispecie concreta, e a intimare un eventuale risarcimento, oltre alla rimozione delle immagini illecite.
L’articolo 10 del Codice civile tratta proprio dell’abuso dell’immagine altrui, un illecito che si configura quando viene esposta o pubblicata l’immagine di qualcun altro, non solo senza autorizzazione ma anche con un effetto negativo sulla reputazione della persona e/o dei suoi genitori.
Questo comportamento viene sanzionato con un risarcimento danni, solitamente previsto soltanto quando l’abuso non viene cessato. Tuttavia non si tratta di un criterio fisso, perché in alcune circostanze ritenute particolarmente gravi è possibile che il risarcimento sia obbligatorio in ogni caso, un’eventualità comunque molto frequente quando gli interessati sono minorenni.
D’altro canto per quanto riguarda i minorenni bisogna far riferimento anche alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia con la legge 176/1991. La convenzione tutela in maniera ampia tutti i diritti dei minorenni, dedicando uno spazio proprio alla questione della riservatezza e dell’onore.
In particolare, secondo gli articoli 1 e 16 della Convenzione nessuno può ledere la reputazione e l’onore di un minore, la cui sfera privata deve essere protetta da qualsiasi tipo di interferenze e perfino dagli stessi genitori. Anche la nostra Costituzione, inoltre, riconosce una serie di diritti fondamentali anche ai bambini, tra i quali proprio la privacy.
Non è sempre da escludere la possibilità del risarcimento, come confermato dalla sentenza 443 del 17 ottobre 2022 del tribunale di Rieti. In quest’ultimo caso, il giudice ha emesso proprio una sentenza di risarcimento nonostante fosse già avvenuta la rimozione delle foto non consentite.
Pubblica la foto dei nipoti: risarcimento da 5.000 euro
Il caso a cui abbiamo fatto riferimento ha visto come protagonista una signora che ha pubblicato su Facebook varie immagini e video che ritraevano i suoi nipoti minorenni, senza il consenso dei genitori.
Il padre, in particolar modo, era espressamente contrario e ha ottenuto quindi un risarcimento di ben 5.000 euro, nonostante la rimozione delle foto, che peraltro è avvenuta con notevole ritardo.
La zia è stata sanzionata in questo modo in ragione della situazione complessiva e in particolare per le seguenti motivazioni:
- L’esposizione dei bambini sul social è avvenuta per un lungo periodo, infatti non è stata interrotta neanche in seguito a una diffida.
- I contenuti erano stati condivisi dalla donna in modalità pubblica, con quindi un alto tasso di esposizione.
- Le foto e i video erano numerosi, e d’altro canto il padre aveva espresso in modo inequivocabile il suo dissenso.
Si tratta del più recenti fra vari casi analoghi, che permettono di dedurre un principio generale per il quale la tutela dell’immagine dei minorenni è protetta in maniera piuttosto attenta e prevede nella maggior parte dei casi un risarcimento.
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