Il lavoratore dipendente può richiedere la costituzione della rendita vitalizia (riscatto) in caso di contributi omessi (dal datore) o prescritti. Ecco la guida dell’INPS.
Se il lavoratore dipendente si rende conto che nella sua posizione contributiva esiste un «vuoto», perchè il datore ha omesso il versamento obbligatorio dei contributi, che non possono più essere versati con le normali modalità e che non possono più essere richiesti dall’INPS essendo intervenuta la prescrizione di legge, può richiedere la costituzione della rendita vitalizia (riscatto):
- senza limiti temporali, anche dopo la concessione di un trattamento pensionistico;
- per omissioni parziali, se è stata versata una contribuzione ridotta rispetto alle retribuzioni effettivamente percepite;
- per coprire parzialmente il periodo durante il quale vi è stata omissione contributiva (ad esempio solo le settimane necessarie per il perfezionamento dei requisiti a pensione).
I contributi così accreditati sono utili per:
- il diritto e per la misura di tutte le pensione;
- la concessione delle cure termali;
- per il diritto alla prosecuzione volontaria.
I soggetti interessati
Chi può fare domanda? La costituzione della rendita vitalizia (riscatto) in relazione alla contribuzione omessa può essere richiesta (anche se il richiedente non risulta essere mai stato assicurato presso l’INPS):
- dal datore di lavoro che ha omesso il versamento dei contributi e intende, in tal modo, procedere al pagamento degli stessi rimediando al danno causato al dipendente;
- dal lavoratore stesso, in sostituzione del datore di lavoro, sia nel caso in cui presti ancora attività lavorativa sia nel caso in cui abbia già ottenuto la pensione;
- dai superstiti del lavoratore.
Quali sono i periodi riscattabili?
Nei periodi durante i quali il datore di lavoro ha omesso il versamento dei contributi obbligatori sono compresi anche quelli riferiti ad attività lavorativa subordinata svolta:
- prima dei 14 anni di età, anche se effettuato in violazione delle norme che tutelano i minori;
- con la qualifica di lavoratore domestico;
- con la qualifica di apprendista;
- come lavoratore agricolo dipendente.
Non possono essere riscattati i periodi per cui, in base alle disposizioni vigenti all’epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro, era prevista l’esclusione dell’obbligo assicurativo.
Come presentare la domanda?
La domanda di riscatto deve essere presentata alla sede INPS territorialmente competente per residenza (o tramite uno degli Enti di Patronato, che assistono gratuitamente per legge), compilando:
- il mod. RVR/1 nel caso in cui la costituzione della rendita vitalizia sia richiesta dal datore di lavoro;
- il mod. RVR/1Bis nel caso in cui la richiesta è avanzata dal lavoratore o da un suo superstite.
Alla domanda, che deve essere redatta all’epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro o anche in epoca successiva, ma mai all’epoca della domanda di costituzione di rendita vitalizia (a patto che sussistano elementi dai quali si rilevi che la documentazione è stata costituita allo specifico scopo di usufruire della facoltà di riscatto) deve essere allegata la documentazione di data certa che attesti l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro (durata, qualifica rivestita, retribuzione percepita):
- il libretto di lavoro sul quale è registrato il periodo soggetto a riscatto;
- le buste paga, gli estratti dei libri paga e matricola;
- le dichiarazioni redatte all’epoca del rapporto di lavoro (lettere di assunzione o di licenziamento, benserviti, ecc.);
- la certificazione dell’Ufficio provinciale del lavoro (per i braccianti agricoli a tempo determinato);
- le testimonianze;
- le dichiarazioni rese «ora per allora», anche se dallo stesso datore di lavoro.
Come si determina l’onere di riscatto?
L’onere di riscatto viene determinato in base alla differenza tra l’importo della pensione che spetterebbe al richiedente, sulla base dei contributi complessivamente accreditati, compresi quelli oggetti di riscatto, e l’importo della pensione determinato sulla base della contribuzione effettivamente accreditata nel fondo in cui si chiede il riscatto.
L’importo dell’onere di riscatto viene calcolato applicando l’aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta nella gestione pensionistica dove viene effettuato il riscatto, e varia in base:
- all’età;
- al sesso del lavoratore;
- alla retribuzione percepita all’atto della domanda;
- al numero delle settimane riscattate;
- all’anzianità contributiva maturata con i contributi versati regolarmente;
- se il richiedente è già titolare di pensione.
Al fine di stabilire se l’importo della pensione debba essere determinato con il calcolo retributivo o con il calcolo contributivo, bisogna considerare la collocazione temporale dei periodi considerati.
Se i contributi da riscatto si collocano successivamente al 31 dicembre 1995, la pensione deve essere calcolata con il sistema contributivo. Se i contributi da riscatto si collocano prima del 1 gennaio 1996, la pensione deve essere calcolata con il sistema retributivo nei seguenti casi:
- i contributi da riscatto sommati a quelli già accreditati determinano il superamento dei 18 anni di contributi alla data del 31.12.1995;
- i contributi da riscatto sommati a quelli già accreditati non determinano il superamento dei 18 anni di contributi alla data del 31.12.1995 anche se, in questo caso, l’importo della pensione dovrebbe essere determinato con il sistema misto.
Per quanto riguarda l’onere di riscatto versato, il lavoratore ha diritto ad essere risarcito della somma pagata per il riscatto dal datore di lavoro responsabile del mancato versamento dei contributi, chiamandolo in giudizio.
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