Maternità: riscatto o accredito figurativo dei contributi per la pensione

Simone Micocci

02/11/2018

La lavoratrice può chiedere, a seconda dei casi, l’accredito dei contributi figurativi o il riscatto dei contributi per maternità; ecco quali sono le differenze e le singole procedure.

Maternità: riscatto o accredito figurativo dei contributi per la pensione

Quando si parla di riscatto della maternità ai fini previdenziali bisogna fare una distinzione tra i contributi accreditabili per i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro e quelli riscattabili per l’astensione facoltativa.

A seconda dei casi, infatti, c’è un costo da pagare per la lavoratrice che intende riscattare i contributi non accreditati per i periodi di maternità, utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni.

Come noto, infatti, in caso di gravidanza la lavoratrice è obbligata a restare a casa per un determinato periodo di tempo; nel dettaglio, il congedo di maternità ha una durata di 5 mesi (solitamente comprende i 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto e i 3 successivi, ma può essere usufruito anche nella modalità 1+4).

Vi è poi un periodo di astensione facoltativa per gravidanza, ovvero quando ci si assenta dal lavoro sfruttando il monte permessi a disposizione con il congedo parentale.

Vediamo quindi come funziona l’accredito e il riscatto dei contributi per maternità a seconda dei casi in questa guida dedicata.

Accredito contributi astensione obbligatoria per maternità

Quando ci si assenta dal lavoro beneficiando del congedo di maternità si percepisce un’indennità sostitutiva da parte dell’Inps, tuttavia non vi è alcun accredito automatico dei contributi previdenziali.

L’accredito dei contributi per i periodi di astensione obbligatoria, infatti, deve essere richiesto dalla lavoratrice stessa, la quale deve farne domanda all’Inps allegando l’autocertificazione in sostituzione del certificato per riassunto dell’atto di nascita del bambino.

In tal caso, comunque, l’accredito dei contributi figurativi è completamente gratuito per la lavoratrice.

Quali contributi si possono accreditare

Vediamo a questo punto quali sono i contributi accreditabili gratuitamente dall’Inps e a quali periodi (non coperti da contribuzione obbligatoria) si riferiscono:

  • evento avvenuto entro il 17 gennaio 1972: 3 mesi precedenti la data presunta del parto e le 8 settimane successive (per le lavoratrici dell’industria). O anche le 8 settimane precedenti alla data presunta del parto e le 8 successive (per le addette ai lavori agricoli). Infine, le lavoratrici degli altri settori possono chiedere l’accredito dei contributi figurativi per le 6 settimane precedenti dalla data presunta del parto e per le 8 successive;
  • evento avvenuto dal 18 gennaio 1972 al 31 dicembre 1999: i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi;
  • evento avvenuto dopo il 1° gennaio 2000: oltre al riscatto dei contributi figurativi per i 2 mesi antecedenti e per i 3 successivi al parto, è possibile richiedere - in alternativa - l’accredito di quelli per il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi al parto (complessivamente 22 settimane), ma solo se il medico specialista del servizio sanitario nazionale, o il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro abbia certificato che la permanenza in attività non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

In ogni caso, è accreditabile figurativamente anche il periodo che va dalla data presunta a quella effettiva del parto.

Requisiti

Possono ottenere l’accredito figurativo tutte le lavoratrici che hanno beneficiato del congedo obbligatorio di maternità. A partire dal 1° gennaio 1997, infatti, non è più necessario avere una contribuzione antecedente al periodo da accreditare, dal momento che basta aver maturato 1 contributo settimanale in tutta la vita assicurativa.

L’importante è che il periodo per il quale si chiede l’accredito figurativo dei contributi si collochi nell’ambito di un rapporto di lavoro per il quale sussista l’obbligo del versamento dei contributi nell’assicurazione generale obbligatoria.

Inoltre, come precisato dall’Inps, possono essere accreditati - a domanda - anche i contributi figurativi - per la durata del congedo di maternità - anche se questi periodi si sono verificati al di fuori di un rapporto di lavoro (“indipendentemente dal periodo in cui si è verificato l’evento e dalla circostanza che lo stesso si sia verificato prima o dopo un rapporto di lavoro”).

In tal caso, però, la lavoratrice deve far valere almeno 5 anni di contributi versati per attività lavorativa subordinata.

Riscatto contributi astensione facoltativa per maternità

Mentre nel caso dell’astensione obbligatoria si parla di accredito figurativo dei contributi, per quello dell’astensione facoltativa che andremo ad analizzare di seguito si parla di un vero e proprio riscatto dei contributi previdenziali.

Prima di andare avanti, quindi, è bene ricordare cosa - e quali - sono i contributi da riscatto. Nel dettaglio, l’attuale normativa stabilisce che possono essere riscattati i contributi facenti riferimento ai periodi in cui:

  • non sono stati versati i contributi obbligatori INPS che non possono essere recuperati essendo intervenuta la prescrizione di legge;
  • non esisteva alcun obbligo di versamento contributivo;
  • sono state introdotte particolari disposizioni legislative.

Inoltre, mentre i contributi figurativi possono essere accreditati gratuitamente, per il riscatto si prevede la corresponsione di un onere a carico del richiedente.

Tra i periodi riscattabili vi sono appunto quelli che fanno riferimento all’astensione facoltativa per maternità, ossia per il periodo in cui la lavoratrice beneficia del congedo parentale. La domanda relativa deve essere presentata alla sede Inps territorialmente competente, unitamente ad autocertificazione attestante tutti i dati da cui si possano desumere maternità, paternità e data di nascita del bambino.

Quali periodi si possono riscattare

Ecco alcune regole in merito al riscatto dei contributi a seconda del periodo al quale fa riferimento la maternità:

  • tra il 4 gennaio 1951 e il 17 gennaio 1972: il riscatto può essere richiesto solo dalla madre. Il periodo riscattabile, successivo alle 8 settimane di assenza obbligatoria dopo il parto, non può essere superiore a 6 mesi e si deve collocare entro il primo anno di vita del bambino;
  • tra il 18 gennaio 1972 e il 17 dicembre 1977 (in base a quanto previsto dalla Legge 1204/1971): il riscatto può essere richiesto solo dalla madre. Il periodo riscattabile, successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo il parto, non può essere superiore a 6 mesi e si deve collocare entro il primo anno di vita del bambino (continuano ad applicarsi le norme previgenti solo nel caso che la maternità fosse già in atto alla data del 18.1.1972);
  • tra il 18 dicembre 1977 e il 27 marzo 2000 (in base a quanto stabilito dalla Legge 903/1977): il riscatto può essere riconosciuto alla madre o, in alternativa, al padre. Il periodo riscattabile, successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo la nascita del bambino, non può essere superiore a 6 mesi e si deve collocare entro il primo anno di vita dello stesso;
  • dal 28 marzo 2000 (in base a quanto previsto dalla Legge 53/2000): il riscatto può essere riconosciuto alla madre e al padre. Il periodo riscattabile, successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo la nascita del bambino, è quello previsto nei casi di astensione in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla relativa indennità e deve collocarsi entro i primi 8 anni di vita del bambino.

Requisiti

Vi è solo una condizione da soddisfare per poter richiedere il riscatto dei contributi per i periodi di astensione facoltativa per maternità. Nel dettaglio, per accedere al riscatto della maternità occorre aver versato almeno 260 contributi settimanali di effettiva attività lavorativa, corrispondenti a 5 anni di contribuzione.

Nel calcolo sono inclusi i periodi durante i quali vi è stata corresponsione di retribuzione assoggettata al pagamento dei contributi, anche se non vi è stata effettiva prestazione di lavoro (ferie, malattia retribuita, e altri).

Calcolo dell’onere di riscatto

Come anticipato, in questo caso - a differenza dell’astensione obbligatoria per maternità - è il richiedente a farsi carico del costo per il riscatto. Nel dettaglio, per il calcolo dell’onere si tiene conto dell’età e al periodo da riscattare, ma anche al sesso e alla retribuzione media settimanale percepita.

Più precisamente, per tutti i periodi precedenti al 1° gennaio 1996, l’onere è calcolato secondo i criteri della riserva matematica prevista in caso di costituzione di posizione assicurativa per contribuzione omessa e caduta in prescrizione.

Per i periodi successivi, invece, l’onere è calcolato con le modalità suindicate, se il richiedente ha diritto ad una pensione interamente retributiva potendo far valere almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, mentre si applicherà un calcolo percentuale, previsto con il sistema contributivo, per coloro che non possono far valere la predetta anzianità.

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