Novità importanti nel rogito notarile, il ddl lavoro prevede che non debbano più essere inseriti i dati inerenti i compensi elargiti dalle parti agli intermediari immobiliari.
Il rogito notarile, essenziale quando si vuole effettuare una compravendita di immobile, cambia con il ddl Lavoro, è prevista un’importante semplificazione che consente di omettere l’inserimento di dati importanti.
Quando si vuole vendere/acquistare casa le parti possono contattare un intermediario immobiliare, o agente immobiliare, le parti possono anche stipulare contratto autonomamente con due agenti diversi, ognuno ovviamente rappresenta gli interessi della propria parte.
Naturalmente gli stessi lavorano dietro compenso e stabiliscono lo stesso in libera trattativa tra le parti. Generalmente si tratta di una percentuale sul prezzo di acquisto/vendita. L’intermediario può avere interesse e non rendere noti a tutti i dati relativi a tali compensi, ma con l’attuale normativa ciò non è possibile.
Nel Disegno di Legge Lavoro però cambiano gli adempimenti per il rogito notarile, non è più necessario inserire le provvigioni pagate all’agente immobiliare. Ecco perché è importante tale novità inserita nell’articolo 22 del disegno di legge Lavoro.
Perché nel rogito notarile si indica il compenso dell’agente immobiliare?
L’obbligo di indicare le provvigioni versate all’agente immobiliare è previsto all’interno del decreto legge 223 del 2006. La norma, introdotta dall’allora Ministro Bersani, aveva l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale, ma in un certo senso andava a ledere il diritto alla privacy degli agenti immobiliari in quanto i loro dati erano inseriti in un atto pubblico. A ciò deve aggiungersi che gli onorari di nessun altro professionista entrano in tali atti a valenza pubblica.
Ad oggi di rileva che tale obbligo non ha più ragion di essere anche perché con l’intervento dell’obbligo di fattura elettronica i compensi sono conosciuti in modo immediato dall’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio.
I dati da inserire nel rogito notarile
La normativa che attualmente è ancora in vigore prevede che ciascuna delle parti coinvolte nella compravendita debba dichiarare se si è avvalsa della collaborazione di un intermediario, deve indicare i dati identificativi del soggetto, la spesa sostenuta per la mediazione e le modalità del pagamento effettuato.
Nel caso di approvazione definitiva del testo presente nel disegno di legge Lavoro, scomparirà tale obbligo e sarà fermo l’obbligo di riferire il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio.
Le parti dovranno indicare l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività o, in alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore. Oltre a tutelare la privacy, questa norma consente di salvaguardare la libera trattativa tra le parti.
Naturalmente resta l’obbligo di emettere fattura e di sottoporre a tassazione i compensi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA