Dopo aver presentato domanda di adesione alla definizione agevolata con rateizzazione è possibile decidere di pagare in un’unica soluzione?
La domanda per aderire alla rottamazione ormai è scaduta dal 30 giugno 2023. Ora i contribuenti stanno attendendo la comunicazione delle somme dovute da parte dell’Agenzia delle Entrate che può arrivare entro il 30 settembre. In essa oltre all’esito di accettazione parziale, totale o di rigetto della domanda, l’Ade comunica al contribuente anche le somme dovute e le scadenze per i pagamenti, in caso si sia scelta la dilazione degli stessi.
In alcuni casi, però, per paura dell’esito delle somme dovute i contribuenti che non hanno richiesto il prospetto informativo, hanno richiesto la rateizzazione di debiti anche abbastanza bassi ritrovandosi ad avere numerosi bollettini da pagare di importo molto basso.
Dilazione del debito, a volte non conviene
Supponiamo che un contribuente con due bolli auto scaduti da pagare iscritti a ruolo abbia presentato domanda di rottamazione. Non rendendosi conto dell’importo del debito ha chiesto la dilazione in 18 mesi di un debito, esclusi interessi e sanzioni, di 400 euro.
Si troverà a dover versare il 31 ottobre la prima rata di 40 euro, la seconda rata la verserà il 30 novembre sempre di importo di 40 euro circa. Le successive rate, a cadenza trimestrale, saranno di circa 20 euro l’una e finirà di pagare il debito, maggiorato degli interessi del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, dopo circa 5 anni.
Oltre gli interessi, però, dovrà maggiorare il debito che verserà all’Agenzia delle Entrate di ulteriori 2 euro per ogni bollettino postale per un totale di 36 euro per il pagamento di tutti i 18 bollettini di cui è composta la rateizzazione del proprio debito. In questo caso, quindi, pur avendo scelto la rottamazione il contribuente di troverebbe a pagare un debito maggiorato non solo del 2% degli interessi annui ma di un ulteriore percentuale, che non aveva messo in conto, per il costo dei bollettini postali.
La rateizzazione del debito, nel caso specifico, non conviene poiché non solo impegna il contribuente per 5 anni in cui deve ricordare trimestralmente di pagare il bollettino in scadenza (pena la decadenza del beneficio), ma anche perché la rateizzazione scelta annulla quasi del tutto il beneficio apportato dall’adesione alla definizione agevolata. Ci si rende conto dell’errore, molte volte, solo quando l’Agenzia delle Entrate comunica l’ammontare del singolo pagamento. Come si può fare?
Si può pagare in un’unica soluzione dopo aver chiesto la dilazione?
Il contribuente che ha scelto nella domanda di rottamazione la rateizzazione non è vincolato a pagare le somme dovute con la dilazione scelta. Può anche decidere di procedere al saldo del debito in un’unica soluzione ma questo comporta un ricalcolo delle somme dovute poiché l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha provveduto a calcolare sui bollettini successivi al primo gli interessi del 2% annuo.
Come procedere? Bisogna prendere appuntamento in uno degli sportelli territoriali dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (telefonicamente) e recarsi all’appuntamento durante il quale l’operatore provvederà al ricalcolo delle somme dovute scomputando gli interessi. Sarà consegnato un unico bollettino con scadenza il 31 ottobre 2023 e si potrà procedere al pagamento di quest’ultimo per saldare il proprio debito senza dover per forza seguire la rateazione prevista dal piano originario della rottamazione.
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