Rottamazione ter con compensazione orizzontale: l’Agenzia delle Entrate apre alla possibilità di pagare le rate con crediti relativi ad imposte diverse.
Rottamazione ter con semaforo verde alla compensazione orizzontale dei crediti per il pagamento delle rate.
È l’Agenzia delle Entrate a dare il via libera alla possibilità di utilizzo di crediti relativi ad imposte diverse per il pagamento della rottamazione ter.
La risposta fornita consentirà ai contribuenti titolari di crediti fiscali di pagare in compensazione libera, senza che si applichi il divieto - introdotto dall’articolo 31, comma 1 del Decreto Legge n. 78/2010 - di compensazioni in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro.
Attenzione però: nel caso di decadenza dalla rottamazione la compensazione sarà considerata illegittima e al contribuente sarà richiesto il pagamento di una sanzione pari al 50% dell’importo iscritto a ruolo.
Rottamazione ter, sì alla compensazione orizzontale dei crediti fiscali
È l’interpello 913-844/2018 dell’Agenzia delle Entrate, non ancora pubblicato ma anticipato dal quotidiano Italia Oggi, ad annunciare l’importante novità.
I contribuenti che presentano domanda di rottamazione delle cartelle avranno la possibilità di compensare liberamente crediti con debiti fiscali per il versamento di imposte di diversa natura.
Una possibilità che la legge vieta espressamente per quei contribuenti titolari di debiti iscritti a ruolo di importo superiore ai 1.500 euro. Si tratta del divieto introdotto dal DL n. 78/2010 che non ammette la compensazione orizzontale per i contribuenti debitori nei confronti del Fisco.
In pratica, non è possibile per legge pagare un debito Irpef utilizzando un credito IVA mentre non sono previsti divieti nel caso di compensazione verticale (ovvero l’utilizzo di un credito per pagare un debito relativo alla stessa imposta).
L’apertura dell’Agenzia delle Entrate per il pagamento dei debiti oggetto di rottamazione anche mediante compensazione orizzontale è motivata da quanto previsto dall’articolo 3 del Decreto Legge fiscale n. 119/2018.
Per chi presenta domanda di definizione agevolata sono sospese le attività di riscossione ed il pagamento della prima o unica rata estingue le attività esecutive già intraprese.
Compensazione orizzontale legittima solo con regolare rottamazione
Un’arma a doppio taglio la possibilità di compensazione orizzontale di crediti e debiti per la rottamazione delle cartelle.
È la stessa Agenzia delle Entrate ad avvertire i contribuenti: l’“effetto liberatorio” svanisce nel caso di decadenza dalla rottamazione delle cartelle, con conseguenze pesanti nei confronti del contribuente.
Nel caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’importo dovuto e anche solo di una delle rate della rottamazione, la compensazione orizzontale “cambia faccia” e sarà considerata illegittima ed effettuata in violazione della normativa vigente.
Questo perché venendo meno i benefici della definizione agevolata, decadono di conseguenza tutte le ulteriori disposizioni agevolative, tra cui quelle concesse dall’Agenzia delle Entrate e contenute nella risposta all’interpello anticipata dalla stampa.
Quali sono le conseguenze per i contribuenti? Le compensazioni considerate come effettuate in violazione del divieto saranno sottoposte alla sanzione stabilita dal Decreto 78/2010, il quale prevede il pagamento di una somma pari al 50% dell’importo indebitamente compensato.
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