Dichiarazione dei redditi infedele o errata, quali sanzioni aggiornate al 2024?

Nadia Pascale

6 Luglio 2024 - 09:35

Dichiarazione dei redditi, Iva, Irap infedele o errata? Quali sanzioni si applicano e come rimediare agli errori commessi in fase di dichiarazione? Tutte le novità 2024.

Dichiarazione dei redditi infedele o errata, quali sanzioni aggiornate al 2024?

Quali sanzioni si applicano in caso di dichiarazione dei redditi o Irap infedele o errata?

La prima cosa da sottolineare è che nell’ambito delle sanzioni è intervenuto il decreto legislativo 87 del 2024 che riduce le sanzioni in ambito tributario per molte fattispecie e tra queste vi sono proprio le sanzioni per la dichiarazione errata o infedele.

Le nuove sanzioni entrano in vigore dal 29 giugno 2024.

Ecco tutte le novità previste per le sanzioni da applicare in caso di errata o infedele dichiarazione.

La dichiarazione infedele: fattispecie e sanzioni previste

Prima di trattare il tema delle sanzioni occorre definire correttamente cosa si intende per dichiarazione dei redditi infedele o errata: si tratta, nello specifico, di una dichiarazione in cui uno o più elementi sono indicati in misura errata rispetto a quella corretta.

La dichiarazione infedele (redditi, Iva, Irap...) è un reato previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 74 del 2000 (legge sui reati tributari). Si verifica la fattispecie quando il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica nelle dichiarazioni annuali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo e/o elementi passivi in misura maggiore.

Nel momento in cui in seguito ai controlli, generalmente in questo caso si procede a ispezioni e verifiche, dovesse emergere che la dichiarazione dei redditi o Iva sia infedele, le sanzioni previste fino al 28 giugno 2024 erano comprese tra il 90% al 180% della maggiore imposta o della differenza di credito. La sanzione minima non può comunque essere inferiore a 200 euro.

Con il decreto Sanzioni (decreto 87 del 2024) il 29 giugno 2024 entrano in vigore le nuove sanzioni. In caso di dichiarazione infedele si prevede una sanzione del 70% della maggiore imposta dovuta con un importo minimo di 150 euro.

Tali sanzioni sono aumentate dalla metà al doppio in caso di violazioni realizzate mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
Di conseguenza, in questi casi la sanzioni andrà da un minimo del 105% ad un massimo del 140% della maggiore imposta o della differenza di credito. In questo caso si parla anche di condotte fraudolente.

Nel caso di occultamento di redditi prodotti all’estero, invece la sanzione minima è aumentata di un terzo.

Nel caso in cui il contribuente che ha presentato una dichiarazione infedele, presenta una dichiarazione integrativa entro e non oltre i termini di decadenza dell’attività di controllo, ma comunque prima che sia iniziata qualunque attività da parte degli uffici, sull’ammontare delle imposte dovute si applica una sanzione per omesso o tardivo versamento prevista dall’articolo 13 comma 1 del decreto 472 del 1997 aumentata del doppio.

L’articolo in oggetto prevede una sanzione amministrativa pari al 25% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà.

In ogni caso è possibile optare per il ravvedimento operoso. In entrambi i casi è possibile ottenere una riduzione delle sanzioni.

Errata dichiarazione dei redditi e Irap, prevista la riduzione delle sanzioni

Le sanzioni viste sopra possono essere ridotte di un terzo nel caso in cui la maggiore imposta o il minore credito sia complessivamente (articolo 1, comma 4 decreto legislativoo 471 del 1997):

  • inferiore al 3% dell’imposta o del credito dichiarato;
  • e comunque inferiore ad euro 30.000.

Nel caso in cui la stessa violazione non rechi danni nei confronti dell’Erario può applicarsi la sanzione fissa in misura di euro 250.

Attenzione: le previsioni di riduzione ad un terzo delle sanzioni valgono solo nel caso in cui non si tratti di violazioni realizzate mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente (comma 3 articolo 1 D. Lgs. 471/1997).

Errata dichiarazione di redditi prodotti all’estero

Anche in caso di errata dichiarazione dei redditi vale il principio in funzione del quale tutte le sanzioni viste sopra sono aumentate di un terzo nel caso di redditi prodotti all’estero.

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