Sanzioni tributarie, ecco le nuove misure adottate

Nadia Pascale

4 Luglio 2024 - 17:20

In attuazione delle legge di delega fiscale, il decreto 87/2024 riduce le sanzioni. L’Agenzia delle Entrate chiarisce il nuovo sistema di sanzioni tribuarie. Ecco quanto si paga per le violazioni.

Sanzioni tributarie, ecco le nuove misure adottate

Cambiano le sanzioni tributarie, buone notizie per i contribuenti grazie alle nuove misure adottate.

Con il decreto legislativo 87 del 14 giugno 2024 è stato rivisto il sistema sanzionatorio tributario. Parole d’ordine: proporzionalità, adeguatezza delle sanzioni e allineamento con il sistema sanzionatorio applicato negli altri Paesi dell’Unione Europea.

Ecco le principali novità sulle sanzioni tributarie che per molte violazioni sono state ridotte.

Riduzione delle sanzioni tributarie e non punibilità

Il decreto 87 del 2024 attua i principi della legge di delega per la riforma fiscale e va a modificare il decreto 472 del 1997 e 471 del 1997. Partiamo dalle modifiche al decreto 472.

La prima cosa da sottolineare è che il decreto fissa un importante principio nel caso in cui le violazioni siano commesse da enti collettivi, ad esempio società. Tranne il caso in cui ci siano fondati elementi che portino a pensare a un’interposizione fittizia dello schema societario, le sanzioni amministrative tributarie restano in capo all’ente collettivo.

Un altro principio basilare porta alla modifica dell’articolo 6 del decreto 472 del 1997 con l’introduzione dei commi 4-bis e 5-ter, questi stabiliscono il principio di non punibilità per le violazioni che non arrecano un pregiudizio concreto all’esercizio dell’attività di controllo, non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o sul versamento del tributo. Insomma se una violazione non porta un concreto vantaggio a chi la attua e non porta un danno al sistema, non deve essere punita.

La punibilità è esclusa anche nel caso in cui il contribuente si adegua entro i sei mesi successivi alle indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria attraverso documenti di prassi come circolari, risoluzioni e consulenze giuridiche. Il contribuente deve adeguarsi attraverso una dichiarazione integrativa e il versamento della maggiore imposta dovuta. La punibilità è esclusa nei soli casi di obiettive condizioni di incertezza.

Il nuovo sistema sanzionatorio vuole essere anche più ragionevole, proprio per questo è prevista la possibilità aumento della sanzione fino al doppio in caso di recidiva e riduzione fino a 1/4 nel caso in cui si verifichino delle circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra la violazione commessa e la sanzione.

Sanzioni e concorso nelle violazioni

La nuova disciplina prevede che nel caso in cui l’autore della violazione non abbia tratto vantaggio dalla violazione, la sanzione applicabile non può in nessun caso superare i 50.000 euro.

Nel caso di concorso tra più soggetti nella violazione, il soggetto che ne ha tratto vantaggio è obbligata al pagamento della sanzione più grave. Ne caso in cui siano state irrogate più sanzioni, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, anche dall’autore della violazione, estingue tutte le altre obbligazioni.
Nel caso in cui il pagamento è effettuato dall’autore della violazione, che però non è la persona fisica che he ha tratto vantaggio, quest’ultimo dovrà versare solo l’eventuale eccedenza, cioè la differenza tra quanto avrebbe dovuto pagare e quanto ha pagato l’autore della violazione.

Infine, la morte dell’autore della violazione non estingue la responsabilità della persona fisica.

Sanzioni tributarie, cambia il ravvedimento operoso

Il decreto legislativo modifica anche l’articolo 13 del decreto 472 che fissa le sanzioni per il ravvedimento operoso in questo caso vi è la riduzione:

  • 1/7 del minimo se la regolarizzazione di errori e omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione;
  • 1/6 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto non preceduto da verbale di constatazione della violazione (ricordiamo che nel nuovo Statuto del contribuente come misura deflattiva è stabilito che l’Amministrazione finanziaria comunichi al contribuente lo schema di atto che intende adottare in modo che costui possa intraprendere un contraddittorio preventivo con l’amministrazione);
  • 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione;
  • 1/4 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto relativo alla violazione constatata.

Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione

Il decreto legislativo 87 è intervenuto anche sul decreto legislativo 471 del 1997, in questo caso si occupa delle sanzioni applicare in caso di omessa dichiarazione o dichiarazione infedele e fornisce la definizione di compensazione non spettante e inesistente. Ma procediamo con gradualità.

Con il decreto sono rimodulate le sanzioni in caso di omessa o infedele dichiarazione ponendo l’accento sul quantum.

In caso di omessa dichiarazione, la sanzione è ridotta al 120% delle imposte dovute (in passato le sanzioni erano comprese tra il 120 e il 240%).
Le sanzioni applicabili possono aumentare fino al doppio nel caso di soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
Nel caso in cui il sostituto di imposta abbia versato le ritenute operate sui compensi, compresi interessi e altre somme, ma non abbia provveduto a dichiararle si applica una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.

Nel caso di dichiarazione infedele la sanzione amministrativa applicabile è stata ridotta nella misura del 70% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato con un minimo di 150 euro (in passato la sanzione era tra il 90% e il 180%).

Frode Iva, aumentate le sanzioni tributarie

Aumentano le sanzioni in caso di frode Iva. Le sanzioni aumentano dalla metà al doppio per:

  • utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti;
  • uso di documentazione falsa.

Ai fini Iva, sono ridotte le sanzioni per i soggetti che fruiscono di regimi speciali se presentano la dichiarazione Iva entro 3 anni dalla data in cui avrebbero dovuto presentarla o entro il periodo di presentazione della dichiarazione per l’anno di imposta successivo.

Se dalla dichiarazione presentata emerge un’imposta inferiore a quella dovuta (dichiarazione infedele) o un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore rispetto a quella dovuta si applica la sanzione del 70% rispetto alle maggiori somme dovute con un minimo di 150 euro.

Ridotta dal 30% al 25% la sanzione per la richiesta di rimborso di eccedenza detraibile non spettante.

Per i corrispettivi non documentati e non registrati la sanzione prima prevista era tra il 5% e il 10%, ora si applica sempre al 5%.
Ridotta al 70% la sanzione per la mancata o non tempestiva memorizzazione elettronica e trasmissione con il registro telematico.
Riduzione dal 90% al 70% anche per la mancata emissione delle ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto.

Ridotta da 20.000 a 10.000 euro la sanzione massima per esercente arti e professioni che non abbia effettuato gli adempimenti previsti per l’inversione contabile.
Per le esportazioni viene fissata nel 50% la sanzione per chi effettua cessioni senza addebito di imposta (in precedenza dal 50% al 100%).

Compensazioni fiscali indebite

Nell’ultimo periodo le compensazioni fiscali sono state oggetto di particolari attenzioni, infatti, vi sono importanti limiti alle compensazioni dei crediti (legge di bilancio 2024 e decreto Agevolazioni), non solo, vi è anche una rimodulazione del carico sanzionatorio. Il decreto 87 del 2024 provvede a dare una definizione di compensazioni inesistenti e non spettanti.

Sono compensazioni inesistenti i crediti per i quali manchino, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi indicati nella disciplina di riferimento, oppure nel caso in cui i requisiti oggettivi e soggettivi siano oggetto di rappresentazioni fraudolente attraverso documenti falsi e simulazioni.

Sono crediti fiscali non spettanti quelli fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi. Ad esempio crediti che, pur in presenza di requisiti oggettivi e soggettivi, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina prevista.

Per quanto riguarda le sanzioni, in caso di utilizzo di un credito non spettante è prevista una sanzione del 25% del credito utilizzato in compensazione.
Si applica una sanzione di 250 euro nel caso in cui il credito è utilizzato in compensazione senza il rispetto degli adempimenti previsti, tali adempimenti non devono però essere previsti a pena di decadenza e la violazione deve rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

Sanzioni pesanti, invece, in caso di compensazione di crediti inesistenti. In questo caso la sanzione è del 70% degli importi compensati con aumento dalla metà al doppio nel caso in cui i crediti siano stati ottenuti attraverso rappresentazioni fraudolente, documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

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