Cos’è la Scia, segnalazione certificata di inizio attività? Una guida su quando e come presentare questa documentazione.
La Scia, Segnalazione certificata di inizio attività, rappresenta uno strumento fondamentale per semplificare l’avvio, la modifica o la cessazione di attività economiche e interventi edilizi.
Recenti aggiornamenti normativi, contenuti in alcuni decreti approvati dal Governo nel 2025, hanno introdotto ulteriori semplificazioni e proroghe per agevolare cittadini e professionisti.
In sintesi, per scia si intende l’adempimento amministrativo necessario per avviare, modificare o cessare un’attività economica e che consente di accorciare i tempi burocratici. La Segnalazione certificata di inizio attività è regolata dal D.Lgs. 126/2016 e dal D.Lgs. 222/2016, che hanno semplificato i procedimenti amministrativi in Italia.
Dal 2010 la Scia ha preso il posto della Denuncia di inizio attività e della Dichiarazione di inizio produttività produttiva (Dia e Diap) e per richiederla basta presentare un’autocertificazione, con relativi allegati,
Di seguito, una breve guida per capire nel dettaglio cos’è la Scia, Segnalazione certificata di inizio attività e come funziona.
Cos’è la Scia: significato e definizione
Se sei un artigiano, un imprenditore, il proprietario di un’attività industriale o commerciale allora dovresti conoscere cos’è la Scia.
Tra gli adempimenti amministrativi richiesti per iniziare, apportare modifiche o cessare una attività, infatti, c’è la Segnalazione certificata di inizio attività. Con essa ci si riferisce a:
un atto amministrativo che permette di avviare, modificare o cessare un’attività economica o edilizia senza dover attendere un’autorizzazione preventiva da parte della pubblica amministrazione.
Le sue peculiarità sono:
- Autocertificazione: il soggetto dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge;
- Efficacia immediata: l’attività può iniziare subito dopo la presentazione della SCIA;
- Controlli successivi: l’amministrazione ha 60 giorni per verificare la regolarità e, in caso di irregolarità, può bloccare l’attività
La documentazione relativa alla Scia va presentata nel Comune nel quale si trova l’attività commerciale, industriale, artigianale.
Scia, la normativa di riferimento
La Scia, termine utilizzato dal 2010 quando ha preso il posto della Denuncia di inizio attività e della Dichiarazione di inizio produttività produttiva (Dia e Diap), fa riferimento a diversi testi normativi.
La Segnalazione certificata di inizio attività si è evoluta attraverso queste tappe:
- Legge n. 241/1990 (art. 19) – Introduce il principio della dichiarazione di inizio attività (DIA), poi evoluta in Scia;
- D.Lgs. n. 59/2010 – Recepimento della direttiva UE sui servizi nel mercato interno, che semplifica le procedure amministrative.
- D.Lgs. n. 126/2016 – Introduce il principio della «segnalazione certificata» e stabilisce l’immediata efficacia della Scia.
- D.Lgs. n. 222/2016 (Tabella A) – Definisce i casi in cui è richiesta Scia, Scia alternativa, CILA o Permesso di Costruire.
- Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020) – Snellisce ulteriormente le procedure burocratiche per Scia e permessi edilizi.
- Decreto Milleproroghe 2025 – Proroga i termini di validità di Scia edilizia e permessi di costruire
Nel dettaglio, nel 2025 sono state apportate queste novità:
- Proroga dei Termini per Titoli Edilizi: il Decreto Milleproroghe 2025 ha esteso da 30 a 36 mesi i termini di inizio e fine lavori relativi ai permessi di costruire e alle Scia presentate fino al 31 dicembre 2024. Questa proroga mira a compensare le difficoltà legate all’approvvigionamento di materiali e agli aumenti dei prezzi nel settore edilizio;
- Semplificazioni per Spettacoli dal Vivo: a partire dal 1° gennaio 2025, il Decreto Cultura 2024 ha reso definitive le misure di semplificazione per l’organizzazione di spettacoli dal vivo. Per eventi culturali come teatro, musica, danza e proiezioni cinematografiche, con un massimo di 2.000 partecipanti e svolti tra le 8:00 e l’1:00, è sufficiente presentare una Scia accompagnata da una relazione tecnica antincendio, sostituendo così le precedenti autorizzazioni;
- Digitalizzazione delle Procedure: il processo di digitalizzazione delle pratiche edilizie prosegue, consentendo la presentazione online di Scia, CILA e permessi di costruire. Questa innovazione riduce i tempi di attesa e semplifica l’interazione tra cittadini, professionisti e pubblica amministrazione
Quando si applica la Scia e chi la deve fare
La Scia si applica in diversi ambiti, tra cui edilizia, commercio, artigianato e sanità. È obbligatoria quando la legge prevede che un’attività possa iniziare con una semplice dichiarazione, senza necessità di autorizzazioni preventive.
Le principali attività per le quali è richiesta sono:
- Commercio (negozi, bar, ristoranti)
- Edilizia (interventi di manutenzione straordinaria, frazionamenti, cambi di destinazione d’uso)
- Artigianato e servizi (parrucchieri, estetisti, officine)
- Attività ricettive (B&B, affittacamere)
- Sanità e ambiente (autorizzazioni per impianti di smaltimento rifiuti, strutture sanitarie private)
L’applicazione della Scia comprende, quindi, i seguenti ambiti:
- Scia edilizia: per determinati interventi di costruzione o ristrutturazione;
- Scia commerciale: per l’apertura di negozi, ristoranti, bar, attività artigianali;
- Scia sanitaria e ambientale: per impianti produttivi, strutture sanitarie private, smaltimento rifiuti
Come fare una Scia
La Scia deve essere presentata dal titolare dell’attività o da un tecnico abilitato (geometra, ingegnere, architetto, commercialista), a seconda della tipologia di intervento. Deve essere inviata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) o al SUE (Sportello Unico Edilizia) del Comune competente.
La Segnalazione certificata di inizio attività deve essere accompagnata da tutta la documentazione necessaria, comprese eventuali asseverazioni di tecnici abilitati. L’attività può iniziare immediatamente dopo la presentazione della Scia.
L’ente ha 60 giorni per effettuare controlli e, se rileva irregolarità, può bloccare l’attività o richiedere integrazioni.
In sintesi, una volta trasmessa la Scia attraverso uno dei sistemi sopra citati, via Pec, il titolare dell’attività riceve un numero di protocollo che gli permette, immediatamente, di dare inizio alla propria attività. La Scia, poi, sarà trasmessa in un secondo momento ai Vigili del Fuoco, all’Asl e all’Arpa che potranno procedere ai controlli di propria competenza.
I costi della Scia
Non esiste un prezzo unitario per la presentazione della Scia. Il costo può variare in base all’attività che si intende avviare, ma anche dalle certificazioni che è necessario allegare.
L’avvio di una qualsiasi attività, in ogni caso, prevede il versamento di bolli, tasse e diritti che sono differenti in base al settore in cui si è deciso di operare. Se si sceglie, poi, di far presentare la pratica a un professionista a questi costi bisogna aggiungere anche la sua parcella.
Mettendo in conto tutte queste spese richiedere una Scia può costare una cifra compresa tra i 250 e i 1.000 euro.
I costi della Segnalazione certificata di inizio attività sono così ripartiti:
- Costi amministrativi: Diritti di segreteria da €50 a €300, a seconda del Comune e del tipo di Scia; Bollo: spesso richiesto per la pratica, generalmente €16 per ogni modulo presentato;
- Costi professionali (se richiesti): se la SCIA richiede l’asseverazione di un tecnico abilitato (architetto, geometra, ingegnere, commercialista), i costi possono variare
La Scia edilizia può costare da €300 a €2.000, in base alla complessità del progetto. La Scia commerciale può vere un prezzo di consulenza da €200 a €1.000, a seconda dell’attività. La Scia sanitaria o ambientale presenta costi variabili in base agli studi di impatto richiesti.
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