Controlli sullo scontrino elettronico, ecco come si muoverà l’Agenzia delle Entrate nel caso di errori nell’invio dei corrispettivi telematici oppure di omessa trasmissione dei dati entro il termine di 12 giorni.
Nuovo obbligo, nuovi controlli: lo scontrino elettronico non sfuggirà dalle verifiche dell’Agenzia delle Entrate.
I dettagli su come si svolgeranno le attività di controllo da parte del Fisco sono già noti, ed il primo passo sarà l’invio delle lettere di compliance.
Se sarà seguita la prassi, prima dell’avvio dei controlli dell’Agenzia delle Entrate verrà emanato un provvedimento con tutte le regole specifiche e con i destinatari degli avvisi sull’omesso, incompleto o errato invio dei dati degli scontrini elettronici.
Così almeno è stato per i soggetti già obbligati da tempo all’invio dei corrispettivi telematici, i gestori di distributori automatici. È partendo da questi che, tra l’altro, è possibile capire come si svolgeranno i controlli dell’Agenzia delle Entrate, in attesa di dettagli specifici.
Mentre commercianti ed artigiani sono in piena fase di adeguamento al nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi telematici, che dal 1° gennaio 2020 riguarderà tutti, approfondiamo di questo gli aspetti relativi a verifiche e sanzioni.
Scontrino elettronico, controlli a due vie sui corrispettivi telematici
Per i soggetti che svolgono attività di vendita di beni o prestazioni di servizi mediante distributori automatici, i controlli dell’Agenzia delle Entrate, avviati dal provvedimento del 13 giugno 2019, sono stati disposti partendo da due analisi:
- il mancato censimento di distributori automatici da parte di quei soggetti con codice ATECO 47.99.20;
- il riscontro di ripetute anomalie nella trasmissione dei dati nel caso di censimento dei distributori.
In ambedue i casi, la prima attività di verifica è partita con la compliance, ovvero con la trasmissione delle lettere di invito alla regolarizzazione.
Dalle procedure già adottate per tali categorie di contribuenti, si evince che l’Agenzia delle Entrate non verificherà soltanto i casi di anomalie o discontinuità nella trasmissione dei dati, ma prenderà come base di partenza anche il codice ATECO dell’attività svolta.
Un dettaglio tutt’altro che irrilevante se si pensa ai tanti che saranno tenuti ad adeguarsi allo scontrino elettronico entro il 1° gennaio 2020.
Qualora la metodologia utilizzata per contrastare l’evasione IVA rimanesse la stessa, l’Agenzia delle Entrate potrebbe avviare controlli su tutte le imprese ed i professionisti che, sebbene svolgano attività tra quelle di cui all’articolo 22 del DRP IVA, risulteranno non aver trasmesso (o trasmesso in via discontinua) i dati dei propri corrispettivi.
Complici i nuovi registratori telematici, la routine di commercianti, artigiani e professionisti sarà sotto stretta osservazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’obiettivo è scovare possibili fenomeni di evasione fiscale.
Scontrino elettronico, sanzioni salate per errori ed omissioni nei dati dei corrispettivi telematici
La disciplina sanzionatoria per chi non invierà i dati dei corrispettivi telematici entro i termini previsti è particolarmente punitiva.
Se l’errore o omissione riguarda gli adempimenti relativi alla memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi, si applica la sanzione prevista dal comma 6, articolo 2 del Decreto Legislativo n. 127/2015, il quale rimandando a quanto previsto dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, prevede che:
- Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
- Qualora siano state contestate ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all’articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.
La sanzione pecuniaria sarà riducibile anche mediante ravvedimento operoso.
Nel caso di errori o omissioni anche negli adempimenti dichiarativi IVA e nei versamenti dell’imposta, i contribuenti potranno regolarizzare le violazioni mediante ravvedimento operoso, presentando la dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta.
Si ricorda che l’invio dei dati dei corrispettivi deve essere effettuato entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Per il primo semestre è prevista una fase di moratoria, che consente di adempiere entro il mese successivo.
Dal 1° gennaio 2020 per le partite IVA già obbligate dal mese di luglio, e dal 1° luglio 2020 per quelle che avvieranno la routine dello scontrino elettronico dal prossimo anno, la sanzione nel caso di errori o omissioni sarà piena.
I lettori che volessero approfondire possono consultare le regole disciplinate dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di seguito allegato:
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