Se prendi la Naspi devi passare al centro per l’impiego (ecco quando e per fare cosa)

Simone Micocci

8 Febbraio 2024 - 14:50

Chi prende la Naspi deve aspettarsi una chiamata dal centro per l’impiego per la partecipazione al programma Gol. Ma prima di tutto devi rilasciare e convalidare la Did.

Se prendi la Naspi devi passare al centro per l’impiego (ecco quando e per fare cosa)

Per i disoccupati che prendono la Naspi (o la Dis-Coll nel caso degli ex collaboratori) ci sono degli obblighi che in parte ricalcano quelli previsti per i percettori di altre misure al reddito, come nel caso dei nuovi Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro.

Tuttavia, spesso i percettori di Naspi non ne sono a conoscenza e per questo motivo rischiano di commettere errori che possono portare alla perdita del sostegno.

Va detto che fino a qualche anno fa era effettivamente così: chi prendeva la Naspi, infatti, difficilmente andava incontro a conseguenze se non rispettava gli obblighi, in quanto solamente in alcune realtà territoriali veniva effettivamente dato seguito a quanto previsto dalla normativa.

Con l’introduzione del programma Gol (Garanzia di Occupabilità dei lavoratori) non è più così: dopo l’avvio del nuovo programma, con il quale si intendono favorire le opportunità di ricerca e accompagnamento al lavoro per i cittadini in cerca di una nuova occupazione, i beneficiari di Naspi sono molto più coinvolti nel panorama delle politiche attive.

Una buona notizia da un lato, pessima per coloro che non conoscendo le norme sulla Naspi rischiano di dimenticare alcuni semplici passaggi che possono essere determinanti ai fini della prosecuzione della misura.

Quindi, dal momento che la legge non ammette ignoranza, è opportuno ricordare che dopo aver presentato domanda di Naspi c’è il dovere di presentarsi al centro per l’impiego competente sul territorio così da poter avviare la politica attiva che, almeno negli obiettivi, dovrebbe portare a ottenere un nuovo impiego.

Cos’è il programma Gol

Il programma Gol è entrato nel vivo nel 2022, come previsto dalla riforma delle politiche attive voluto dall’allora ministro del Lavoro Andrea Orlando.

La sigla sta per Garanzia di Occupabilità dei lavoratori e si tratta fondamentalmente di un’ampia e aggiornata offerta di servizi, mirata agli obiettivi che seguono:

  • inserimento e reinserimento lavorativo dei disoccupati;
  • qualificazione o riqualificazione professionale dei disoccupati.
    In sintesi, il programma intende favorire le opportunità di ricerca e accompagnamento al lavoro per i cittadini in cerca di una nuova occupazione.

In base alle regole vigenti, sono davvero molte le categorie cui si applica il programma GOL: non soltanto - ad esempio - i lavoratori fragili o vulnerabili, i neet o le donne in condizioni svantaggiate, ma anche i lavoratori con redditi molto ridotti e coloro che beneficiano della misura di sostegno al reddito di ambito assistenziale (come ad esempio l’Assegno di inclusione).

Oltre a questi esempi di beneficiari, abbiamo anche i percettori di Naspi.
In base alle più recenti stime, sono oggi molte centinaia di migliaia i percettori di Naspi in Italia e, trattandosi di un importo erogato per un lasso di tempo limitato, ben si comprende non soltanto l’utilità del programma Gol per questi soggetti, ma anche l’estrema importanza della firma del relativo patto presso i centri per l’impiego.

Questi ultimi infatti dovranno impegnarsi ad attuare in concreto gli obiettivi dell’iniziativa e i percettori della Naspi a loro volta saranno tenuti a perseguire gli obiettivi previsti.

Cosa fare dopo la domanda di Naspi

Fatta chiarezza sul cos’è il Programma Gol vediamo cosa deve fare chi prende la Naspi per essere in regola con le norme.

Nel dettaglio, alla domanda per l’indennità di disoccupazione Naspi il richiedente dichiara anche la sua immediata disponibilità al lavoro.

Quella che viene riconosciuta come Did, attesta lo stato di disoccupazione e permette all’interessato di fruire dei percorsi offerti dai centri per l’impiego, affiancati dalle agenzie per il lavoro, per favorire l’incrocio tra domanda e offerta.

Con la stipula della Did, quindi, si dichiara:

  • di essere attualmente privi di lavoro;
  • di non essere iscritti ad altri centri per l’impiego del territorio nazionale;
  • di essere interessati allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla fruizione dei servizi di politica attiva messi a disposizione dai centri per l’impiego.

Generalmente non è un obbligo per il disoccupato, lo diventa qualora percepisca un’indennità di disoccupazione oppure l’Assegno di inclusione (per il quale è obbligatorio anche il Patto di attivazione digitale).

Se come anticipato la stipula della Did avviene già al momento dell’invio della domanda di Naspi, la convalida va effettuata necessariamente presso il centro per l’impiego competente sul territorio.

Più precisamente, dopo aver presentato la domanda, il percettore di Naspi ha tempo 15 giorni per recarsi al Cpi e convalidare la Did; nella stessa sede verrà fatto firmare poi il patto di servizio o lavoro, con il beneficiario che prenderà parte al programma Gol con tutte le sanzioni che ne competono.

Laddove il beneficiario non si presenta volontariamente al Centro per l’impiego sarà quest’ultimo a convocarlo. Tuttavia, consigliamo di non attendere la convocazione ma di presentarvi volontariamente al Cpi competente sul territorio, specialmente laddove sia trascorso molto tempo dall’invio della domanda: potrebbe essere, infatti, che la convocazione ci sia stata ma che non l’abbiate ricevuta.

Quindi, per evitare spiacevoli inconvenienti, che come vedremo di seguito possono comportare la decadenza della Naspi, consigliamo di presentarvi al centro per l’impiego se non lo avete già fatto così da informarvi sul vostro stato e su quali saranno le prossime tappe del percorso.

Cosa fare dopo la convalida della Did

Dopo la stipula del patto di servizio personalizzato, i disoccupati si mettono a disposizione del centro per l’impiego che li supporterà nella ricerca di un nuovo lavoro con iniziative di orientamento e formazione a cui sarà obbligatorio prendere parte.

Nel dettaglio, nel caso di chi prende Naspi e Dis-coll obblighi e sanzioni vengono definite dall’articolo 21 del d.lgs. n. 150 del 2015.

Ad esempio, la mancata presentazione alle convocazioni per la conferma dello stato di disoccupazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, come pure per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività, è prevista:

  • prima assenza: decurtazione di un quarto di una mensilità;
  • seconda assenza: decurtazione di una mensilità;
  • terza assenza: decadenza della presentazione.

Le stesse sanzioni si applicano in caso di mancata partecipazione alle iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro.

Invece, la mancata partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione viene così sanzionata:

  • prima assenza: decurtazione di una mensilità;
  • seconda assenza: decadenza della prestazione.

La prestazione decade, invece, in caso di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua.

Quando l’assenza è giustificata

Tuttavia, le suddette sanzioni si applicano solamente in assenza di un giustificato motivo. A tal proposito, è il ministero del Lavoro con la nota n. 39/0003374 del 4 marzo 2016 a chiarire quali sono le ragioni che giustificano l’assenza. Nel dettaglio, non si rischia nulla nei casi di:

  • documentato stato di malattia o di infortunio;
  • servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
  • stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
  • citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;
  • gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
  • casi di limitazione legale della mobilità personale;
  • ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo.

Solitamente buona usanza è quella di comunicare l’assenza, inviando la documentazione che accerta il giustificato motivo, entro e non oltre il giorno successivo all’appuntamento.

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