Ecco quando si può donare casa a un minore e quali condizioni bisogna rispettare per la validità dell’atto.
La donazione immobiliare verso i minorenni è un argomento sempre interessante per gli italiani, tra chi è convinto di “investire nel mattone” e chi semplicemente vuole garantire un tetto sulla testa ai propri cari. La maggior parte dei cittadini vive in un immobile di proprietà secondo i dati statistici Istat, che mettono a comparazione il numero di immobili posseduti da persone fisiche e quello di famiglie. Si arriva a una percentuale del 76,08%, da ridimensionare leggermente siccome molti hanno più di un immobile, ma comunque elevata.
Chi non ha mai pensato di intestare casa a un figlio o un nipote? Quale regalo migliore per il futuro, in cui viene garantito un posto dove abitare e un notevole risparmio. Di fatto, si assicurano i bisogni primari del proprio caro, senza per questo vincolarlo ad abitare in un posto piuttosto che in un altro. La vendita o la locazione dell’immobile in futuro potrebbero infatti rappresentare occasioni redditizie importanti. Intestare la casa a un minore, tuttavia, non è così semplice. Non importa che si tratti di un regalo, è necessario accertarsi che il trasferimento sia rispettoso degli interessi del minore.
In caso contrario, non sarà possibile effettuare la donazione. Ecco perché non è sempre possibile donare casa a un minore, indipendentemente dal fatto che sia il proprio figlio, nipote o altro parente. Ai requisiti ordinari per una donazione immobiliare si aggiungono quindi ulteriori passaggi fondamentali per non compromettere l’esito del trasferimento e, anziché un dono, portare inconvenienti come l’annullabilità dell’atto. Ecco cosa c’è da sapere
Quando si può e come donare casa a un minore
Si può donare casa a un minore, ma a tal fine è necessario il consenso di entrambi i genitori e l’autorizzazione del giudice tutelare. L’accettazione di un genitore solo è efficace soltanto se l’altro è deceduto, se la responsabilità genitoriale (la cosiddetta patria potestà) è stata dichiarata decaduta oppure se il suo assenso è stato formulato dal giudice su richiesta comprovata dell’altra parte. L’opposizione immotivata dell’altro genitore può infatti essere contestata in tribunale, mostrando come il minore può beneficiare della donazione. L’altra parta avrà invece modo di spiegare le ragioni del suo disappunto, affinché il giudice possa avere tutti gli elementi per agire nell’esclusivo interesse del minore. Se quest’ultimo è sottoposto a tutela, sarà invece necessario il consenso del tutore legale.
L’autorizzazione del giudice tutelare è in ogni caso un passaggio imprescindibile e non sostitutivo. L’accettazione dei genitori e la preventiva autorizzazione del giudice sono requisiti entrambi necessari. In tal proposito, è evidente che non sarà possibile donare la casa a un minore per scopi poco altruistici (tentativi di evasione fiscale o di eludere pignoramenti, per esempio). Il giudice tutelare valuta l’opportunità dell’accettazione soltanto in base al beneficio per il minore donatario e appurata l’assenza di pregiudizi. Deve quindi trattarsi di una donazione necessaria o comunque utile, priva di rischi. Di conseguenza, l’immobile deve essere in buone condizioni, non gravato da ipoteche e così via.
Come anticipato, in caso di disaccordo tra i genitori il giudice può autorizzare uno di loro all’accettazione della donazione, così come avviene se l’altro genitore è in conflitto di interessi con il figlio. In questi casi il giudice nomina il genitore d’accordo alla donazione (che rispetta l’interesse del minore) curatore speciale. Questo ruolo viene però affidato a un terzo se entrambi i genitori sono in disaccordo o impossibilitati all’accettazione, per esempio per conflitto di interessi con il donante. Grazie a questa procedura, oltre a esser tutelato il minore, chiunque può compiere una donazione vantaggiosa, ad esempio i nonni.
Le stesse condizioni sono necessarie per i minori emancipati, per i quali è sempre prevista la nomina del curatore, e per i nascituri. Addirittura, è possibile effettuare una donazione nei confronti di un minore che non è ancora stato concepito, identificandolo ovviamente tramite il futuro genitore vivente al momento della donazione. In questo caso la donazione è sospesa fino alla nascita, mentre sarà il donante (o i suoi eredi) a preservare il bene e godere dei relativi frutti. Se il minore è già concepito al momento della donazione, invece, ha da subito diritto ai frutti (per esempio eventuali canoni di locazione).
Trattandosi di donazione immobiliare è in ogni caso necessario l’atto notarile, possibile appunto previa l’autorizzazione del giudice tutelare a cui segue l’accettazione da parte dei genitori, del curatore speciale o del tutore. Dovrà quindi esser presentata un’istanza scritta alla cancelleria di volontaria giurisdizione nel luogo di residenza del minore completa di tutte le informazioni, procedura che può essere affidata direttamente al notaio. I genitori conservano in ogni caso il diritto di usufrutto fino alla maggiore età del donatario.
© RIPRODUZIONE RISERVATA