Si perdono le agevolazioni del Sismabonus per mancata asseverazione dei lavori prima della cessione del credito o dell’uso delle detrazioni fiscali? L’Agenzia delle Entrate chiarisce come evitarlo.
Che succede se per il Sismabonus è stata inviata in ritardo l’asseverazione? L’inadempimento può essere sanato? I chiarimenti arrivano direttamente dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta a Interpello 64 dell’8 marzo 2024.
Fin da subito è bene premettere che l’asseverazione è un certificato redatto da un tecnico abilitato con il quale si certifica la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato.
Vediamo ora come evitare di perdere le agevolazioni fiscali legate al Sismabonus anche nel caso in cui ci sia stato un ritardo nell’asseverazione dei lavori.
Il caso: sismabonus con ritardo nell’asseverazione
L’istanza di Interpello è proposta da un condominio che ha presentato la Cilas (Certificazione inizio lavori superbonus) il 25 novembre del 2022, data nella quale era ancora possibile usufruire in misura massima delle agevolazioni fiscali previste per il super sismabonus.
Il contribuente non ha però presentato l’asseverazione redatta da un professionista e prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. Ricordiamo che con il successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 gennaio 2020, n. 24 è previsto che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e la relativa asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire. L’asseverazione tardiva non consente di ottenere le agevolazioni fiscali.
Queste sono le regole generali, ma nella risposta a Interpello 64 si specifica che nel caso in cui ci sia la regolarizzazione con remissione in bonis, è possibile sanare anche tale vizio.
La prima cosa da sottolineare è che per poter beneficiare della remissione in bonis è necessario che il versamento della sanzione e, quindi, la regolarizzazione avvengano prima di eventuali accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
Naturalmente affinché si possa ottenere la regolarizzazione è necessario che siano verificate delle condizioni, in particolare:
- siano rispettati i requisiti richiesti per ottenere l’asseverazione, si tratta di requisiti sostanziali prescriventi che vi sia un effettivo miglioramento della staticità e sicurezza dell’immobile;
- la regolarizzazione deve inoltre avvenire prima della presentazione della prima dichiarazione utile ad avvalersi delle agevolazioni;
- sia versata la sanzione in misura minima di 250 euro.
Comunicazione cessione del credito, come recuperare le agevolazioni
Diversi gli adempimenti nel caso in cui si sia optato per la cessione del credito e non siano state utilizzate le detrazioni dalle proprie imposte sui redditi. In questo caso la comunicazione della cessione del credito deve essere realizzata dopo aver regolarizzato la posizione.
Nel caso in cui la comunicazione sia avvenuta prima, l’ultimo cessionario deve comunicare all’Agenzia delle Entrate di non potersi avvalere della cessione effettuata. Dopo l’accoglimento di tale comunicazione da parte dell’Agenzia, deve essere effettuata una nuova comunicazione di cessione del credito.
I termini per questa nuova comunicazioni sono 16 marzo di ogni anno. Tale termine per le detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022 è stato prorogato al 4 aprile 2024.
La comunicazione di non utilizzabilità dei crediti avviene tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della ’’Piattaforma cessione crediti’’, direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei crediti stessi. Attraverso la stessa area è possibile prendere visione dello stato della pratica, cioè è possibile controllare se la comunicazione è stata accettata.
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