Sismabonus: detrazione anche per i lavori di demolizione e ricostruzione

Guendalina Grossi

30 Aprile 2018 - 14:45

Sismabonus: è possibile beneficiare della detrazione fino all’80% per i lavori di demolizione e di ricostruzione fedele di un edificio.

Sismabonus: detrazione anche per i lavori di demolizione e ricostruzione

Sismabonus: con la risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che è possibile beneficiare della detrazione dal 50% e fino all’80% per i lavori di demolizione e ricostruzione fedele di un edificio.

Per beneficiare della detrazione però i contribuenti dovranno rispettare la volumetria dell’immobile preesistente.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate arriva in risposta all’interpello presentato da tre comproprietari, ciascuno di un terzo, di un’unità immobiliare dichiarata inagibile a seguito del terremoto verificatosi nelle Marche nel 1972.

Nella risoluzione n. 34/E l’Agenzia spiega poi che i tre comproprietari dell’edificio da demolire e ricostruire possono dividere le spese in proporzione alla spesa sostenuta da ciascuno e beneficiare ciascuno della detrazione per la propria quota.

Infine viene chiarito che ai lavori di demolizione con ricostruzione si applica l’aliquota Iva agevolata del 10 per cento prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, a condizione che le opere siano qualificate come tali dalla relativa documentazione amministrativa.

Sismabonus, detrazione anche per lavori di demolizione e ricostruzione

Con il parere n. 27/2018 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha precisato che che rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio e che pertanto sarà possibile beneficiare del Sismabonus.

L’unico requisito da rispettare è che si deve mantenere la volumetria della costruzione preesistente. Per ciò che concerne invece gli immobili sottoposti a vincoli, di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, gli interventi di demolizione e ricostruzione dovranno rispettare la stessa sagoma dell’edificio preesistente.

Per beneficiare della detrazione prevista dal Sismabonus sarà necessario che dal titolo amministrativo, che autorizza i lavori, risulti che l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.

La detrazione prevista è pari al 50% e va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno).

La percentuale di detrazione sale al 70% della spesa sostenuta se la realizzazione degli interventi determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all’80% se l’intervento consegue il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Lavori di demolizione con ricostruzione: la ripartizione della detrazione per le spese sostenute

In merito a quanto stabilito dal Tuir in materia di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile beneficiare di una detrazione per le spese sostenute a patto che i contribuenti che hanno effettuato le suddette spese siano i proprietari dell’immobile.

Nel caso di più comproprietari la detrazione dovrà essere ripartita tra questi in funzione della spesa effettivamente sostenuta da ciascuno, come attestata dal bonifico di pagamento e dall’intestazione delle fatture rilasciate dall’impresa che esegue i lavori.

L’Agenzia chiarisce dunque che la spesa per l’intervento edilizio deve essere suddivisa tra gli aventi diritto non in base alle proprie quote dell’immobile, bensì in base alle spese sostenute da ciascuno di questi.

Lavori di demolizione con ricostruzione: Iva agevolata del 10%

Nella risoluzione n. 34/E l’Agenzia delle Entrate spiega infine che ai lavori di demolizione con costruzione può essere applicata l’aliquota Iva agevolata del 10% prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, a condizione che le opere siano qualificate come tali dalla documentazione amministrativa che autorizza i lavori.

Se invece gli interventi si configurano come nuove costruzioni si applicheranno le diverse aliquote previste per le varie fattispecie.

Infine, richiamando quanto previsto dalla circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007, paragrafo 3.1, l’Agenzia chiarisce che qualora i lavori di demolizione e costruzione riguardino la prima casa non si può beneficiare dell’Iva agevolata del 4%, in quanto questi si considerano come lavori di recupero degli edifici preesistenti e non nuove costruzioni.

Si allega di seguito la risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.

Risoluzione n. 4/E del 27 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n.212- Riconducibilità degli interventi di demolizione e ricostruzione tra gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche per le quali è possibile fruire della
detrazione di imposta ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63.

Iscriviti a Money.it