Fisioterapia, osteopatia e massoterapia, le spese sostenute possono essere portate in detrazione nel 730/2024? Vediamo istruzioni e regole.
Massoterapia, osteopatia e fisioterapia rientrano tra le spese mediche che si possono portare in detrazione con il 730/2024? Il confine tracciato per le detrazioni per le spese sanitarie non sempre è chiaro e i contribuenti spesso non sono a conoscenza di quelle che sono effettivamente le spese detraibili.
Le spese per curare la propria salute rientrano tra quelle che danno diritto a una detrazione al 19% dal’Irpef, ma in questo specifico frangente la normativa appare nebulosa per chi non è del settore. Gli integratori alimentari, infatti, anche se prescritti dal medico curante, non possono essere portati in detrazione: in questo caso specifico la spesa non rientra in quella dei medicinali e, quindi, l’agevolazione non è riconosciuta.
Anche per quel che riguarda le cure che non sono propriamente “tradizionali” come l’osteopatia, la massoterapia e la fisioterapia ci sono delle regole da rispettare affinché la detrazione venga riconosciuta. Vediamo quali sono.
Detrazione della fisioterapia nel 730/2024
Per quel che riguarda la fisioterapia, così come per la riabilitazione o l’assistenza infermieristica, la spesa sostenuta può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi per l’importo che eccede i 129,11 euro (la franchigia va calcolata sul totale delle spese mediche e non sulla singola spesa).
Per avere diritto alla detrazione, in ogni caso, è necessario essere in possesso della fattura o della ricevuta di pagamento. Quest’ultima, se la prestazione è stata resa nell’ambito del SSN, può essere documentata tramite il pagamento del ticket sanitario.
Se la prestazione, invece, è stata effettuata presso un soggetto privato è necessario, oltre alla documentazione che ne attesti il pagamento, anche di una attestazione dalla quale risulti che a prestarla è stato personale medico o paramedico (o da altro soggetto sotto il controllo del personale medico o paramedico) così come previsto dalla circolare 7/E del 27 aprile 2018.
Va ricordato che il fisioterapista è una delle figure professionali contenute nell’elenco delle professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della salute e proprio per questo quando a effettuare sedute di fisioterapia è il fisioterapista la spesa può essere portata tranquillamente in detrazione (a patto di avere il documento che attesti il pagamento della spesa).
Sedute di osteopatia, sono detraibili dal 730/2024?
Possono essere portate in detrazione dall’Irpef anche le spese sostenute per i trattamenti di osteopatia a patto che siano resi da un professionista che appartenga a una delle professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute.
L’osteopata, purtroppo, non rientra tra queste figure e se, quindi, a effettuare i trattamenti è un osteopata la spesa non potrà essere portata in detrazione visto che non rientra nelle figure sanitarie riconosciute.
Se i trattamenti di osteopatia, invece, sono effettuati da un fisioterapista o da un medico, ad esempio, la spesa sostenuta può essere portata in detrazione, così come previsto dalla circolare 14 del 2024 dell’Agenzia delle Entrate.
La detrazione spetta anche se a richiedere l’intervento di osteopatia non è una prescrizione medica, ma è sempre necessario essere in possesso di un documento rilasciato dalla figura sanitaria che ha reso la prestazione e che la spesa sia pagata tramite pagamenti tracciabili se non è stata effettuata in una struttura pubblica o accreditata al SSN.
Massoterapia, la spesa è detraibile nel 730/2024?
La massoterapia è una tecnica riabilitativa che consiste nell’applicazione di massaggi per persone che hanno dolori a causa di patologie.
La massoterapia può essere effettuata da massofisioterapista, dal fisioterapista e dal massaggiatore MCB.
Per poter beneficiare della detrazione per la spesa sostenute per sedute di massoterapia è necessario, oltre al possesso della documentazione che attesti l’avvenuto pagamento anche l’attestazione del:
- possesso del diploma di massofisioterapia con formazione triennale o il diploma di formazione biennale conseguito entro il 17 marzo 1999;
- possesso del diploma o dell’attestato di terapista della riabilitazione conseguito entro il 17 marzo 1999.
Se la data in questione non è attestata nel documento di spesa può essere documentata con una copia dell’attestato o del diploma stesso.
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