Spese di viaggio e trasporto non tassate: la novità del decreto fiscale 193/2016

Simone Micocci

25 Novembre 2016 - 16:54

Il decreto fiscale 193/2016 equipara il trattamento fiscale previsto per le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande alle spese di viaggio e trasporto, che quindi diventano esentasse.

Spese di viaggio e trasporto non tassate: la novità del decreto fiscale 193/2016

Il tanto discusso decreto fiscale 193/2016 legato alla legge di Bilancio 2017, prevede che, a partire dal 1° gennaio 2017, le spese di viaggio e trasporto sostenute dai committenti saranno esentasse.

Infatti, del decreto 193/2016, di cui qui trovate il testo completo, ha chiarito che queste non rappresentano un compenso per il professionista. Quindi anche le spese di viaggio e trasporto, così come avviene per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande (quest’ultime deducibili per un importo complessivo non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta), non saranno tassate come reddito di lavoro autonomo, ma solo se acquistate direttamente dal committente.

Questa novità quindi completa la norma che, come vedremo di seguito, già in passato è stata modificata più volte. Prima però ecco quanto stabilito dal decreto fiscale 193/2016 riguardo alle spese di viaggio e trasporto acquistate dal committente.

Spese di viaggio e trasporto non tassate: la novità del decreto fiscale 193/2016

Il decreto fiscale 193/2016 equipara il trattamento fiscale delle spese di viaggio e trasporto a quelle alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande. Nel dettaglio, analizzando il testo del decreto possiamo vedere cosa cambia dal punto di vista pratico.

Il committente d’ora in poi non dovrà comunicare al professionista l’ammontare della spesa effettiva sostenuta. Infatti, questo riceverà direttamente dal servizio alberghiero, o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con l’esplicito riferimento al professionista che ha usufruito del servizio. Inoltre non invierà al professionista neppure la copia di questa documentazione fiscale. La spese sostenuta sarà deducibile in base alle regole ordinarie applicabili alla propria categoria del diritto (lavoro autonomo e impresa).

Per il lavoratore autonomo, invece, emetterà una parcella che non comprende le spese sostenute dal committente per viaggio e trasporto. Spese che tra l’altro saranno considerate non deducibili.

Spese di viaggio e trasporto non tassate: l’evoluzione della normativa

Come abbiamo appena detto, la decisione di rendere esentasse le spese del viaggio e trasporto determina la conclusione di un processo iniziato anni fa.

Infatti, il dl 112/2008 ha previsto che le prestazioni alberghiere e la somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Queste modifiche però non hanno riguardato le spese sostenute dal committente per conto del professionista, che quindi sono interamente deducibili.

Il decreto sulle semplificazioni fiscali 175/2014, poi, ha modificato il regime di tassazione del reddito di lavoro autonomo, stabilendo che né le prestazioni alberghiere, né la somministrazione di alimenti (acquistate direttamente dal committente) non costituiscono compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono. Quindi, per i professionisti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non sono più integralmente deducibili qualora siano state sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.

Il professionista non ha più l’obbligo di addebitare nuovamente in fattura queste spese al committente e non può più dedurle quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

Questo è quello che accadeva nel 2014, quando però lo stesso trattamento non venne preservato per le spese di viaggio e trasporto. Il decreto 193/2016, però, colma questa lacuna, stabilendo che anche quelle spese di viaggio e trasporto acquistate direttamente dal committente sono esentasse.

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