Stralcio cartelle, sanzioni e interessi: cosa entra e cosa no nel calcolo del limite di 5.000 euro

Anna Maria D’Andrea

23/03/2021

Stralcio cartelle, cosa entra nel calcolo del limite di 5.000 euro? La soglia per la cancellazione è riferita al singolo debito iscritto a ruolo, comprensivo di sanzioni e somme aggiuntive. Restano invece esclusi interessi di mora e aggio di riscossione. Un’analisi delle novità previste dal decreto Sostegni.

Stralcio cartelle, sanzioni e interessi: cosa entra e cosa no nel calcolo del limite di 5.000 euro

Stralcio delle cartelle, calcolo del limite di 5.000 euro: cosa vi rientra e cosa resta escluso?

Per capire quali sono i debiti cancellati in automatico, è necessario considerare quanto previsto dall’articolo 4 del testo del decreto Sostegni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021.

Ai fini della cancellazione del debito non conta l’importo della cartella, bensì del singolo debito iscritto a ruolo, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

L’importo del debito dovrà inoltre essere considerato in relazione alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni e non all’importo originariamente dovuto.

Questa è la verifica che dovrà fare, in particolare, chi ha aderito alla rottamazione ter e al saldo e stralcio delle cartelle: anche i debiti rientranti nella pace fiscale sono ora ammessi alla cancellazione automatica, a patto che il contribuente rispetti il requisito di reddito di 30.000 euro.

Stralcio cartelle, sanzioni e interessi: cosa entra e cosa no nel calcolo del limite di 5.000 euro

L’importo di 5.000 euro ai fini dello stralcio dei carichi affidati all’agente della riscossione, tra il 2000 ed il 2010, dovrà essere considerato tenendo presente:

  • capitale;
  • interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
  • sanzioni.

Da quanto disposto dall’articolo 4 del decreto n. 41 del 22 marzo 2021 (decreto Sostegni) non rientrano quindi nella determinazione del limite fissato dal decreto Sostegni gli interessi di mora e l’aggio di riscossione.

Ai fini del calcolo del limite massimo previsto dal decreto Sostegni sarà quindi necessario considerare il valore del debito residuo alla data di entrata in vigore dello stesso, e quindi al 23 marzo 2021.

Rientrano quindi nello stralcio automatico anche i debiti originariamente di importo superiore, per i quali ad esempio era stato avviato un piano di pagamento rateale.

Come sopra anticipato, è questo il criterio da utilizzare anche per i debiti rientranti nella rottamazione o nel saldo e stralcio.

Anche i carichi per i quali il contribuente ha aderito alla pace fiscale rientrano tra quelli ammessi alla cancellazione automatica, con possibili effetti “penalizzanti” per chi ha beneficiato della proroga dei versamenti delle rate e, al 23 marzo 2021, non rientra nella soglia limite di 5.000 euro.

Si ricorda che, in ogni caso, accedono al condono del decreto Sostegni i contribuenti che nel 2019 hanno conseguito redditi imponibili fino a 30.000 euro, limite unico sia per le persone fisiche che per i soggetti diversi.

Stralcio cartelle, per il limite di 5.000 euro conta il singolo debito

C’è un ulteriore aspetto da evidenziare per determinare chi rientra e chi no nello stralcio dei debiti previsto dal decreto Sostegni.

La soglia limite di 5.000 euro non deve essere considerata in relazione alla cartella, bensì al singolo debito affidato all’agente della riscossione.

Può capitare infatti che in una singola cartella esattoriale rientrino più carichi.

In tal caso, come tra l’altro già evidenziato dalla Corte di Cassazione, il limite di 5.000 euro dovrà essere considerato per la singola partita di ruolo (imposta, sanzioni e interessi accessori). Il condono si applica quindi sul singolo debito e non sulla somma complessivamente riportata nella cartella esattoriale.

Ad esempio, se una singola cartella dal valore complessivo di 10.000 euro è composta da più carichi da 2.000, 4.000, 1.000 e 3.000 euro, tutti i debiti rientrano nella soglia di 5.000 euro e beneficiano quindi della cancellazione automatica.

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