Superbonus 110%: i lavori trainanti sono sempre obbligatori? Generalmente sì, ma ci sono delle eccezioni.
In determinate circostanze il superbonus 110% non necessità dell’esecuzione di lavori trainanti; a chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate.
Come noto, per accedere al superbonus 110% serve effettuare almeno un lavoro cosiddetto trainante. Nel dettaglio, rientrano nella tipologia dei lavori trainanti quelli finalizzati alla coibentazione dell’edificio (qui una guida ai costi), alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con altri di elevata efficienza energetica e gli interventi mirati alla riduzione del rischio sismico degli edifici (solamente per quelli che si trovano nelle zone 1, 2 e 3 della classificazione del rischio sismico).
Basta svolgere almeno uno di questi lavori per accedere al superbonus 110% e portare in detrazione anche una serie di lavori secondari cosiddetti trainati, come ad esempio le spese effettuate per l’acquisto e l’installazione di un impianto fotovoltaico.
È però importante che ci sia un legame dimostrabile tra i lavori trainanti, o primari, e trainati, o secondari, ad esempio per quel che riguarda il periodo in cui le relative spese vengono sostenute. È necessario, ad esempio, che le spese riferite ai lavori trainati siano state effettuate nell’arco di tempo che va dalla data d’inizio e la date di fine esecuzione degli interventi principali.
Tuttavia, in alcune - limitate - circostanze è possibile accedere al superbonus 110% anche senza avere in programma la realizzazione di uno o più interventi trainanti.
A darne conferma è stata l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 341 del 23 giugno 2022, con la quale ha spiegato quali caratteristiche devono avere gli edifici, come pure i lavori svolti, affinché si possa avere diritto al superbonus senza aver svolto alcun intervento trainante.
Superbonus 110% senza lavori trainanti: ecco quando è possibile
La regola generale, come visto sopra, fissa l’obbligo di aver effettuato almeno un intervento trainante sul proprio edificio per avere diritto al superbonus. Diversamente l’unica possibilità è di accedere alle detrazioni previste dagli altri bonus edilizi.
L’unica eccezione è rappresentata dai cosiddetti edifici vincolati, ossia per quegli edifici che soddisfano almeno una di queste condizioni:
- sono sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- si trovano in una zona dove i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali vietano gli interventi trainanti di efficientamento energetico.
In questi casi, dunque, la realizzazione d’interventi trainanti è impossibile causa forza maggiore, ma non per questo bisogna rinunciare alla possibilità di accedere comunque all’agevolazione.
Per quali lavori si può accedere al superbonus senza lavori trainanti
Per gli edifici vincolati dalle norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio o comunque dai regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, è possibile accedere al superbonus 110% quando le spese sostenute per interventi solitamente trainati assicurano:
- miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari oggetto d’intervento;
- dove la suddetta opzione non sia possibile, è sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta.
Basta questa condizione, quindi, per accedere comunque alla detrazione del 110%, ed eventualmente allo sconto in fattura qualora si trovasse una banca ancora disposta ad accettarlo, sui soli interventi trainati. Interventi che possono essere di diverso tipo: ad esempio, si potrebbe fruire del superbonus per il rifacimento degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, o anche per l’installazione di un impianto fotovoltaico con o senza sistema di accumulo. E ancora, si potrebbe beneficiare della detrazione per installare una colonnina di ricarica per auto elettriche, o anche per cambiare gli infissi.
Superbonus 110% senza lavori trainanti: la particolarità dei condomini
Un paragrafo a parte lo meritano i condomini. Si legge nel suddetto chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, infatti, che qualora in un condominio sottoposto a uno o più vincoli per i lavori trainanti le singole unità immobiliari, non funzionalmente indipendenti, dovessero effettuare comunque dei lavori trainati, la verifica dei requisiti va effettuata con riferimento a ciascuna unità immobiliare oggetto dei suddetti interventi.
L’asseverazione andrà predisposta dal tecnico autorizzato, il quale dovrà utilizzare l’apposita procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.
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