Il costo per il General Contractor, il referente unico che realizza e coordina gli interventi ammessi, è detraibile ai fini del Superbonus? Vediamo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
La complessità di alcuni lavori di efficientamento energetico ai fini della fruizione di ecobonus e superbonus 110% ha reso necessario l’intervento del General Contractor.
Per General Contactor si intende una persona fisica o una società giuridica, quindi un professionista o un’impresa, che viene incaricato dal committente per realizzare e coordinare tutti i processi di costruzione e/o ristrutturazione.
L’ambito di intervento di questa figura è molto ampio e per questa ragione non è facile stabilire se il corrispettivo applicato al cliente possa rientrare o meno tra i costi detraibili.
A fare chiarezza su questo tema è l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 23 del 23 giugno 2022. Oltre a fornire chiarimenti sul superbonus 110%, gli uffici dell’Amministrazione individuano le caratteristiche del general contractor, spiegando chi è, cosa fa e quando la spesa è agevolabili.
Chi è e cosa fa il General Contractor
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il General Contractor è un professionista o un’impresa che opera nel settore della riqualificazione energetica ed edilizia che gestisce i rapporti:
- con le imprese
- con i professionisti e i tecnici per il rilascio delle asseverazioni,
- con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformità per la fruizione dello sconto in fattura o per la cessione del credito.
Richiamando l’articolo 194 del decreto legislativo n. 50/2016 (c.d. “Codice dei contratti pubblici”), l’Agenzia identifica nel General Contractor il soggetto che, in qualità di unico referente nei confronti del committente dei lavori, si impegna a realizzare l’intervento oggetto dell’incarico in tutti i suoi aspetti, essendo dotato delle competenze necessarie per garantire l’obbligazione di risultato, ovvero il corretto completamento dell’opera commissionata.
General Contractor: quando la spesa è agevolabile al 110%?
Resta però il dubbio che la spesa sostenuta dal committente per pagare questa figura sia agevolabile al 110%. All’interno delle 130 pagine della circolare, l’Agenzia chiarisce dunque per quali spese relative al general contractor il committente può effettivamente utilizzare il Superbonus. In particolare deve trattarsi di costi addebitati da un’impresa (o da un consorzio di imprese) o da un professionista, in qualità di general contractor:
- per l’esecuzione degli interventi;
- per il rilascio di asseverazioni, attestazioni e visto di conformità.
Per rientrare tra le spese agevolabili deve essere specificato e documentato quali costi siano rimasti effettivamente a carico del committente. Al contrario, la spesa relativa all’attività di “mero” coordinamento svolta dal general contractor non rientra tra le spese ammesse al Superbonus trattandosi di costi non “direttamente” imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato. In altre parole, l’esclusione dal bonus riguarda le spese corrisposte per lo svolgimento degli adempimenti connessi all’esecuzione ai lavori e all’accesso ai bonus, come già specificato dalla circolare n.30/E/2020.
Pertanto non sono agevolabili al 110% sia il compenso dell’amministratore che la fattura del general contractor come mero coordinatore .
Chiarimenti dell’Agenzia sulle fatture del General Contractor
La circolare 23/E riassume la posizione dell’Agenzia sulle modalità di fatturazione delle prestazioni del General Contractor. Fermo restando il perimetro oggettivo di applicazione del bonus, le spese relative al General Contractor sono agevolabili al 110%:
- anche per la quota relativa a servizi professionali resi da professionisti incaricati dal contribuente e da essi fatturati al General Contractor (che agisce sulla base di un mandato senza rappresentanza), purché tali spese siano documentate in modo analitico e dettagliato nella fattura emessa dal General Contractor;
- quando il General Contractor agisce sulla base di un mandato con rappresentanza, anticipando il pagamento dei servizi professionali di tecnici e imprese e riaddebitando le somme al committente, senza applicazione dell’IVA;
- quando il General Contractor è una ESCo (Energy Service Company)
Sconto in fattura applicato dal General Contractor
Pur escludendo valutazioni sulla legittimità dei rapporti tra committenti beneficiari delle agevolazioni e General Contractor, l’Agenzia chiarisce che quest’ultimo può operare lo sconto in fattura ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.
Gli Uffici specificano però che il riconoscimento dello sconto da parte del General Contractor deve mantenere complessivamente i medesimi effetti di quelli configurabili nell’ipotesi in cui i professionisti, i tecnici o le imprese che realizzano gli interventi agevolabili avessero effettuato direttamente lo sconto in fattura al committente, beneficiario dell’agevolazione.
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