Superbonus, pronti i codici tributo per le operazioni di cessione e sconto comunicate dal 1° novembre 2022: le istruzioni nella risoluzione del 7 dicembre 2022.
L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo con cui compilare il modello F24 per la compensazione dei crediti del superbonus, relativi alle comunicazioni delle opzioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Amministrazione Finanziaria dal 1° novembre 2022.
Tutti i dettagli si trovano nella risoluzione n. 71 del 7 dicembre 2022. I codici istituiti dall’Agenzia delle Entrate sono due: “7708” e “7718”. L’istituzione di due codici tributo diversi è stata necessaria in seguito alle modifiche normative entrate in vigore con il dl Aiuti quater. Il provvedimento ha introdotto una diversa ripartizione in rate dei crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate entro il 31 ottobre 2022.
Cessione superbonus, i codici tributo per le comunicazioni dal 1° novembre 2022
Il dl Aiuti quater prevede (all’articolo 9 comma 4) la possibilità di usufruire del tax credit ancora non speso, in dieci rate annuali di pari importo previa comunicazione trasmessa telematicamente all’Agenzia direttamente dal fornitore o cessionario o da un intermediario abilitato. La parte del bonus non utilizzata nell’anno non può essere spesa negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Nella risoluzione n.71 pubblicata il 7 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha istituito due codici tributo:
- “7708” denominato “CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”;
- “7718” denominato “SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/11/2022”.
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Superbonus, come compilare il modello F24 per usare i crediti in compensazione
Il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. I codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2022, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2023”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2024” e così via.
I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, inviate all’Agenzia delle Entrate. In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24.
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
I dettagli nella risoluzione allegata di seguito.
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