Lo sconto in fattura per la prestazione resa da un professionista non scatta nel momento in cui il credito arriva nel cassetto fiscale.
L’interpello numero 910-230/2022 da parte della Direzione Regionale Marche (Dre Marche) chiarisce il momento in cui scatta lo sconto in fattura con il superbonus del 110%
Tra i diversi modi con cui si può usufruire del bonus, infatti, uno di questi è proprio lo sconto in fattura, ma cosa significa la risposta a questo interpello e come si è arrivati a questo chiarimento?
Di seguito tutti i chiarimenti contenuti nell’interpello in questione, ecco cosa c’è da sapere al riguardo.
Superbonus e sconto in fattura: tassazione solo ad emissione del documento
Il quesito e la risposta della Dre
L’interpretazione data dalla Dre Marche è la prima su questo tema, e nasce da una domanda relativa al bonus facciate. La risposta data all’interpello in questione, però, punterebbe in una direzione non poco penalizzante per i fornitori. Infatti si troverebbero a dover pagare delle tasse su liquidi non ancora effettivamente incassati e che potrebbero restare a credito anche per diversi mesi.
Più nello specifico, la domanda è partita da uno studio tecnico che ha svolto la sua prestazione nell’ambito del bonus facciate, nel 2021, con la detrazione al 90%. Ha emesso fattura a inizio dicembre, incassandone una piccola parte e scontandone la maggior parte (più di 5.000 euro). L’importo è stato reso disponibile a gennaio sul cassetto fiscale, per poi venire accettato.
Siccome gli autonomi seguono il principio di cassa, è stato chiesto in quale momento il ricavo in questione è da considerarsi incassato.
La Dre afferma che il meccanismo dell’articolo 121 del decreto Rilancio opera come pagamento. In pratica, che l’importo ottenuto con lo sconto è da considerarsi un “provento derivante dalla prestazione”. Ma cosa significa?
Sostanzialmente, nel momento in cui lo sconto in fattura viene riconosciuto dal fornitore, ci si trova in una situazione in cui la cessione di credito produce in capo al cessionario un reddito imponibile, e diventa quindi assoggettato a tassazione.
Le vicende attinenti alle modalità in cui il fornitore recupererà in futuro quanto anticipato vengono quindi considerate non rilevanti per la determinazione del reddito e l’anno d’imposta di cui tenere conto, e nel quale andare a tassare la prestazione resa, è quello in cui è stata emessa la fattura.
Le conseguenze della risposta dell’Agenzia delle Entrate
Questa risposta, anche se data in relazione al bonus facciate, implica che lo stesso ragionamento deve essere fatto anche per altri bonus simili, compreso quello del 110%, e avrà un impatto non indifferente per tutti quei soggetti che operano in base al principio di cassa, tra cui, per esempio:
- le imprese a regime forfettario;
- i lavoratori autonomi;
- le imprese in regime di vantaggio o semplificato, per quanto per quest’ultime sia necessario fare un discorso a parte.
Infatti nel caso in cui si sia optato per la modalità “registrato=incassato”, del comma 5 dell’articolo 18 dpr n. 600/1973, la questione potrebbe rivelarsi differente.
Le imprese in contabilità ordinaria invece non dovrebbero trovarsi di fronte a cambiamenti dovuti a questa risposta all’interpello in questione.
Cosa implica per i fornitori
Anche se si poteva supporre che il momento dell’imponibilità del compenso o ricavo non potesse coincidere con l’utilizzo in F24 da parte del fornitore, era diffusa opinione che questo potesse coincidere con il momento in cui il credito veniva accettato sulla piattaforma delle Entrate.
Infatti, fino a quel momento lo sconto in fattura non è effettivamente efficace e deve passare attraverso diversi passaggi come:
- la comunicazione dell’opzione di sconto in fattura;
- il controllo e il superamento delle verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- l’accettazione dello stesso da parte del professionista/fornitore.
Similmente a qualsiasi fattura non incassata, quindi, non va a produrre reddito, e quindi uno sconto in fattura che viene concesso senza essere finalizzato correttamente, non può andare a determinare alcuna materia imponibile.
La situazione in sé quindi potrà evolversi ancora, soprattutto perché questa decisione potrebbe portare a diverse problematiche ai fornitori che utilizzano il principio di cassa, tassando dei liquidi di cui non si può effettivamente ancora usufruire, per altro in un periodo di scarsa liquidità.
Qual è il futuro del superbonus 110%?
Del futuro del superbonus si è parlato molto. Non apprezzato da alcuni e ricercato da altri, si sente parlare a volte di cancellazioni, altre volte di proroghe. È comunque molto improbabile, se non impossibile, che il superbonus possa avere un futuro oltre a quanto già stabilito.
È anche importante ricordare che nel 2022 sono state introdotte diverse misure antifrode, per scongiurare almeno in parte problematiche che hanno fatto la loro comparsa in passato, con multe tra i 50.000 euro e i 100.000 euro, e pene che possono arrivare anche ai 5 anni di reclusione.
In questo senso, i controlli sono diventati più stringenti, imponendo anche l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il bonus venisse utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. L’eccezione è rappresentata dal caso in cui la dichiarazione venga presentata direttamente dal contribuente, oppure attraverso sostituto d’imposta.
Chi volesse usufruirne quindi deve tenere conto di due cose: il tempo rimasto è molto poco, e le documentazioni e gli obblighi di cui tenere conto sono aumentati rispetto all’anno precedente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA