Ampliati i Comuni che rientrano nella tassazione al 25% per i frontalieri. Vediamo cosa cambia e i requisiti per godere del beneficio fiscale.
Il Decreto Omnibus amplia le zone che possono godere della flat tax al 25% per i frontalieri svizzeri. L’articolo 6 del decreto prevede che in alcuni comuni italiani che si collocano a 20 km dal confine svizzero un regime fiscale opzionale valido per una specifica categoria di lavoratori frontalieri residenti.
L’agevolazione è rivolta ai lavoratori residenti in territorio italiano che svolgono attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera e hanno un datore di lavoro che risiede in Svizzera. Il decreto amplia l’elenco dei Comuni italiani che rientrano nell’agevolazione fiscale considerando, quindi, frontalieri anche lavoratori che fino ad ora non sono stati considerati tali.
Chi sono i lavoratori transfrontalieri?
I lavoratori transfrontalieri sono lavoratori residenti in Italia che però lavorano in Svizzera, in uno dei comuni appartenenti ai Cantoni Grigioni, del Ticino o del Vallese, per un datore di lavoro residente in Svizzera o che ha una stabile organizzazione o base fissa in Svizzera.
Con l’accordo Italia-Svizzera del 2020, ratificato con la legge n. 83 del 13 giugno 2023, è stato esteso il numero dei Comuni considerati transfrontalieri, sono stati ricompresi anche quelli delle province di Brescia e Sondrio, entro i 20 km dalla frontiera, ma la normativa fiscale non era stata adeguata.
In particolare vi erano lavoratori transfrontalieri residenti in Italia appartenenti ai nuovi Comuni transfrontalieri che continuavano a vedere applicata la normativa di favore.
Con l’articolo 6 del decreto Omnibus il vuoto è stato colmato.
Ecco la nuova tassazione prevista per i lavoratori transfrontalieri.
Tassazione lavoratori transfrontalieri
Il decreto Omnibus fissa per i lavoratori transfrontalieri un’imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte già versate in Svizzera, in precedenza l’imposta ammontava al 4% sui redditi.
Si ricorda che l’accordo prevede l’innalzamento della “no tax area” per i redditi di lavoro dipendente (dei frontalieri) a 10.000 euro.
In deroga alla normativa generale applicata in Italia, chi opta per l’imposta sostitutiva non può detrarre dalle imposte da pagare quelle già pagate in Svizzera.
L’opzione per l’imposta sostitutiva deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, la stessa deve essere versata entro la scadenza prevista per il saldo delle imposte sul reddito.
Requisiti per accedere alla flat tax al 25%
Per poter beneficiare della flat tax opzionale al 25% è necessario rispettare alcuni requisiti:
- rientrare nella qualifica di frontaliere in base al nuovo Accordo;
- che il lavoratore nell’anno di imposta di riferimento abbia svolto attività di lavoro dipendente nei cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese per un datore di lavoro svizzero nel periodo che si colloca tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023;
- che sia titolare di redditi tassati con ritenuta alla fonte in Svizzera sull’80% della base imponibile;
- che sia residenza in uno dei Comuni presenti nell’elenco dell’allegato 1 del Decreto Omnibus.
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