Si sente spesso parlare di tassazione separata Irpef, ma di cosa si tratta e quando si applica? Ecco tutte le regole sulla tassazione separata.
Cos’è la tassazione separata e quando si applica?
Generalmente i redditi percepiti da un soggetto, ad esempio redditi da lavoro dipendente, redditi fondiari, redditi diversi sono indicati nella dichiarazione dei redditi separatamente, sommati e quindi tassati con applicazione della relativa aliquota.
Ricrdiamo che il sistema di calcolo dell’Irpef prevede l’applicazione di aliquote diverse per scaglioni di redditi, maggiori sono i redditi prodotti, più elevata è l’aliquota. Sottraendo dei redditi a questo meccanismo, c’è un risparmio di imposta che può essere notevole.
Vi sono però delle eccezioni a questo sistema di calcolo delle imposte, infatti, per alcune tipologie di redditi si applica, in via ordinaria o su opzione, la tassazione separata.
La tassazione separata è una particolare tipologia di tassazione, disciplinata dall’articolo 17 del Tuir, che prevede di non applicare la formula ordinaria di cumulo dei redditi, ma sottoporre determinate categorie a tassazione “autonoma”.
Quando si applica la tassazione separata?
La tassazione separata generalmente si applica su redditi prodotti su più anni, ad esempio il TFR, e che possono in molti casi portare all’attribuzione di un’aliquota molto alta sebbene non siano indice di una reale capacità contributiva proporzionata a tale tassazione, ad esempio nel caso del liquidazione o altre “rendite” ad esempio interessi maturati su buoni postali. Gli ultimi sottoposti a tassazione molto blanda.
In altri casi si tratta di redditi percepiti una sola volta e con il carattere della eccezionalità, come ad esempio possono essere i risarcimenti.
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L’articolo 17 del Tuir elenca i redditi sottoposti a tassazione separata
- Trattamento di fine rapporto e indennità equipollenti;
- altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza, somme percepite a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;
- emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;
- indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- indennità di mobilità;
- indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone;
- indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;
- indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell’attività sportiva;
- plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
- plusvalenze realizzate in seguito alla cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
- indennità perdita avviamento;
- indennità spettanti a titolo di risarcimento anche di tipo assicurativo;
- redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società
- redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti;
- rimborso imposte.
Come avviene la tassazione separata?
Nella maggior parte dei casi la tassazione avviene tramite il sostituto di imposta, ad esempio il datore di lavoro che versa il trattamento di fine rapporto, trattiene le imposte e le versa all’Erario.
In questo caso chi riceve le somme essendo al netto, non deve ulteriormente indicarle in dichiarazione dei redditi. Con un’unica eccezione cioè il caso in cui il datore di lavoro non funga da sostituto di imposta. Ai redditi assoggettati a tassazione separata non si applicano le addizionali comunali e regionali dell’Irpef.
Si è detto che in alcuni casi è il contribuente a dover scegliere se sottoporre determinati proventi a tassazione ordinaria o separata. Succede, ad esempio, con i canoni di locazione degli immobili. Questi, entro determinati limiti, possono essere sottoposti a tassazione ordinaria o per opzione a cedolare secca (tassazione separata).
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