Aumenta la tredicesima netta nel 2022, merito dello sgravio contributivo del 2% che - come appena chiarito dall’Inps - si applica per intero sulla gratifica natalizia.
Nel 2022 l’importo della tredicesima sarà più alto in quanto potrà godere, al pari degli stipendi percepiti quest’anno, di uno sgravio contributivo.
La conferma arriva dall’Inps, che con il nuovo messaggio n. 4009 del 7 novembre 2022 fa chiarezza su come lo sgravio contributivo dovrà essere applicato sulla tredicesima di fine anno.
C’era infatti un dubbio riguardante quale sgravio applicare per ogni rateo di tredicesima. Ricordiamo, infatti, che inizialmente il legislatore ha introdotto un bonus contributi pari allo 0,8%, salvo poi essere aumentato dell’1,2% con il decreto Aiuti bis, ma solamente per l’ultimo semestre dell’anno.
In molti, quindi, si sono chiesti: sulla tredicesima di fine anno viene applicato lo sgravio del 2% per intero oppure solamente per i ratei riferiti al periodo che va da luglio a dicembre? La risposta dell’Inps è chiara e interessa anche i datori di lavoro che hanno provveduto a pagare la tredicesima mensilmente in busta paga.
Di quanto aumenta la tredicesima nel 2022
Le regole per il calcolo della tredicesima netta sono le stesse di quelle adottate per trasformare lo stipendio da netto a lordo. Anche per la tredicesima di fine anno, dunque, si applica lo sgravio contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2022 e potenziato dal decreto Aiuti bis, come d’altronde si legge nello stesso provvedimento.
In particolare, l’articolo 20, comma 1, del decreto legge del 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ha stabilito che:
Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresi la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Quindi, lo sgravio del 2%, grazie all’incremento dell’1,2% autorizzato dal decreto Aiuti bis, si applica - per intero - anche sulla tredicesima di fine anno.
Ciò significa che quest’anno, a parità di lordo, sulla tredicesima verrà versato il 2% in meno di quota contributiva, la quale dunque passa dal 9,19% al 7,19%. Ciò, tuttavia, vale solamente per quelle tredicesime d’importo imponibile lordo non superiore ai 2.692 euro, limite entro cui è possibile beneficiare del cosiddetto bonus contributi.
Come spiegato dall’Inps con il messaggio 4009/2022, lo sgravio del 2% va considerato anche per i ratei di tredicesima riferiti al periodo compreso tra gennaio e giugno 2022, quando lo sgravio applicato in busta paga era solo dello 0,8%.
Di quanto aumenta la tredicesima 2022
Dunque, rispetto alla tredicesima percepita nel 2021, ci sarà un risparmio del 2%. Ciò significa, ad esempio, che su una tredicesima d’importo lordo di 1.000 euro il dipendente verserà 71,90 euro di contributi all’Inps rispetto ai 91,90 euro dello scorso anno, con un risparmio dunque di appena 20 euro.
Più sale l’importo della tredicesima e maggiore è il risparmio: ad esempio, per chi prende 1.500 euro c’è un aumento netto di 30 euro, mentre con una tredicesima di 2.000 euro il risparmio è di 40 euro.
In ogni caso, l’aumento della tredicesima non supera i 53,80 euro, in quanto ricordiamo che il limite massimo per beneficiare di tale sgravio è 2.692 euro.
Tredicesima pagata mensilmente, quale sgravio contributivo si applica?
Potrebbe essere però che il datore di lavoro abbia preferito riconoscere la tredicesima ogni mese in busta paga piuttosto che pagarla in un’unica soluzione.
A tal proposito, l’Inps chiarisce che l’integrazione dell’1,2% viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio a giugno 2022 ma solo quando erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022.
Ciò significa che se un datore di lavoro ha già aggiunto il rateo di gennaio nella busta paga del medesimo mese - e lo stesso per febbraio, marzo e nei mesi successivi fino a giugno - applicando lo sgravio allora in vigore (0,8%), non dovrà fare altro visto che per questi non si applica l’integrazione dell’1,2%.
Diversamente, qualora nei mesi di luglio, agosto e settembre abbiano erogato ratei di tredicesima inerenti al periodo da gennaio a settembre 2022 (ricordiamo infatti che l’applicazione dello sgravio al 2% è stato possibile solo da ottobre, successivamente alla pubblicazione delle relative istruzioni da parte dell’Inps) i datori di lavoro potranno procedere all’esposizione del valore residuale nei mesi di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022.
Quei ratei di tredicesima quindi, anche se riferiscono al periodo in cui lo sgravio era dello 0,8%, potranno beneficiare dell’integrazione in quanto pagati successivamente all’entrata in vigore dello sgravio al 2%.
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