Al termine del contratto di lavoro l’azienda deve riconoscere al dipendente tutte le spettanze previste, tra le quali figura anche la tredicesima mensilità. Come si calcola l’importo e chi ne è escluso?
La tredicesima è una mensilità che viene corrisposta nel periodo antecedente il Natale e spetta sia ai dipendenti pubblici sia a quelli privati. Anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, dimissioni o fine contratto prima del termine del mese di dicembre, il datore è obbligato a corrispondere al proprio dipendente tutte le spettanze dovute.
L’importo della tredicesima, però, varia in base al beneficio o meno degli ammortizzatori sociali (quali la cassa integrazione per esempio), e al periodo trascorso all’interno dell’azienda. In caso di fine contratto, inoltre, occorre effettuare un calcolo particolare per capire quanto spetta al lavoratore beneficiario delle tredicesima.
Vediamo quindi qual è l’importo della tredicesima in caso di dimissioni, cessazione o fine del contratto.
Tredicesima a fine contratto: quanto spetta?
Ai lavoratori licenziati o dimessi prima di dicembre, la tredicesima viene pagata a fine contratto e spetta per legge anche in caso di fine contratto.
La tredicesima mensilità corrisponde ad un dodicesimo della retribuzione lorda annuale corrisposta al lavoratore. Questa solitamente viene riconosciuta nel mese di dicembre e l’importo varia a seconda del numero dei mesi in cui il lavoratore è stato impiegato nel corso dell’anno.
Per effettuare il calcolo occorre moltiplicare la retribuzione lorda mensile per il numero di mesi lavorati, per poi dividere il tutto per 12 mensilità. Se un lavoratore, ad esempio, ha lavorato tutti i mesi dell’anno, la tredicesima che gli spetterà sarà pari alla retribuzione media (lorda) mensile.
Nel caso di termine del contratto, di dimissioni o cessazione del rapporto di lavoro prima del termine del mese di dicembre, dunque, il lavoratore che vorrà calcolare l’importo della tredicesima dovrà tenere conto del numero di mensilità effettivamente lavorate e della retribuzione mensile lorda percepita.
Se, per esempio, un dipendente ha prestato la sua forza lavoro per 10 mesi, ottenendo una retribuzione pari a 1.000 euro al mese, la tredicesima spettante ammonterà a 833 euro. In caso di lavoro per 12 mesi continuativi, invece, la tredicesima salirà a 1.000 euro.
A chi non spetta la tredicesima mensilità?
La tredicesima non viene maturata nel momento in cui un lavoratore gode di ammortizzatori sociali per un certo periodo o nei seguenti altri casi:
- aspettativa non retribuita;
- astensione per maternità facoltativa (congedo parentale)
- astensione per malattia del figlio;
- assenza per malattia oltre il periodo di comporto;
- assenza per permessi non retribuiti.
Occorre poi distinguere i dipendenti con contratto part time verticale o orizzontale. Mentre per i lavoratori con contratto part time orizzontale i ratei di mensilità maturano normalmente; in caso di part time verticale, invece, vengono conteggiati soltanto i mesi nei quali sono stati lavorati almeno 15 giorni.
Fine contratto: cosa spetta al lavoratore?
Il datore di lavoro che non intende prorogare un contratto o che intende licenziare un suo dipendente è obbligato a corrispondere a quest’ultimo tutte le spettanze dovute previste per legge. Oltre alla rateizzazione della tredicesima (e della quattordicesima ove prevista), ci sono altri crediti che il lavoratore deve ricevere.
Il calcolo della quattordicesima segue la stessa logica di quelle effettuato per la tredicesima: dunque, occorrerà tenere conto della retribuzione media lorda mensile e del numero di mesi effettivamente lavorati. Per calcolare quanto spetta ad un lavoratore impiegato da più di un anno, in questo caso, si prende come riferimento il mese di percezione dell’ultima quattordicesima, che solitamente viene pagata a luglio.
Dunque, un lavoratore assunto a gennaio del 2017 e licenziato alla fine di marzo 2018, prenderà 3 ratei di tredicesima (da gennaio a marzo) e 8 ratei di quattordicesima (da luglio dell’anno precedente a marzo).
Al termine di un rapporto di lavoro, però, il lavoratore ha diritto anche al pagamento del trattamento di fine rapporto (detto anche TFR), oltre alla corresponsione dell’ultima mensilità lavorata.
Infine, al lavoratore licenziato spetteranno anche la liquidazione dei permessi e delle ferie non goduti e, se il preavviso non è stato dato entro i termini previsti dal contratto, deve essere anche pagata l’indennità sostitutiva del preavviso.
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