A scuola un professore ha la facoltà di perquisire zaini e borse di alunni e alunne o di sequestrare i loro smartphone? Ecco quali sono i poteri dell’insegnante e i limiti.
Talvolta le lezioni in classe a scuola non filano per il verso giusto e può succedere che qualche alunno abbia un comportamento poco consono rispetto ai doveri scolastici. Poniamo ad es. il caso di chi sia intento, durante la spiegazione del professore, a giocherellare con il suo smartphone, chattando con amici oppure navigando sul web: ebbene, può il docente - evidentemente seccato dalla situazione - sequestrare lo smartphone allo studente fino al termine della lezione?
Lo vedremo insieme nel corso di questo articolo, in cui faremo luce anche sull’effettiva possibilità per il prof di perquisire lo zaino di un alunno, perché ad es. sospetta che al suo interno vi sia del materiale che può integrare un reato (ad es. un’arma o una quantità di droga). Sequestro (preventivo e temporaneo) del cellulare e perquisizione dello zaino possono essere disposti legalmente dal docente oppure no? C’è un divieto generalizzato o ci sono dei casi specifici in cui dette operazioni sono comunque possibili? Cerchiamo di fare chiarezza di seguito.
Un insegnante può sequestrare il cellulare o perquisire lo zaino di uno studente?
- Perquisizione, sequestro preventivo del cellulare e limiti ai poteri del professore
- Tutela della privacy e sequestro del cellulare
- Poteri del professore e conseguenze penali per il sequestro
- Perquisizione dello zaino: è possibile?
- Comportamento legittimo dell’insegnante e obblighi del pubblico ufficiale
Perquisizione, sequestro preventivo del cellulare e limiti ai poteri del professore
Vediamo subito il caso del sequestro del cellulare in classe: è davvero possibile ciò? Il prof è autorizzato a farlo? In questa situazione solitamente un docente prima richiama lo studente per invitarlo a non utilizzare il cellulare durante la lezione, con il rischio di subire una nota sul registro. Se ciò non dovesse bastare a riportare lo studente ad un comportamento adeguato al contesto, potrebbe palesarsi la scelta del professore di ritirare il telefono del giovane, di fatto sequestrandolo in via preventiva - per il periodo delle ore di lezione e fino al termine della mattinata. Ebbene, depositarlo all’interno di un armadietto chiuso a chiave, impedendone di fatto l’uso allo studente per evitare sue distrazioni, è legale?
In effetti in casi come questo si potrebbe pensare ad un reato come quello di appropriazione indebita, all’abuso di potere e alla violazione della privacy: insomma, illeciti che andrebbero a configurare la responsabilità penale e personale del professore. Vero è che il potere di controllo dell’insegnante ha dei limiti che, se oltrepassati, determinano la commissione di un illecito penale.
La regola generale è che ogni circolare scolastica sull’utilizzo degli smartphone a scuola non può contrastare con le norme giuridiche vigenti e questo perché i regolamenti scolastici consistono in mere istruzioni amministrative interne, le quali - in quanto tali - non hanno la forza di derogare alla legge ordinaria. Perciò la circolare scolastica non potrebbe comunque indicare la facoltà o potere dell’insegnante di sequestrare il cellulare di uno studente.
La legge stabilisce che le perquisizioni sulle cose - e tanto più sulle persone - possono essere compiute soltanto dall’autorità giudiziaria. Quindi il prof non potrà perquisire lo studente per requisire il cellulare e, inoltre, compirebbe un illecito l’insegnante che ingiunge all’alunno di consegnargli il cellulare per controllare cosa stesse scrivendo, senza seguire la spiegazione del professore.
Tutela della privacy e sequestro del cellulare
Il divieto di sequestrare, pur temporaneamente, il cellulare serve a tutelare la privacy dello studente. Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali: c’è un fattore di riservatezza da proteggere e del quale è portatore anche l’alunno minorenne.
Il telefono cellulare è infatti considerato un oggetto personale privato sul quale non possono estendersi le indagini ispettive dei professori senza che ciò implichi una lesione della sfera di riservatezza altrui. Ecco perché il Garante della Privacy ha inteso chiarire che la scuola può con regolamento interno vietare l’uso dei cellulari durante la lezione, ma non può al contempo esercitare poteri coercitivi di perquisizione per verificare il rispetto del regolamento. Se così fosse, infatti, vi sarebbero gli estremi per una denuncia penale da parte dei genitori del ragazzo o della ragazza che ha subìto il sequestro.
Il prof piuttosto potrà se mai imporre all’alunno di accomodarsi nel corridoio e di non seguire più la lezione, come punizione per il comportamento contrario alle regole scolastiche.
Poteri del professore e conseguenze penali per il sequestro
Ricapitolando, la situazione si riassume nei due punti seguenti:
- il professore non può sequestrare il cellulare o smartphone, ma può sanzionarne l’utilizzo improprio in applicazione del regolamento scolastico, e questo in particolare se il dispositivo arreca disturbo agli altri studenti e alla lezione;
- lo studente potrà tuttavia utilizzare il cellulare per registrare le lezioni, e perciò soltanto per fini personali e didattici.
Cosa fare se il professore sequestra il cellulare? Ebbene, il suo comportamento può essere segnalato al preside e anche allo stesso Ministero dell’Istruzione. La vittima del sequestro del cellulare, a cui l’oggetto non sia stato restituito alla fine delle lezioni, potrà peraltro fare una querela presso i carabinieri o la procura della Repubblica.
Attenzione però, non viene leso dal professore alcun diritto alla riservatezza dello studente né sussiste un’appropriazione indebita o un qualche altro illecito penale se è lo studente stesso a posizionare il telefono sulla cattedra a richiesta del docente, e neanche se l’insegnante stesso lo pone sulla cattedra senza accedere ai dati in memoria e consentendo poi il recupero dell’oggetto alla fine della lezione. In questo caso, pur agendo ai confini di quanto previsto dalla legge, la ’contromossa’ dell’insegnante non lo porrebbe a rischio di conseguenze penali.
Perquisizione dello zaino: è possibile?
Vediamo ora il differente caso della perquisizione dello zaino di uno studente, a cui il professore potrebbe pensare se, ad esempio venisse a conoscenza della scomparsa di un oggetto di valore in classe (ad es. un orologio o un anello). Analogamente, un docente potrebbe pensare alla perquisizione dello zaino qualora abbia anche solo il sospetto che uno studente vi nasconda un’arma o anche della droga. Ebbene, chiariamolo una volta per tutte: i professori non hanno la facoltà di perquisire gli zaini e le tasche degli studenti, perché altrimenti questo integrerebbe un abuso di potere.
Anzi, perquisire lo zaino o la borsa di un alunno o, addirittura, di tutta la classe - ad es. per capire se davvero tra gli studenti c’è un ladro o una persona armata - non è permesso dalla legge. Proprio come nel caso del sequestro dello smartphone, l’alunno potrebbe infatti legittimamente opporsi alla perquisizione per proteggere la sua privacy. Senza contare che la proprietà privata - anche quella di un minore - è sempre inviolabile e a sancirlo è la Costituzione italiana.
Piuttosto, sarebbe possibile perquisire lo zaino dello studente, ed anzi costringere quest’ultimo a subire la perquisizione, soltanto con un’autorizzazione dell’autorità o un mandato del magistrato. In questo caso l’attività sarebbe dunque conforme alla legge, ma andrebbe comunque svolta da un ufficiale di polizia giudiziaria e non dal professore.
Comportamento legittimo dell’insegnante e obblighi del pubblico ufficiale
Se il docente teme che gli alunni nascondano appunti, cellulari o altri oggetti non consoni all’ambiente scolastico (radio, tablet, ecc.), non potrà mai effettuare una perquisizione. La sola cosa che il professore può compiere è infliggere una delle sanzioni disciplinari previste dal regolamento d’istituto, come il classico rapporto sul registro oppure la sospensione. Altrimenti rischierebbe di essere condannato per aver commesso un reato.
Inoltre, se l’insegnante scopre che uno dei suoi studenti ha commesso un reato, o comunque ha fondati elementi per crederlo, non potrà comunque compiere una perquisizione, ma dovrà necessariamente denunciare il fatto alle forze dell’ordine. Questo perché per legge, il pubblico ufficiale (il prof lo è) che assiste a un reato e non lo segnala alle autorità competenti compie a sua volta un illecito, vale a dire quello di omessa denuncia.
Perciò, nel caso in cui un alunno spacci droga a scuola, e il docente ne venga a conoscenza, questi dovrà darne subito notizia alla polizia, non potendosi sostituire ad essa, magari sequestrando gli stupefacenti attraverso una perquisizione degli zaini o delle borse. Analogamente in caso di furto di un oggetto di uno studente: il prof non potrà imporre ai suoi studenti di svuotare tasche e zaini per cercare la refurtiva. E questo anche se il ladro è stato beccato in flagrante, perché sarà possibile soltanto denunciarlo alla polizia, ma non si potrà effettuare la perquisizione.
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