Ecco i diritti che sorgono dalle unioni civili a tutela della parte superstite, le regole sull’eredità, la pensione di reversibilità e il Trattamento di fine rapporto.
Le unioni civili sono entrate nel nostro ordinamento da alcuni anni, ma sono ancora diffusi tanti dubbi sullo status giuridico che discende da questo tipo di rapporto. In effetti, le unioni civili sono soltanto simili al matrimonio e non equivalenti. La legge Cirinnà a esteso alle unioni civili alcuni diritti e doveri reciproci propri del coniugio, ma lasciando comunque alcune differenze. La più famosa è senza dubbio quella riguardante la fedeltà, che tra gli uniti civilmente non è un vero e proprio obbligo, perlomeno non come per gli sposi. Vediamo invece cosa succede se l’unito civilmente muore, quindi i diritti del superstite riguardo eredità, pensione di reversibilità e Tfr.
L’eredità nelle unioni civili
La legge Cirinnà ha equiparato le unioni civili al matrimonio anche per quanto riguarda i diritti successori. Questo significa che l’unito civilmente ha i medesimi diritti del coniuge alla morte del partner. In particolare, ha diritto anche in assenza di testamento a una quota di legittima sul patrimonio ereditario pari a:
- il 50% del patrimonio in assenza di figli;
- un terzo del patrimonio in presenza di un figlio;
- un quarto del patrimonio in presenza di due o più figli.
Questa quota non può essere negata alla parte dell’unione civile, che ha infatti diritto a impugnare l’eventuale testamento contrario o le donazioni che lo hanno privato dell’importo garantito dalla legge. La parte esclusa dalle quote di legittima può invece essere distribuita liberamente dal testamento, ma in assenza di quest’ultimo l’unito civilmente eredita molto di più, ossia:
- il 100% in assenza di figli e genitori del defunto;
- il 50% dell’eredità in presenza di un figlio del defunto;
- un terzo dell’eredità in presenza di più figli del defunto;
- due terzi dell’eredità in presenza di ascendenti e/o fratelli e sorelle del defunto.
Così come il coniuge, l’unito civilmente può essere privato della quota di legittima soltanto con il suo consenso (rinunciando all’eredità o all’impugnazione del testamento, quest’ultima valida soltanto se effettuata dopo il decesso) oppure con una sentenza di indegnità a succedere. Quest’ultima è sancita dal giudice sulla base di comportamenti davvero molto gravi ai danni del partner, dei suoi congiunti o della sua libertà di far testamento. Nelle ipotesi di indegnità si contempla, ad esempio, il tentato omicidio.
C’è però una significativa differenza tra unioni civili e matrimoni riguardo alla successione, nell’ipotesi in cui la coppia si sia lasciata prima della morte. Come tutti sappiamo, per terminare un matrimonio bisogna passare per la separazione, che è una fase transitoria e pertanto non fa decadere tutti i diritti e doveri coniugali. Di conseguenza, il coniuge separato ha pari diritti successori del coniuge non separato, a meno che abbia ricevuto l’addebito della separazione. Lo scioglimento dell’unione civile non prevede, invece, fasi intermedie e pertanto l’ex unito civilmente non ha diritti successori.
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Reversibilità nelle unioni civili
Per effetto della legge Cirinnà, la parte dell’unione civile ha gli stessi diritti del coniuge anche in riferimento alla pensione di reversibilità. Questo significa che al decesso dell’unito civilmente, la parte superstite ha diritto al trattamento previdenziale, così come chiarito dall’Inps nel messaggio n. 1571 del 21 dicembre 2016:
A decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, etc.) e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge.
Naturalmente, l’unito civilmente superstite deve rispettare i requisiti di legge previsti anche per il coniuge. Come avviene per la successione, tuttavia, anche in questo caso lo scioglimento dell’unione civile determina la perdita del diritto alla reversibilità. Nell’ipotesi in cui il defunto dovesse versare un assegno di mantenimento, tuttavia, potrebbero esserci i presupposti per continuare a ricevere il trattamento, come avviene in caso di divorzio. La giurisprudenza, tuttavia, non ha ancora un orientamento consolidato in merito.
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TFR e unioni civili
Buone notizie anche per quanto riguarda il Trattamento di fine rapporto spettante al defunto, che spetta alla parte dell’unione civile superstite. Anzi, per le unioni civili non si pongono le differenze che invece riguardano separazione e divorzio, dato che - come già ribadito - l’unione termina definitivamente con lo scioglimento. Così come l’unito civilmente superstite, quindi, anche l’ex unito civilmente ha diritto a una parte del Tfr del defunto, ovviamente in relazione al rapporto di lavoro coincidente con la relazione.
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