L’utenza dell’acqua ha una quota fissa obbligatoria per tutti i proprietari di appartamenti, anche se i consumi sono a zero. Essa non può essere staccata, tranne che in alcuni casi.
L’utenza dell’acqua ha una quota fissa obbligatoria per tutti i proprietari di appartamenti, anche se i consumi sono a zero. Le spese dovute all’Autorità per l’Energia Elettrica, Gas e Sistema idrico sono dovute alla Delibera dello stesso datata 2015 N°664.
A partire dal 1 gennaio 2016 è infatti presente una quota fissa in bolletta per l’utenza dell’acqua, necessaria a coprire i costi fissi contrattuali e le imposte.
Osservando una bolletta dell’utenza dell’acqua, appunto, il cittadino potrà vedere la differenza tra quota variabile e fissa e trarre le sue stime sui consumi.
La quota fissa prescinde dal consumo, per questo motivo va pagata anche in caso di appartamenti non affittati o vuoti. È inoltre da considerare che le quota fissa riguarda sia il servizio dell’acqua che della fognatura, oltre che di depurazione.
Vediamo quali sono i riferimenti normativi sull’utenza dell’acqua.
Utenza dell’acqua obbligatoria
Riguardo all’utenza dell’acqua obbligatoria essa copre ogni immobile raggiunto dai tre servizi di acqua, fognatura e depurazione. La quota fissa dell’utenza è obbligatoria per ognuno dei 3 servizi ovviamente, ma come ha sottolineato anche la Corte di Cassazione, solo ad effettivo utilizzo.
Diverso è il caso di locale raggiunto da un servizio “di condominio”, che non vedrà nessuna variabilità di costo, ma sarà corrisposta per tutti il suo valore, anche con consumi assenti. Questo è quanto espresso dall’Art. 1123 del Codice Civile.
Le spese necessarie alla conservazione e alle parti comuni del condominio secondo il comma 1 del Codice Civile, infatti, salvo diverso accordo tra i condomini, sono sostenute da tutti i condomini in misura proporzionale alla proprietà di ciascuno. Ciò vale anche per la quota fissa dell’utenza dell’acqua.
I diritti sulla fornitura dell’acqua
In caso di morosità nel pagamento dell’utenza dell’acqua la fornitura non può essere staccata, a differenza della fornitura elettrica, che rende comunque possibile vivere secondo la Legge italiana. L’acqua è un servizio indispensabile che non può venir meno ai cittadini.
Tuttavia, in caso di morosità per oltre 6 mesi, la fornitura dell’acqua può essere sospesa da parte dell’amministrazione condominiale nelle parti comuni (Ordinanza del Tribunale di Modena del 5 giugno 2015).
Nel caso in cui l’amministratore agisca contro un condomino staccando la fornitura dell’acqua egli è passabile di procedimento penale, ma grazie all’ordinanza modenese citata, molti tribunali accettano la decisione dell’amministratore in quanto atto di tutela dei condomini concesso al rappresentante dalla Legge.
La tutela dei propri condomini è insomma di primaria importanza, soprattutto se essi mantengono il proprio diritto continuando a pagare la quota fissa spettante.
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