Visite fiscali, quali regole per insegnanti e personale della scuola? Ecco cosa dice la normativa.
Le regole per le visite fiscali degli insegnanti come per tutto il personale scolastico hanno subito una modifica a fine 2023 come confermato dall’Inps con il messaggio n. 4640 del 22 dicembre 2023.
Tutto nasce dalla sentenza n. 16305 del 2023 pronunciata dal Tar del Lazio, con la quale è stata giudicata illegittima la differenza che c’era tra le fasce orarie di reperibilità previste per il settore privato rispetto al pubblico impiego. A seguito della pronuncia dei giudici, e ascoltato il dipartimento della Funzione pubblica, in virtù del principio di armonizzazione contenuto nell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165 del 2001, è stato deciso che in attesa di nuove disposizioni normative (che per il momento non sono ancora arrivate) i controlli del medico potranno essere effettuati solamente due ore la mattina e altrettante nel pomeriggio.
È così quindi per tutti i dipendenti pubblici, insegnanti e Ata compresi, per i quali valgono tutte le altre regole, ad esempio in materia di esonero dalle visite fiscali come pure per le sanzioni, descritte dal decreto Madia, provvedimento con il quale la procedura è stata resa più severa ad esempio disponendo che i controlli possono essere ripetuti più volte, anche nella stessa giornata.
Alla luce di ciò, ecco quali sono orari e regole aggiornate per quanto riguarda le visite fiscali dei lavoratori della scuola; ecco tutto ciò che serve sapere a riguardo.
Cosa sono le visite fiscali?
Come previsto dall’articolo 5 della legge 300/70 (Statuto dei lavoratori), la visita fiscale è un accertamento predisposto dall’Inps o dal datore di lavoro ai fini di accertare l’effettivo stato di malattia del dipendente. Bisogna sottolineare come il fine della visita fiscale non sia solamente quello di controllare la presenza nel domicilio del lavoratore malato, poiché si tratta di una verifica di merito.
Anche per le visite fiscali degli insegnanti, quindi, il medico ha il dovere di confermare o meno l’esistenza della malattia che ha impedito al docente di svolgere regolarmente la propria lezione.
Per questo motivo, al termine di una visita fiscale, che deve avvenire negli orari fissati dalla normativa, il medico incaricato del controllo può sia ridurre il periodo della malattia rispetto a quanto stabilito dal medico curante, che chiedere all’insegnante di tornare a scuola poiché lo ritiene guarito.
Visite fiscali insegnanti: le regole da rispettare
L’insegnante che deve assentarsi dal lavoro per motivi di salute deve informare tempestivamente la scuola. Nel dettaglio, la comunicazione deve avvenire entro la mattina del primo giorno di assenza e a questa deve essere allegato l’indirizzo del domicilio presso cui è possibile svolgere la visita fiscale e il numero di giorni di assenza ipotizzabili.
Non è dovere dell’insegnante invece inviare il certificato medico all’Inps visto che ciò è di competenza del medico curante (che lo invierà utilizzando la modalità telematica).
L’insegnante ha il dovere di farsi trovare a casa negli orari stabiliti. L’unica eccezione per potersi assentare dal domicilio indicato riguarda quelle casistiche giustificate da un medico riconosciuto dal Sistema Sanitario Nazionale, come ad esempio il dover sostenere una visita specialistica. Anche in questo caso però il docente deve avvertire tempestivamente l’amministrazione presentando la documentazione richiesta.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere la nostra guida sull’esonero delle visite fiscali.
Orari delle visite fiscali
Come anticipato, in attesa di un possibile aggiornamento normativo (che al momento manca), a seguito della sentenza del Tar del Lazio n. 16305/2023 gli orari delle fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici sono stati equiparati a quelli previsti per i privati. Nel dettaglio, per tutti i dipendenti pubblici,, e di conseguenza anche per i docenti, bisogna tener conto dei seguenti orari per le visite fiscali:
- dalle 10:00 alle 12:00;
- dalle 17:00 alle 19:00.
Nel caso in cui un medico fiscale si dovesse presentare negli orari non compresi nelle fasce di reperibilità, l’insegnante può rifiutarsi di farlo entrare senza subire alcuna conseguenza disciplinare.
Anche per gli insegnanti l’obbligo di reperibilità è valido 7 giorni su 7, quindi anche per le giornate non lavorative e festive, ma solo nel caso in cui questi siano compresi nel periodo della malattia.
Le sanzioni
Cosa succede se il medico fiscale non trova nessuno in casa durante le fasce di reperibilità? Per l’insegnante, e qualsiasi altro lavoratore, che non fornisce un’adeguata giustificazione alla propria assenza, la normativa prevede una decurtazione del 100% dello stipendio per i primi 10 giorni di malattia. Nei giorni successivi la retribuzione è del 50%.
L’insegnante comunque avrà 15 giorni di tempo per presentare la documentazione con cui giustificare l’assenza ed evitare la sanzione.
Bisogna specificare che per “assenza alla visita fiscale” si intendono anche quei casi in cui il lavoratore renda “per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile, impossibile o inattuabile la visita medica di controllo”.
Il lavoratore è soggetto a sanzioni anche se non rispetta le indicazioni fornite dal medico fiscale. Come abbiamo già visto, infatti, questo ha la possibilità di ridurre il periodo della malattia, o persino di concluderlo.
In tal caso il lavoratore è obbligato a riassumere servizio nella data fissata dal medico, oppure l’Amministrazione deve diffidarlo informandolo del fatto che il mancato rientro in servizio integra i presupposto dell’assenza ingiustificata.
Qualora il dipendente non intenda riassumere servizio può presentare un nuovo certificato per giustificare l’assenza, ma questo deve attestare una malattia differente da quella valutata nel corso della visita fiscale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA