Il contratto di lavoro a tutele crescenti non rappresenta in realtà una nuova tipologia contrattuale ma un nuovo regime sanzionatorio in caso di licenziamento illegittimo in sostituzione della disciplina prevista dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970).
Questo nuovo regime sanzionatorio viene applicato solo a coloro che, alla data di entrata in vigore del Decreto Lgs n. 23/2015, ovvero il 7 aprile 2015, sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato.
In caso di licenziamento ingiustificato il lavoratore non ha più diritto al reintegro ma ad un indennizzo che cresce con l’aumentare dell’anzianità lavorativa.