Adozione e accoglienza dei bambini ucraini: come fare?

Francesca Nunziati

17/03/2022

Le prime stime dell’Unicef parlano di un milione di bambini in fuga dall’Ucraina e dalla guerra, di cui oltre 20 mila solo in Italia. Come si possono aiutare?

Adozione e accoglienza dei bambini ucraini: come fare?

Molti si chiedono cosa si può fare per tutti i bambini in arrivo dall’Ucraina, a causa della guerra. Mentre la Commissione per le adozioni internazionali sconsiglia caldamente le partenze di chi aspira a diventare genitore, c’è chi, come la Francia, ha deciso di sospendere per un tempo di 3 mesi le procedure per l’adozione internazionale per quei bambini che abitano stabilmente in Ucraina e in Russia e che oggi sono esposti e a rischio.

Per prima cosa va detto che il Conadi, ovvero il Consiglio Nazionale dei Diritti Infanzia e Adolescenza, è sceso in campo per precisare che si tratta di “accoglienza temporanea di bambini ucraini” e sottolineando con forza che non si tratta di adozione e nemmeno di affido internazionale. Quindi, nel pieno rispetto delle normative vigenti, i minori verranno affidati d’intesa con ambasciata ucraina, prefetture, tribunali e procure dei minori.

Le incognite sono molte. Ma procediamo per gradi e cerchiamo di capire gli strumenti dati a disposizione dalla legge a tutti coloro che vogliono aiutare i bambini ucraini.

Gli interventi di protezione per i bambini

Adozione internazionale

L’ente che in Italia si occupa delle adozioni di bambini stranieri è la Commissione per le adozioni internazionali.
E la procedura è piuttosto complessa. Si possono sintetizzare alcuni punti principali:

  • I requisiti per l’adozione internazionale sono previsti dall’art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001) L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal tribunale per i minorenni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore. Non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni;
  • La presentazione della dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale: le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall’articolo 6 possono presentare questa dichiarazione al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione;
  • L’indagine dei servizi territoriali: si tratta di un’indagine sulle famiglie che fanno specifica richiesta di adozione internazionale. Al termine dell’indagine viene fatta una relazione e inviata al tribunale per i minorenni;
  • Il decreto di idoneità : il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione convoca i coniugi e può, se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. A questo punto il giudice decide se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto attestante l’insussistenza dei requisiti all’adozione;
  • La ricerca del bambino e il ruolo degli enti autorizzati: la coppia in possesso del decreto di idoneità, deve iniziare entro 1 anno dal suo rilascio la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi a uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali. Dopo che il bambino è entrato in Italia, e sia trascorso l’eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l’ordine, da parte del tribunale per i minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

Competente a questa trascrizione è il tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore.

In questo momento, però, tutte le procedure di adozione in Ucraina si sono fermate a causa dell’invasione russa. È evidente, quindi, che l’adozione internazionale non costituisce un’opzione per i bambini in fuga dalla guerra in Ucraina.

Affido internazionale

Si tratta di un provvedimento temporaneo volto a tutelare un minore in vista di un successivo re-inserimento nella famiglia di origine. A oggi, però, non esistono leggi nel nostro Paese che regolano questa soluzione che risulta quindi impraticabile. Negli ultimi anni si è però assistito al fenomeno dei cosiddetti “soggiorni climatici”, periodi più o meno lunghi di permanenza nel nostro Paese di minori stranieri presso famiglie ospitanti. Di fatto, queste ipotesi, col tempo, si sono trasformate in percorsi alternativi alle consuete procedure da seguire per arrivare all’adozione di un bambino anche se non propriamente «legali».

Accoglienza temporanea: come fare?

Pertanto, a oggi, chi vuole accogliere temporaneamente i bambini Ucraini in fuga dalle zone di guerra temporanea può inviare esclusivamente a mezzo email alla Conadi la disponibilità indicando: nome, cognome, residenza, numero di telefono, numero di bambini ospitabili (uno, due, o nucleo familiare), età del bambino ospitabile, presenza di altri minori o anziani o animali in casa, periodo di disponibilità all’accoglienza. Cosicché una volta raccolte tutte le disponibilità, Conadi provvederà a contattare l’interessato e a fornire tutte le informazioni necessarie.

Insomma: l’accoglienza va garantita ma rispettando le procedure.

Argomenti

# Guerra

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