L’aspettativa non retribuita è concessa dal datore di lavoro al dipendente pubblico o privato che viene sospeso conservando però il posto di lavoro. Vediamo come funziona e quando è prevista.
Aspettativa non retribuita: molti potrebbero chiedersi come funziona e quando è possibile richiederla, ma soprattutto di cosa si tratta nel dettaglio.
Si sta parlando di aspettativa non retribuita perché la misura è stata indicata dall’Ad di Conad per i dipendenti che rifiutano il vaccino contro il Covid, laddove il governo vorrebbe rendere obbligatorio il green pass per i lavoratori.
L’aspettativa non retribuita, che fa capo sempre al lavoratore che per svariati motivi può richiederla come vedremo di seguito, consiste in un periodo, in costanza di rapporto, durante il quale il dipendente può assentarsi dal lavoro, ma non percepisce lo stipendio.
Nel periodo di aspettativa non retribuita il lavoratore conserva comunque il posto di lavoro e pertanto non può essere licenziato per motivi legati all’assenza.
Esistono diverse fattispecie di aspettativa non retribuita disciplinate dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Vediamolo nel dettaglio.
Aspettativa non retribuita
Aspettativa non retribuita: come funziona
L’aspettativa non retribuita prevede quindi che il lavoratore si sospenda a richiesta dal lavoro e con esso anche la retribuzione conservando tuttavia il posto di lavoro.
Si tratta quindi di un diritto del dipendente previsto per legge e dal contratto collettivo di riferimento.
L’aspettativa non retribuita funziona per le diverse casistiche allo stesso modo, ma la durata può variare andando da qualche mese fino anche a 3 anni.
Esistono diversi motivi per richiedere l’aspettativa non retribuita. Le fattispecie sono le seguenti:
- aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari;
- aspettativa non retribuita per formazione;
- aspettativa non retribuita per dottorato;
- aspettativa non retribuita per ricongiungimento con il coniuge all’estero;
- aspettativa non retribuita per avviare un’impresa o un’attività professionale;
- aspettativa non retribuite per cariche pubbliche elettive;
- aspettativa non retribuita per tossicodipendenza;
- aspettativa per volontariato.
Se da una parte è la legge a indicare le varie tipologie di aspettativa non retribuita esistono anche delle fattispecie previste da molti contratti collettivi e nel dettaglio:
- l’aspettativa non retribuita per motivi personali;
- l’aspettativa non retribuita per malattia.
Consigliamo pertanto, per sapere quando è possibile richiede l’aspettativa non retribuita, di consultare il proprio CCNL di riferimento.
Aspettativa non retribuita: quando richiederla? Gravi motivi familiari
Una delle fattispecie di aspettativa non retribuita stabilita dalla legge è quella per gravi motivi familiari, ma quando richiederla? Il riferimento è all’articolo 4 comma 2 della legge 8 marzo 2020 n.53 che recita:
“I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.”
È il decreto ministeriale n. 278/2000 a definire dunque le fattispecie di congedo e nel dettaglio per gravi motivi si intendono:
- le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma;
- le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura e nell’assistenza delle persone;
- le situazioni di grave disagio personale, a esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente stesso.
Ancora per gravi motivi si intendono le situazioni in cui si trovino i soggetti legati al richiedente, a esclusione dello stesso, e derivanti dalle seguenti patologie:
- patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
- patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
- patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva.
I soggetti per i quali è possibile richiedere l’aspettativa non retribuita per motivi familiari, per un massimo di 2 anni in maniera continuativa o frazionata, sono:
- coniugi;
- partner dell’unione civile;
- genitori;
- figli, anche adottivi o affidatari;
- generi e nuore;
- suoceri;
- fratelli e sorelle.
Tra i requisiti non è richiesta la convivenza tra richiedente e soggetto per il quale si prende l’aspettativa. Il congedo può essere richiesto anche per parenti o affini entro il terzo grado di parentela se con disabilità grave.
Aspettativa non retribuita per formazione
L’aspettativa non retribuita, per un massimo di 11 mesi, può essere richiesta dal lavoratore per la propria formazione.
L’aspettativa non retribuita per formazione può essere richiesta dai dipendenti che abbiano almeno 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro. Al solito il periodo di congedo può essere continuativo o frazionato.
L’aspettativa per formazione è quella per:
- completamento della scuola dell’obbligo;
- conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea;
- partecipazione ad attività formative diverse da quelle finanziate dal datore di lavoro.
Sono i singoli CCNL a stabilire termini e modalità di fruizione dell’aspettativa non retributiva per formazione.
Dottorato, ricongiungimento con il coniuge e impresa
L’aspettativa non retribuita può essere richiesta dai soli dipendenti pubblici per:
- dottorato;
- ricongiungimento con il coniuge all’estero;
- per avviare un’impresa o un’attività professionale.
L’aspettativa non retribuita per dottorato è prevista per tutto il periodo di durata dello stesso. Il congedo viene concesso se compatibile con le attività dell’amministrazione pubblica per la quale si lavora.
Gli stessi dipendenti pubblici se vogliono avviare un’impresa o un’attività professionale possono richiedere l’aspettativa non retribuita per un periodo della durata massima di 12 mesi quindi un anno.
Se il proprio coniuge lavora all’estero e il dipendente pubblico non può essere trasferito dal datore di lavoro allora lo stesso può chiedere l’aspettativa non retribuita.
leggi anche
Apprendistato, si può chiedere l’aspettativa?
Cariche pubbliche elettive, tossicodipendenza e volontariato
L’aspettativa non retribuita è rivolta invece sia ai dipendenti pubblici sia a quelli privati che siano stati scelti per cariche elettive, che nello specifico siano stati eletti:
- membri del Parlamento Europeo;
- membri del Parlamento Nazionale;
- membri delle assemblee regionali;
- sindaci di comuni;
- presidenti di province;
- presidenti di consigli comunali e provinciali;
- presidenti di consigli circoscrizionali (solo nelle città con più di 500.000 abitanti);
- presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni;
- membri delle giunte comunali e provinciali (cioè i nominati Assessori);
- consiglieri comunali, provinciali, di comunità montane e unioni di comuni.
L’aspettativa non retribuita con la conservazione del posto di lavoro è concessa al lavoratore dipendente a tempo indeterminato tossicodipendente per il periodo di cura e riabilitazione e per un massimo di 3 anni.
L’aspettativa non retribuita per volontariato è disciplinata dai contratti collettivi. Questa aspettativa tuttavia, disciplinata dalla legge, diventa retribuita quando il dipendente si assenta dal lavoro per il servizio prestato presso associazioni inserite nell’elenco nazionale dell’Agenzia di protezione civile.
Spetta al datore di lavoro occuparsi della retribuzione il quale poi viene rimborsato, a richiesta, dall’associazione presso la quale il dipendente ha prestato servizio. Il datore di lavoro deve provvedere alla richiesta di rimborso entro 2 anni dal termine dell’intervento per il quale il lavoratore si è congedato dal proprio impiego.
In generale, viste le varie fattispecie di aspettativa non retribuita, come funziona, e ricordando che occorre sempre consultare il proprio CCNL, evidenziamo che il datore di lavoro può anche decidere di concedere il periodo di sospensione per motivi che non rientrano in quelli previsti dal contratto collettivo o dalla legge.
© RIPRODUZIONE RISERVATA