Tra figli nati da una coppia sposata e figli nati fuori dal matrimonio non ci sono differenze: hanno diritto all’assegno di mantenimento e alla ripartizione delle spese se la relazione tra i genitori finisce. Ecco cosa dice la legge e quando è necessario andare in tribunale.
Non c’è più differenza tra figli nati in costanza di matrimonio o fuori dal vincolo matrimoniale: i diritti e i doveri nei confronti dei genitori sono gli stessi, e tra questi anche l’assegno di mantenimento in caso di separazione.
La determinazione del genitore che deve pagare l’assegno e il suo importo segue le stesse regole di chi procede alla separazione o al divorzio: le parti, se d’accordo tra loro, possono stabilire in maniera autonoma tutti gli aspetti della gestione della prole, anche quelli economici, altrimenti dovranno rivolgersi al tribunale.
Figli nati fuori dal matrimonio: hanno diritto all’assegno di mantenimento
Quando una coppia si separa, a prescindere che ci sia un vincolo matrimoniale, e sono presenti dei figli la legge prevede che entrambi i genitori in relazione alla proprie possibilità debba partecipare alle spese ordinarie e straordinarie per il loro mantenimento.
L’importo dell’assegno può essere stabilito tra i coniugi stessi, quando sono in buoni rapporti e sono d’accordo su tutti gli aspetti della separazione, oppure dal giudice qualora fosse necessario l’intervento di un terzo. Il giudice caso per caso stabilisce su quale genitore gravi l’obbligo di versare il mantenimento verso il figlio.
Il fatto che i genitori siano sposati oppure no non ha alcuna rilevanza e i metodi utilizzati per determinare il quantum dell’assegno sono gli stessi, ovvero:
- le concrete esigenze del figlio (educative, di salute, ecc.);
- il tenore di vita della prole quando la coppia era unita (infattiper l’assegno di mantenimento vale ancora il “principio della conservazione dello stesso tenore di vita”);
- la permanenza presso un genitore piuttosto che presso l’altro;
- la situazione reddituale e patrimoniale di entrambi i genitori
- la commisurazione economica dei compiti domestici svolti dal genitore non lavoratore.
Una volta stabilita l’entità del mantenimento, sia dal giudice che tramite l’accordo delle parti, questo può essere modificato in ogni momento sia con un importo maggiore che inferiore, in base a:
- il mutamento delle esigenze della prole;
- il miglioramento o peggioramento della situazione reddituale dei genitori.
La modifica dell’importo può essere fatta tra le parti tramite scrittura privata - sempre che ci sia l’accordo - oppure dal giudice del tribunale ordinario.
Mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio: spese ordinarie e straordinarie
Oltre all’importo mensile fisso che spetta a titolo di mantenimento, i figli - anche quelli nati da coppia convivente - hanno diritto ad importo ulteriore per le spese extra. Queste sono imprevedibili ed eccezionali e non esiste una legge che le elenchi tutte. Le spese straordinarie più comuni sono quelle legate a visite mediche specialistiche costose oppure alle esperienze formative all’Estero, ad esempio dei Master o dei corsi di formazione particolarmente costosi.
leggi anche
Spese extra mantenimento figli, quali sono?
Chi deve pagare le spese straordinarie e quanto? Di norma queste devono essere divise equamente tra i genitori, a meno che non vi sia una notevole disparità di reddito. Anche qui si può procedere senza giudice se c’è l’accordo delle parti altrimenti ci si dovrà rivolgere al tribunale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA