Il giudice che quantifica l’importo dell’assegno di mantenimento per i figli deve considerare il tenore di vita mantenuto negli anni di matrimonio: lo ha stabilito la Corte di Cassazione.
Per l’assegno di mantenimento riconosciuto ai figli in caso di divorzio bisogna considerare il parametro del tenore di vita, non valutato invece per l’assegno divorzile.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 3922/2018; una pronuncia che chiude il cerchio dopo quanto stabilito dai giudici di Palazzo di Giustizia nella sentenza n. 11504/2017 depositata il 10 maggio 2017, con la quale è stato eliminato il tenore di vita dai criteri per il calcolo dell’assegno di divorzio.
Secondo i giudici della Suprema Corte, infatti, l’assegno di divorzio ha una natura prettamente assistenziale e per questo va riconosciuto solo quando il coniuge debole non ha possibilità di automantenersi. In questo caso l’assegno di divorzio va sì riconosciuto, ma per un importo che non tiene conto dello stile di vita avuto durante il matrimonio e che sia sufficiente per soddisfare i bisogni primari.
Questa sentenza ha aperto diversi dibattiti alla quale la giurisprudenza ha risposto con il tempo. Ad esempio, con una sentenza depositata il 5 dicembre 2017 la Corte di Appello di Roma ha esteso quanto dichiarato dalla Corte di Cassazione anche per l’assegno di mantenimento riconosciuto in caso di separazione, stabilendo che neppure in questo caso si considera il tenore di vita per calcolare l’importo dell’assegno che spetta al coniuge economicamente più debole.
In realtà la Corte di Cassazione sembra divergere su questa ipotesi; i giudici di Palazzo di Giustizia, infatti, hanno respinto la richiesta di Silvio Berlusconi di ridurre l’assegno di mantenimento riconosciuto a Veronica Lario stabilendo che con la separazione non viene meno il “vincolo coniugale” ed è per questo che nel dovere di assistenza si deve tenere ancora conto del tenore di vita matrimoniale.
Ad oggi quindi non c’è ancora la certezza su come si calcola l’assegno di mantenimento per il coniuge; discorso differente per quello riconosciuto ai figli sul quale la Corte di Cassazione si è finalmente espressa.
Ecco cosa ha deciso la Cassazione e quali sono le motivazioni alla base di questa pronuncia.
In caso di divorzio ai figli va garantito lo stesso tenore di vita
Con la sentenza 3922/2018 la Cassazione ha stabilito - se mai ce ne fosse stato bisogno - che quanto indicato nel maggio del 2017 non si applica per i figli.
Questo perché gli obblighi derivanti dall’essere genitori non vengono meno con la fine del matrimonio, come invece accade per il vincolo di assistenza nei confronti del coniuge.
Quindi non basta che l’importo dell’assegno di mantenimento sia sufficiente per mero sostentamento dei figli; il giudice deve considerare anche altre esigenze, come quelle sociali, sportive e scolastiche.
D’altronde è lo stesso Codice Civile a stabilire che è responsabilità dei genitori assecondare le inclinazioni e le aspirazioni dei figli, le quali vengono sicuramente influenzate dallo stile di vita che questi hanno mantenuto negli anni in cui i genitori erano felicemente sposati. Ad esempio; se un figlio è stato iscritto ad una facoltosa scuola privata non si può decidere di mandarlo ad una scuola pubblica dopo aver divorziato.
Ecco perché secondo il giudice incaricato nella definizione dell’importo dell’assegno di mantenimento bisogna considerare il tenore di vita che i figli hanno avuto durante il matrimonio e far sì che questi non siano danneggiati dalla decisione dei propri genitori di divorziare.
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