L’assunzione di lavoratori stranieri con permesso di soggiorno segue regole ad hoc, contenute in particolare nel Testo Unico sull’immigrazione; scopriamole.
Per quanto riguarda l’assunzione dei lavoratori stranieri con permesso di soggiorno vi sono regole particolari, in considerazione delle peculiarità del rapporto di lavoro conseguente, instaurato con uno straniero extracomunitario.
Di seguito faremo una panoramica circa la normativa applicabile e cosa tener presente per assumere lo straniero, in modo pienamente conforme alla legge. Ciò appare rilevante oggigiorno in modo specifico, visti i tantissimi casi di lavoro nero che sono riportati nelle notizie di cronaca.
ASSUNZIONE DI UNO STRANIERO (CON PERMESSO DI SOGGIORNO)
Assunzioni lavoratori stranieri con permesso di soggiorno: la normativa di riferimento
Non possiamo non ricordare che l’attuale quadro normativo di riferimento per quanto attiene alla disciplina dell’ingresso, del soggiorno e, in linea generale, della condizione giuridica degli stranieri nel nostro paese e, dunque, anche per l’accesso al lavoro è costituito dal noto Testo Unico sull’Immigrazione - ossia il Decreto Legislativo n. 286/98 - così come modificato nel corso del tempo da vari provvedimenti, tra cui l’altrettanto nota legge 189/02 (cosiddetta Bossi-Fini), il DL n. 113 del 2018 (decreto Salvini) e il DL n. 130 del 2020 (decreto Lamorgese).
Rilievo ha anche il regolamento di attuazione, vale a dire il DPR n. 394 del 1999, il cui testo è stato poi modificato alcuni anni dopo dal DPR n. 334 del 2004, recante un regolamento di modifica della normativa in tema d’immigrazione.
Se ci si chiede chi sono con esattezza i destinatari delle norme di cui al Testo Unico sull’Immigrazione, essi sono i cittadini degli Stati non appartenenti all’Unione Europea e gli apolidi, ossia gli individui senza cittadinanza.
Ricordiamo altresì che sono cittadini comunitari tutti coloro che si trovano in possesso della cittadinanza di uno degli stati membri della UE.
Sulla scorta della legislazione italiana ed europea, i cittadini comunitari non sono stranieri e perciò nei confronti di essi valgono differenti norme, di maggior favore rispetto a quelle valevoli per gli extracomunitari e apolidi.
Da notare che a seguito della cd. Brexit, ossia l’uscita della Gran Bretagna dalla UE, dal primo gennaio 2021 le norme di cui al Testo Unico sull’immigrazione sono applicabili anche ai cittadini britannici.
Assunzione lavoratori stranieri con permesso di soggiorno: cos’è il Decreto Flussi?
Appare doveroso ricordare che la normativa citata si coordina con quanto stabilito annualmente nei cd. decreti Flussi. In particolare, l’ingresso nel territorio italiano per ragioni di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, è ammesso, tranne casi particolari, esclusivamente nell’ambito delle quote d’ingresso ogni anno fissate, con decreti ad hoc del Governo.
In questi provvedimenti sono di solito indicate quote privilegiate per i cittadini di Stati che hanno firmato con l’Italia accordi di riammissione e per i cittadini di origine italiana iscritti in liste ad hoc, conservate presso tutte le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero.
Non solo. Il decreto Flussi è di cruciale importante in quanto può disporre delle limitazioni sugli ingressi dei cittadini che provengono da Stati che non collaborano alla lotta all’immigrazione clandestina e alla riammissione degli espulsi.
Assunzione lavoratori stranieri con permesso di soggiorno: a quali condizioni?
A questo punto cerchiamo di capire quando può essere assunto un lavoratore straniero (extracomunitario) residente in Italia. Ebbene, in base alla regole vigenti, possiamo affermare che può essere liberamente assunto nel nostro paese qualsiasi immigrato extracomunitario che abbia un permesso di soggiorno che abiliti all’attività lavorativa o che sia in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
È altresì possibile l’assunzione lavoratori stranieri, anche laddove l’interessato non sia ancora in possesso di primo permesso di soggiorno - e ne sia dunque in attesa - ma solo a specifiche condizioni. Ci riferiamo al caso collegato alla richiesta di primo ingresso per lavoro in relazione ai flussi di ingresso, laddove lo straniero abbia sottoscritto il contratto di soggiorno e sia in possesso della ricevuta che comprova la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno. L’altro caso è quello legato a chi sta aspettando il permesso di soggiorno per motivi familiari.
Nella specifica ipotesi nella quale l’immigrato abbia un permesso di soggiorno scaduto è tuttavia ammessa l’assunzione - alle condizioni specifiche di cui al Testo Unico sull’Immigrazione - se ha il permesso di soggiorno già scaduto da non più di 60 giorni anche se non ha ancora domandato il rinnovo; e se ha il permesso di soggiorno già scaduto da più di sessanta giorni, a patto che sia in possesso di ricevuta che comprovi l’effettiva richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.
Assunzione lavoratori stranieri con permesso di soggiorno: gli adempimenti del datore di lavoro
Occorre sgomberare il campo da ogni possibile dubbio: un datore di lavoro che intende assumere un immigrato extracomunitario residente nel nostro paese, non ha adempimenti specifici se non quelli che già valgono per la totalità dei lavoratori subordinati.
Ciò in quanto la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha eliminato l’obbligo di comunicare l’assunzione del lavoratore extracomunitario entro le 48 ore all’autorità locale di pubblica sicurezza - vale a dire questore o sindaco. Mentre un decreto ministeriale dell’ottobre 2007 fece venir meno l’obbligo di comunicazione allo Sportello Unico per l’immigrazione, a carico del datore di lavoro. Questi infatti non deve più comunicare neanche le variazioni posteriori nell’ambito del rapporto di lavoro in essere.
Non solo: la nota del Ministero del Lavoro n. 4473 del 2011 ha
cancellato l’obbligo di sottoscrizione del contratto di soggiorno, giacché le relative informazioni sono oggi comprese nel modello Unilav di comunicazione al Centro per l’Impiego. Mentre, per quanto attiene ai lavoratori domestici, riferimento è oggi la comunicazione telematica che si compie tramite il sito web dell’Inps e le modalità di cui alla legge n. 2 del 2009, recante misure di sostegno per il lavoro.
Tuttavia, il datore di lavoro deve sapere che persiste l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 del Testo Unico entro 48 ore alla questura - o anche all’autorità di pubblica sicurezza - in caso di alloggio fornito allo straniero dallo stesso datore, cosa che accade spesso nel rapporto di lavoro domestico.
Pertanto, come indica la disposizione citata:
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine. o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.
Da notare infine che, in base al citato Testo Unico, la comunicazione include, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento d’identificazione collegato, la precisa ubicazione dell’immobile ceduto o nel quale la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio e il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
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