Agli avvocati spetta il rimborso del 15% delle spese totali quando il provvedimento di liquidazione non dispone diversamente. L’ordinanza della Corte di Cassazione.
L’avvocato ha diritto al rimborso del 15% del compenso totale quando il provvedimento di liquidazione delle spese non dispone nulla a riguardo. Dunque, il rimborso del 15% è la regola generale da applicare in mancanza di una diversa deliberazione del giudice di merito.
Il rimborso del 15% è la misura massima che può essere applicata, e non può essere diminuita se non per atto motivato dal giudice.
A deciderlo una recente ordinanza della Corte di Cassazione (in allegato) che stabilisce il rimborso nella misura del 15% - ovvero il massimo - come regola generale.
Il caso di specie
La decisione della Suprema Corte di Cassazione, giunge in seguito al ricorso di una parte che aveva impugnato la sentenza emessa poiché aveva disposto il rimborso del compenso delle spese forfettarie senza specificarne la percentuale. Dunque, il ricorrente riteneva la mancata indicazione come una violazione di legge.
Ma i giudici della Corte di Cassazione sono stati di diverso avviso. Infatti, facendo riferimento all’articolo 2 del D.m. 55/2014 e all’articolo 13, comma 6, della legge 247/2012, hanno stabilito che in mancanza di apposita determinazione, il rimborso è da considerarsi nella sua misura massima, cioè il 15%.
Quindi, il rimborso delle spese generali è dovuto al difensore anche in mancanza della prova degli esborsi, e la misura è predeterminata per legge, a meno che il giudice non stabilisca una percentuale più bassa con apposita motivazione.
Corte di Cassazione: all’avvocato spetta il rimborso del 15% del compenso totale
La decisione in esame vuole che la regola generale del rimborso del 15%, cioè il massimo percentuale di rimborso stabilito dalla legge, sia derogabile in pejus solo con apposita motivazione del giudice.
Ne consegue automaticamente l’affermazione di tale principio di diritto:
«Il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza o anche solo l’esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell’art. 13, comma 10, della L. n. 247/2012 e dell’art. 2 del d.m. n. 55/2014 è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del 15% del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice».
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