Il CCNL agricoli e florovivaisti contiene essenziali disposizioni in tema di orario di lavoro, riposi e ferie. Facciamo il punto su questi aspetti del rapporto di lavoro nei settori considerati.
I contratti collettivi nazionali di lavoro costituiscono le fonti normative con cui i sindacati e le associazioni dei datori di lavoro predispongono, concordemente, le regole riguardanti il rapporto di lavoro.
Occorre rimarcare subito che il CCNL, sul piano della gerarchia delle fonti, è da ritenersi sempre subordinato alla legge e sovraordinato alla contrattazione individuale. Ecco perché ha un ruolo chiave nel definire le dinamiche del rapporto di lavoro di un determinato settore.
Di seguito intendiamo volgere l’attenzione al CCNL operai agricoli e florovivaisti, per vedere da vicino come funzionano le regole in tema di orario di lavoro, riposi settimanali e ferie, ossia tre aspetti essenziali del rapporto di lavoro. Ricordiamo altresì che se è vero che il “presente contratto, che sostituisce in ogni sua parte quello stipulato il 22 ottobre 2014 e contestualmente sottoscritto dalle medesime parti contraenti, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha durata quadriennale e decorre dal 1° gennaio 2018 e scade il 31 dicembre 2021” (art. 3 del CCNL), è altrettanto vero che al comma finale dello stesso articolo, parte datoriale e parte sindacale hanno inteso specificare che il testo conserverà la sua efficacia fino all’entrata in vigore del nuovo.
CCNL operai agricoli e florovivaisti: come funziona l’orario di lavoro?
All’art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro in oggetto le parti firmatarie hanno inteso inserire la disciplina sull’orario di lavoro applicato agli operai agricoli e florovivaisti.
Ricordiamo che l’orario di lavoro consiste di fatto nella durata della prestazione lavorativa nel rapporto di lavoro dipendente e svolge una funzione di tutela dell’integrità fisica e della libertà del lavoratore, delle sue esigenze familiari, culturali e di svago.
In particolare, al primo comma è indicato che l’orario di lavoro è di 39 ore settimanali, ossia 6 ore e mezza giornaliere. Detto orario, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2003 può essere computato anche come durata media in un lasso di tempo non al di sopra dei 12 mesi, con la facoltà di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a 39 ore e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
In ogni caso, sempre all’art. 34 inerente l’orario di lavoro, le parti firmatarie precisano che la variabilità dell’orario ordinario settimanale è ammessa nel limite di 85 ore all’anno, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri sono oggetto di contrattazione provinciale, inclusi quelli di informazione dei lavoratori.
Ma la rilevanza della contrattazione provinciale, che deve combinarsi con quella del CCNL operai agricoli e florovivaisti, emerge anche in un altro aspetto dell’art. 34 in oggetto. Ci riferiamo a quella parte dell’articolo in cui si stabilisce che, fermi restando i limiti di orario individuati dallo stesso articolo, i contratti provinciali di lavoro potranno disporre - facendo salve le attività zootecniche ed anche per periodi limitati dell’anno - una distinta distribuzione dell’orario settimanale in questione, anche su 5 giorni o una diminuzione dell’orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. In ogni caso, le ore non lavorate, in queste circostanze, saranno aggiunte all’orario ordinario, da effettuarsi nei restanti giorni della settimana.
CCNL operai agricoli e florovivaisti: la disciplina del riposo settimanale
Un altro rilevante articolo del testo del CCNL operai agricoli e florovivaisti è il n. 35, che contiene le regole in tema di riposo settimanale, sulle quali parte sindacale e parte datoriale rappresentative dei datori di lavoro hanno trovato una convergenza.
Ebbene, alla luce di quanto indicato dall’articolo, agli operai spetta un riposo settimanale pari a 24 ore consecutive, possibilmente in
coincidenza con la domenica. Tuttavia, nel testo dell’accordo si precisa altresì che se, per esigenze d’azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro di domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere assegnato in differente giorno della settimana.
Per quanto riguarda il lavoro dei minorenni, in applicazione dell’art. 22 della legge n. 977 del 1967 sul lavoro di chi non ha compiuto ancora la maggiore età - modificata dal d.lgs. n. 345 del 1999 - agli operai al di sotto dei 18 anni, deve essere garantito un periodo di riposo settimanale pari almeno a due giorni, se possibile consecutivi e inclusivo della domenica. Inoltre, il periodo minimo di riposo può essere diminuito, per acclarate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, ma non può tuttavia essere al di sotto delle 36 ore consecutive.
Nuovamente, nella parte finale dell’art. 35 sul riposo settimanale, è contenuto un rinvio alla contrattazione provinciale. Infatti, vi si trova scritto che, per gli operai addetti al bestiame, all’acquacoltura e per quelli aventi particolari mansioni, fermo restando il loro diritto al riposo settimanale, la regolamentazione di detto riposo rientra nella disciplina dei contratti provinciali, in applicazione dell’art. 8 della legge n. 370 del 1934, in tema di riposo domenicale e settimanale.
Ricordiamo altresì che il riposo settimanale è sempre da considerarsi un diritto del lavoratore, tutelato dall’art. 36 della Costituzione della Repubblica Italiana come «irrinunciabile». Infatti, nessun contratto collettivo o individuale può impedire ad una persona di avvalersene. Ne consegue che ogni accordo in questo senso è da considerarsi automaticamente nullo e privo di effetto.
CCNL operai agricoli e florovivaisti: le norme in materia di ferie
All’art. 36 del CCNL operai agricoli e florovivaisti, le parti firmatarie hanno inteso disporre in merito alla disciplina delle ferie, anch’esso diritto costituzionalmente garantito ai lavoratori.
Ricordiamo che nel lasso di tempo delle ferie, il lavoratore ha diritto ad una retribuzione corrispondente a quella che avrebbe incassato se avesse lavorato.
Ebbene, in virtù di questo articolo, è stabilito che agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è assegnato, per ciascun anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito corrispondente a 26 giornate lavorative.
Inoltre, in ipotesi di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell’anno, agli operai citati spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio svolti presso il datore di lavoro. Il testo del CCNL operai agricoli e florovivaisti precisa altresì che “la frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero”.
All’interno dell’art. 36 citato è contenuta una norma che richiama quella che la disciplina generale in tema di ferie e di diritti dei lavoratori in materia. Ebbene, parte datoriale e parte sindacale hanno inteso puntualizzare che il datore di lavoro, nel fissare il periodo di godimento delle ferie, deve tenere conto, in rapporto alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei dipendenti agricoli e florovivaisti. D’altronde è ben noto che le ferie sono assegnate appunto dopo un bilanciamento tra esigenze organizzative-produttive della singola azienda ed esigenze dei lavoratori.
Concludendo, rimarchiamo che ogni lavoratore ha il diritto irrinunciabile a ferie annuali retribuite. Il diritto alle ferie protegge le esigenze psicofisiche fondamentali del lavoratore, permettendogli di partecipare maggiormente alla vita di relazione, familiare e sociale. Grazie a esse è dunque tutelato il diritto alla salute del lavoratore, e ciò chiaramente è nell’interesse dello stesso datore di lavoro.
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