CCNL commercio: doveri del personale e norme disciplinari. La guida rapida

Claudio Garau

1 Febbraio 2022 - 21:30

Il CCNL commercio contiene una serie di rilevanti articoli in tema di obblighi del dipendente e regole disciplinari. Ecco cosa ricordare in materia, onde non rischiare possibili sanzioni.

CCNL commercio: doveri del personale e norme disciplinari. La guida rapida

Il CCNL commercio è un articolato testo che contiene norme essenziali per quanto attiene ai rapporti di lavoro nel settore. Diviso in sezioni, titoli, capi ed articoli, rileva anche e soprattutto nella parte in cui si occupa di definire il quadro dei doveri del personale e le norme disciplinari.

Di seguito intendiamo focalizzarci proprio su questi argomenti, che è opportuno conoscere per assicurarsi una duratura permanenza in azienda.

CCNL commercio: obblighi e divieti gravanti sul dipendente

Il CCNL commercio contiene - all’interno della sezione IV, titolo V, capo XXI - quelle che sono le regole rilevanti in tema di doveri del personale e norme disciplinari. Con queste ultime si intende in particolare il complesso di regole attinenti alla condotta che il lavoratore è obbligato ad adottare sul luogo di lavoro, onde non incappare in infrazioni e conseguentemente in sanzioni disciplinari di varia gravità.

L’art. 233, dal titolo “Obbligo del prestatore di lavoro” indica una serie di prescrizioni che il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso. In detta disposizione, le parti firmatarie hanno infatti concordato che ogni lavoratore, cui si applica il CCNL commercio, deve rispettare i doveri e il segreto di ufficio, usare modi cortesi col pubblico e tenere una condotta conforme ai civici doveri.

Il lavoratore ha altresì l’obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell’impresa. Proprio quest’ultimo dovere, in qualche modo, assomma gli altri appena elencati, dovendo sempre l’attività del lavoratore mirare al profitto aziendale e dunque all’ottimizzazione delle performance.

All’articolo successivo, invece, trova spazio una serie di divieti di rilievo disciplinare. Infatti, all’art. 234 le parti firmatarie hanno inteso vietare al personale di fare ritorno nei locali dell’azienda e restare oltre l’orario prescritto, se non per motivi di servizio e con l’autorizzazione del datore di lavoro o azienda, salvo quanto previsto dall’art. 32 del presente contratto. Quest’ultimo è in particolare l’articolo che contiene le norme sul diritto di assemblea, da svolgersi anche in fascia oraria diversa da quella dell’orario di lavoro.

Al primo comma del citato art. 234, inoltre, è inclusa la norma che stabilisce il divieto nei confronti del personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito dell’azienda.

Tuttavia, al penultimo comma è rimarcato che il lavoratore, su espressa autorizzazione, ha diritto di allontanarsi dal luogo di lavoro anche per ragioni diverse da quelle connesse al servizio. In dette circostanze, resta comunque nella facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un’ora al giorno, ma senza diritto ad alcuna maggiorazione.

Attenzione però: è pur vero che all’interno di questa disposizione del CCNL commercio abbiamo anche la previsione per la quale il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario normale, tranne l’ipotesi di prestazione di lavoro straordinario. Pertanto, l’art. 234 contiene anche un divieto esplicitamente rivolto all’azienda.

CCNL commercio: la giustificazione delle assenze

L’art. 235 in tema di doveri del personale e norme disciplinari contiene importanti precisazioni sulla giustificazione delle assenze.

In particolare, al primo comma le parti firmatarie hanno stabilito che, tranne le ipotesi di legittimo impedimento, su cui in ogni caso incombe sul lavoratore l’onere della prova, e fermo restando l’obbligo di dare immediata notizia dell’assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l’azienda, entro 48 ore per gli accertamenti del caso. Si tratta peraltro di regole pienamente conformi a quelli che sono i comuni codici disciplinari adottati nelle aziende.

Al secondo comma, le parti firmatarie dispongono in merito alla giustificazione delle assenze in circostanze di malattia. Esse infatti rilevano che, fermo restando l’obbligo di dare immediata notizia dell’assenza al datore di lavoro, l’adempimento degli appena citati obblighi di comunicazione e giustificazione si realizza anche con la comunicazione scritta, a mezzo di fax, mail certificata o raccomandata, del numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato per via telematica dal medico all’Inps.

All’ultimo comma dell’art. 235 vi è la previsione relativa alle conseguenze in ipotesi di assenze non giustificate nella maniera suddetta. Ebbene, in queste circostanze, dal datore sarà effettuata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto di cui all’art. 208, quante sono le giornate di assenza, fatta salva l’applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 238 (recante il titolo “Provvedimenti disciplinari”).

CCNL commercio, orario di lavoro e mutamento di domicilio: i doveri

Agli articoli 236 e 237 abbiamo altre importanti regole di ambito disciplinare, relative al rispetto dell’orario di lavoro e agli obblighi in caso di mutamento del domicilio. Alla luce di quanto pubblicato nel CCNL commercio, i lavoratori debbono sempre rispettare l’articolazione dell’orario di lavoro nel corso della giornata lavorativa. Se ciò non si verifica “nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà comparire sul prospetto paga, di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo” (art. 236). Ciò vale fatta comunque salva l’applicazione della sanzione disciplinare di cui all’art. 238, che tra poco vedremo.

Un altro dovere del personale che, se non rispettato, può condurre a conseguenze disciplinari, è quello legato alla comunicazione del cambio di domicilio. Infatti all’art. 237 è stabilito che è obbligo del personale di comunicare senza indugio all’azienda ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che nell’ambito dei congedi.

Non solo. Al comma secondo e terzo sono contenute due norme di carattere generale, che si applicano alla totalità dei rapporti di lavoro di cui al CCNL commercio. Infatti, sul personale grava altresì l’obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dall’azienda per regolare il servizio interno, a patto che non contrasti con le norme del contratto collettivo nazionale e con le leggi vigenti, e faccia parte nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Dette regole dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o attraverso affissione nei locali dell’azienda.

CCNL commercio: i provvedimenti disciplinari

L’art. 238 è molto interessante perché delinea il quadro delle sanzioni previste per il lavoratore che non adempie agli obblighi di natura disciplinare, adottando una condotta difforme dalle regole di cui al CCNL commercio.

Vi si trova infatti indicata la lista dei provvedimenti disciplinari, che potranno essere presi dall’azienda nei confronti del lavoratore inadempiente. Onde valutare che tipo di provvedimento adottare, rileverà ovviamente l’entità delle mancanze e le circostanze che le accompagnano. Di seguito ecco i provvedimenti disciplinari adottabili dal datore di lavoro:

  • 1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
  • 2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
  • 3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all’art. 206;
  • 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
  • 5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

CCNL commercio: i comportamenti che fanno scattare la multa

In particolare - allo stesso articolo 238. - le parti firmatarie hanno inteso precisare che il provvedimento della multa vale nei confronti del dipendente CCNL commercio che:

  • ritardi nell’inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo corrispondente all’ammontare della trattenuta;
  • compia con negligenza le mansioni di cui al contratto;
  • non si presenti al lavoro fino a tre giorni nell’anno solare senza comprovata giustificazione;
  • non comunichi al datore di lavoro, in modo immediato, il mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.

CCNL commercio: i comportamenti che fanno scattare la sospensione

All’articolo appena citato, le parti firmatarie hanno voluto altresì precisare in quali circostanze può applicarsi il provvedimento disciplinare, rappresentato dalla sospensione dalla retribuzione e dal servizio. Esso infatti si applica verso il lavoratore che:

  • arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con accertata responsabilità;
  • si presenti in servizio in stato di evidente ubriachezza;
  • compia recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, tranne il caso dell’assenza ingiustificata.

Come si può agevolmente notare, anche questa lista appare molto utile a dettagliare ulteriormente gli obblighi di condotta e i divieti gravanti sul dipendente.

CCNL: i comportamenti che fanno scattare il licenziamento

All’articolo sui provvedimenti disciplinari, abbiamo anche un elenco di circostanze che costituiscono gli estremi per il licenziamento disciplinare. Solo se ricorre una di esse, può essere licenziato il dipendente. Eccole di seguito:

  • assenza ingiustificata oltre 3 giorni nell’anno solare;
  • recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell’anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
  • grave violazione degli obblighi di cui all’art. 233, 1° e 2° comma;
  • infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
  • l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d’ufficio;
  • l’esecuzione, in concorrenza con l’attività dell’azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell’orario di lavoro;
  • la recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.

Si tratta di una lista assai articolata di mancanze o negligenze, di cui il dipendente CCNL commercio dovrà ricordarsi di tener conto, per non rischiare pesanti conseguenze sul fronte disciplinare.

All’art. 238 che qui interessa, le parti firmatarie hanno altresì precisato che il provvedimento del licenziamento disciplinare si applica, fatta salva ogni altra azione legale.

Tuttavia non possiamo non ricordare che all’art. 240 le parti firmatarie hanno inteso altresì disporre che: “l’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni”.

Per quanto attiene invece alle multe, le parti firmatarie hanno stabilito che il relativo importo sarà assegnato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

CCNL commercio: la rilevanza del codice disciplinare

Infine ricordiamo che all’art. 239 è contenuta un’altra importante norma di ambito disciplinare. Infatti, in applicazione di quanto previsto nello Statuto dei Lavoratori, le disposizioni contenute negli articoli sopra citati (Capo XXI), nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari, devono sempre essere comunicate ai lavoratori con affissione in luogo accessibile a tutti, o con altro strumento equipollente accessibile a tutti.

TESTO CCNL COMMERCIO
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