La CIGO è la misura assistenziale riconosciuta ai dipendenti di aziende in difficoltà per eventi non imputabili né al datore di lavoro né ai singoli lavoratori. Ecco tutto quello che c’è da sapere su durata, importi e domanda.
La CIGO - Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria - è uno strumento rivolto ai lavoratori del settore industriale ed edilizio ai quali la retribuzione è stata sospesa o ridotta a causa di situazioni aziendali particolari, non imputabili né al datore di lavoro né agli stessi dipendenti.
Insieme alla CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) la CIGO è una misura assistenziale erogata dall’INPS per tutelare i lavoratori assunti da un’azienda che per situazioni aziendali o eventi transitori - come ad esempio le intemperie stagionali o il calo della domanda - vengono sospesi dalle attività lavorative, oppure vedono ridursi l’orario di lavoro.
Tuttavia, mentre la CIGS può essere richiesta anche per periodi piuttosto lunghi - la durata della cassa integrazione straordinaria va dai 6 mesi ai 3 anni - e per situazioni aziendali causate da una decisione del titolare dell’impresa, per la CIGO non è così. Infatti, come vedremo di seguito nel dettaglio, la durata della cassa integrazione ordinaria è piuttosto ridotta (13 settimane continuative).
CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria)
Prima di rispondere alla domanda su quanto dura la CIGO, però, vediamo a quali lavoratori si rivolge, quali sono le tipologie di impresa che possono farne richiesta e per quali eventi è possibile farlo.
Destinatari
Possono essere posti in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria tutti i lavoratori subordinati, compresi quelli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
Questo ammortizzatore sociale, però, non può essere richiesto né per i lavoratori a domicilio, né per i dirigenti.
Eventi che giustificano il ricorso alla CIGO
È il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a stabilire quali sono i criteri necessari per la presentazione della domanda per l’accesso al CIGO. Gli eventi - aggiornati il 14 giugno del 2016 - per i quali è possibile accedere a questa misura, sono i seguenti:
- crisi del mercato;
- fine lavori (ad esempio chiusura di un cantiere);
- mancanza di materie prime o componenti;
- eventi meteorologici;
- catastrofi naturali (incendi, alluvioni, terremoti);
- sospensione o riduzione dell’attività produttiva ordinata dalla pubblica autorità per cause non imputabili né all’impresa né ai dipendenti;
- sciopero di un reparto o di un’altra impresa collegata;
- guasti ai macchinari o manutenzione straordinaria.
Inoltre, la cassa integrazione ordinaria può essere richiesta dalle imprese che hanno ridotto l’orario di lavoro in seguito alla stipula di un contratto di solidarietà; per poter accedere al CIGO, però, è necessario che questo provvedimento faccia riferimento a lavoratori distinti e che non abbia una durata superiore ai tre mesi.
Durata
La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria può essere corrisposta per un massimo di 13 settimane continuative. Questo periodo può essere prorogato ogni trimestre fino al raggiungimento complessivo di 52 settimane.
Inoltre, nell’arco di un biennio mobile la durata della CIGO non può avere una durata complessiva superiore alle 52 settimane. Infine, così come stabilito per la CIGS, anche per la cassa integrazione ordinaria la durata complessiva della CIGO per ciascuna unità produttiva non può essere superiore ai 24 mesi in un quinquennio mobile.
Per alcune imprese questo limite è aumentato a 30 mesi:
- industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
- industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- artigiane, che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei.
Ci sono però delle eccezioni: ad esempio, la durata della cassa integrazione ordinaria per i contratti di solidarietà viene calcolata per metà in merito alla parte non eccedente i 24 mesi, e per intero per il periodo successivo.
Inoltre, viene stabilito che non si possono autorizzare ore di cassa integrazione eccedenti al limite di un terzo dell’orario di lavoro complessivo calcolato per un biennio mobile.
Importo
Così come per la CIGS, anche il trattamento di integrazione salariale corrisposto al lavoratore posto in cassa di integrazione ordinaria ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore e il limite dell’orario di lavoro previsto dal contratto.
Per il calcolo dell’importo si calcola l’orario di ciascuna settimana di lavoro, indipendentemente dal periodo di paga. Ai dipendenti pagati con retribuzione fissa, invece, l’importo riconosciuto si ottiene ragguagliando a ore la retribuzione fissa goduta in rapporto all’orario normalmente praticato.
Per quelli retribuiti a cottimo - oppure tramite premi di produzione - l’importo fa riferimento al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il quale l’integrazione è dovuta.
Tuttavia, ci sono dei limiti che l’importo della retribuzione riconosciuta al dipendente in cassa integrazione ordinaria non può superare. Nel dettaglio, i limiti sono indicati nella seguente tabella:
Retribuzione lorda | Tetto | Limite lordo CIGS | Limite netto CIGS |
inferiore (o pari) a 2.102,24€ | Basso | 971,71€ | 914,96€ |
superiore a 2.102,24€ | Alto | 1.167,91€ | 1.099,60€ |
Per il settore edile, nei periodi di fermo causati dalle intemperie stagionali, i limiti sono aumentati del 20%, quindi:
Retribuzione lorda | Tetto | Limite lordo CIGS | Limite netto CIGS |
inferiore (o pari) a 2.102,24€ | Basso | 1.066,05€ | 1.097,95€ |
superiore a 2.102,24€ | Alto | 1.401,49€ | 1.319,64€ |
Inoltre, a decorrere dal 2016 ogni 1°gennaio di ciascun anno, questi importi mensili vengono aumentati nella misura del 100% in base alla variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, rilevata dall’ISTAT.
È bene specificare, però, che l’integrazione salariale riconosciuta ai dipendenti, non è corrisposta per le festività non retribuite né per le assenze che non comportano retribuzione.
Costi a carico dell’impresa
La CIGO può essere pagata dal datore di lavoro - che poi recupererà le somme facendo denuncia mensile con UNIEMENS - o direttamente dall’INPS (su richiesta dell’azienda che si trova in particolari difficoltà finanziarie).
Anche se l’integrazione salariale viene corrisposta dall’INPS, a carico delle aziende ci sono comunque degli oneri. Un contributo che varia a seconda della manodopera impiegata nella misura del:
Aliquota a carico dell’impresa (calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali | Tipologia d’impresa |
1,70% | Impresa industriale con massimo 50 dipendenti |
2% | Impresa industriale con numero di dipendenti superiore a 50 |
4,70% | Imprese dell’industria e artigianato edile |
3,30% | Operai delle imprese dell’industria e artigianato lapidei |
1,70% | Impiegati nelle imprese dell’industria e artigianato lapidei (massimo 50 dipendenti) |
2% | Impiegati nelle imprese dell’industria e artigianato lapidei (più di 50 dipendenti) |
Inoltre, a carico dell’impresa c’è un altro contributo - addizionale - corrisposto in base alle seguenti aliquote:
- 9% sulla della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (limite di 52 settimane in un quinquennio mobile);
- 12% oltre il limite del primo punto e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15% oltre il limite del secondo punto, in un quinquennio mobile.
Prima di approfondire le modalità con le quali fare domanda per la CIGO, bisogna sottolineare che il lavoratore che nel periodo di cassa integrazione svolge un’attività di lavoro autonomo o subordinato non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Inoltre, se non comunica all’INPS l’inizio dell’attività lavorativa, perde il diritto alla CIGO.
La domanda
La CIGO può essere richiesta solamente per i lavoratori che - al momento della presentazione della domanda - hanno maturato un’anzianità di lavoro effettivo pari ad almeno 90 giorni.
Può essere richiesta per i dipendenti impiegati nei seguenti settori:
- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
- cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali;
- imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- imprese addette all’armamento ferroviario;
- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
- imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in lavoratori con strutture e organizzazione distinte dall’attività di escavazione.
La domanda va effettuata in modalità telematica - clicca qui per accedere al sito INPS - compilando il modulo proposto con le seguenti informazioni:
- causa della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa;
- durata del provvedimento;
- nominativi dei dipendenti interessati dalla misura;
- ore di CIGO richieste.
La richiesta di CIGO va presentata entro il termine indicato dall’INPS, ossia entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa.
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