La notifica delle cartelle esattoriali ad un familiare non convivente è nulla; per provare la convivenza occorre il certificato di residenza. L’ordinanza della Cassazione.
Cartelle esattoriali: la notifica ad un familiare non convivente è nulla. Così ha stabilito una recente ordinanza della Corte di Cassazione, con la quale si è chiarito che la notifica della cartella esattoriale è valida solo se tra i due soggetti vi è una convivenza effettiva, che va provata.
Infatti, la sola affermazione di essere convivente con il destinatario della cartella non basta ad escludere la nullità della notifica; occorre provare la convivenza mediante certificato di residenza.
Cartelle esattoriali: nulla la notifica ad un familiare non convivente
Notifica cartella esattoriale nulla: il caso di specie
L’ordinanza della Corte di Cassazione in merito alla notifica delle cartelle esattoriali, prende le mosse dal ricorso presentato da un contribuente che, nel tentativo di non pagare la cartella esattoriale, adduceva alla Corte un vizio di notifica.
La Cassazione ha appoggiato la tesi del ricorrente: infatti, la notifica della cartella esattoriale è da considerarsi nulla in quanto effettuata ad un familiare che, pur essendosi dichiarato suo convivente, ha la residenza in un immobile diverso.
Per approfondire le argomentazioni dei giudici della Suprema, si allega l’ordinanza n. 10543/2019:
Come provare la convivenza: il certificato di residenza
Come abbiamo detto, la notifica della cartella esattoriale è valida solo se il destinatario è effettivamente il convivente del destinatario. Significa che il familiare in questione deve aver fissato la residenza nello stesso immobile.
L’unica documentazione che può provare la convivenza è il certificato di residenza con il quale si attesta che il familiare è registrato all’anagrafe in data anteriore rispetto alla notifica della cartella esattoriale.
Qui Quando si prescrivono le cartelle esattoriali? Favorito il termine breve
Cartelle esattoriali: modalità di notifica
La notifica delle cartelle esattoriali è una fase fondamentale: serve infatti a rendere valida la comunicazione e ad accertare che il destinatario sia venuto a conoscenza della cartella. Le cartelle esattoriali possono essere notificate al contribuente in vari modi:
- tramite posta elettronica: all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), altrimenti, per i soggetti che ne fanno richiesta che non sono obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta;
- con raccomandata a/r: la cartella deve essere notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da una delle persone autorizzate a riceverla o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda;
- con consegna a mano: ovvero quando la cartella viene consegnata materialmente nelle mani del destinatario o di un suo familiare convivente. Il domicilio del contribuente deve risultare in un’apposita comunicazione all’Ufficio competente con raccomandata a/r o in via telematica. Se non è possibile individuare l’abitazione del contribuente, l’ufficiale incaricato deve lasciare l’avviso di deposito presso l’albo del Comune e la notifica si considera eseguita dopo 8 giorni.
Notifica cartelle esattoriali: i termini
I termini di notifica delle cartelle esattoriali sono indicati nell’articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e, per quanto riguarda la riscossione di imposte dirette e Iva, variano in base al tipo di controllo dal quale scaturisce la cartella di pagamento.
Le cartelle esattoriali relative a dichiarazioni dei redditi ed Iva devono essere notificate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Mentre, in caso di liquidazione delle imposte sulle indennità di fine rapporto e sulle prestazioni in forma di capitale, il termine è il 31 dicembre del quarto anno.
Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa, i termini per la notifica delle cartelle esattoriali decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni. Oltre questi termini la notifica si considera nulla.
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