Cassa integrazione: INPS chiarisce quali sono i termini per la trasmissione delle domande relative ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa relativi al mese di novembre. Scadenza prorogata rispetto a quanto prescrive la norma.
Per la cassa integrazione del decreto Ristori la scadenza per la domanda è stata fissata al 31 dicembre contrariamente a quanto si potrebbe pensare da una prima lettura del comma 5 articolo 12 del dl n.137/2020.
INPS con il messaggio n. 4484 del 27 novembre 2020 comunica, in attesa della circolare esplicativa per le 6 settimane di cassa integrazione del decreto Ristori, quali sono i termini decadenziali per la trasmissione delle domande per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel mese di novembre.
Il termine per la trasmissione delle domande di cassa integrazione, fissato al 30 novembre, viene chiaramente prorogato, come si poteva ben immaginare, al 31 dicembre 2020.
Cassa integrazione: scadenza domanda al 31 dicembre 2020
Per la cassa integrazione del decreto Ristori, le 6 settimane, la scadenza per l’invio della domanda viene prorogata al 31 dicembre 2020.
Con il messaggio del 27 novembre ricorda INPS che il decreto Ristori al comma 5 dell’articolo 12 conferma i termini decadenziali per l’invio delle domande in emergenza che è fissato alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
La seconda parte del stesso comma 5 prevede altresì che, in sede di prima applicazione della norma, la scadenza per l’invio della domanda di cassa integrazione sia fissato alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto Ristori. Essendo il decreto n.137/2020 entrato in vigore lo scorso 29 ottobre, la scadenza per la domanda di cassa integrazione per i periodi successivi al 16 novembre cui il decreto fa riferimento, sarebbe fissata al prossimo lunedì 30 novembre.
Chiarisce INPS nel messaggio che non essendo questa data maggiormente favorevole alla trasmissione delle domande, data l’emergenza aggiungiamo noi, le domande di cassa integrazione ordinaria, in deroga o assegno ordinario con causale COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel corrente mese di novembre 2020 , le stesse potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria quindi entro la fine del mese successivo che è appunto il 31 dicembre 2020.
Per ulteriori chiarimenti e indicazioni operative INPS annuncia la successiva circolare sulla cassa integrazione, anche per quanto disciplinato dal decreto Ristori bis.
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