E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto il licenziamento individuale privo di giusta causa per mancanza di prove, da parte del datore di lavoro, dell’assenza del lavoratore sul luogo di lavoro.
La sentenza in questione (7108/2014) prende in esame un aspetto molto importante in materia di licenziamento individuale, il riparto dell’onere della prova, questione rilevante in ambito processuale, ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento.
In cosa consiste di licenziamento individuale
Il licenziamento individuale è una delle cause che determinano la cessazione del rapporto di lavoro per volontà del datore di lavoro, per comportamento del lavoratore in contrasto con i propri doveri o per motivi connessi a riorganizzazione aziendale.
Rappresenta il diritto di recesso del datore di lavoro che in base agli artt. 1 Legge 604/1966, art. 18 Statuto dei lavoratori e art. 2 Legge 108/1990 deve avvenire per giusta causa ovvero per giustificato motivo.
Licenziamento per giusta causa
La giusta causa ricorre quando il lavoratore ha posto in essere un comportamento di una tale gravità da comportare l’irrimediabile interruzione del rapporto di fiducia con il datore di lavoro; in tale caso il rapporto di lavoro può essere interrotto senza preavviso.
Licenziamento per giustificato motivo
Presuppone la violazione delle norme di legge, dei contratti collettivi e del codice disciplinare aziendale e può essere soggettivo oppure oggettivo.
Giustificato motivo soggettivo
Ricorre quando il lavoratore pone in essere delle infrazioni meno gravi ma che si sostanziano comunque in inadempimenti degli obblighi contrattuali, spesso ripetuti nel tempo, che giustificano la cessazione del rapporto. In tal caso il datore di lavoro è obbligato a rispettare il termine di preavviso.
Giustificato motivo oggettivo
Si realizza allorquando il licenziamento del lavoratore dipende da ragioni connesse all’attività produttiva e all’organizzazione della stessa (art. 3 L 604/1966).
Forma del licenziamento individuale
Un requisito posto dalla legge per la cessazione del rapporto di lavoro è il rispetto della forma scritta dell’atto con il quale viene esercitato il potere di recesso. La forma scritta con la quale viene comunicato il licenziamento è prevista pena l’inefficacia. Non è invece necessaria la contestuale indicazione delle ragioni del licenziamento, che tuttavia devono essere fornite a seguito della richiesta del lavoratore.
Onere della prova
Vediamo cosa ha affermato la Corte Suprema in materia di onere della prova.
Premesso che, in base all’art. 5 Legge 604/1966, grava sul datore di lavoro l’onere della prova in ordine alla giusta causa o giustificato motivo del licenziamento, con la sentenza citata la Cassazione ha affermato che è da ritenersi corretto il venir meno della giusta causa o del giustificato motivo qualora non risultino agli atti del giudizio elementi di prova che dimostrino l’assenza del lavoratore, nella sua materialità, asserita dal datore di lavoro. Al datore di lavoro spetta provare la suddetta assenza in modo oggettivo, ad es. attraverso la mancanza di timbrature. Spetterà invece al lavoratore dimostrare elementi idonei a giustificare che quella determinata assenza è dovuta a causa a lui non imputabile. Incomberà dunque sul prestatore di lavoro fornire la prova liberatoria, ammesso che il datore di lavoro abbia fornito la prova dei fatti asseriti a fondamento del suo diritto di recesso dal rapporto di lavoro.
In conclusione, il datore di lavoro può limitarsi a provare l’assenza oggettiva del lavoratore, ma poiché nella fattispecie considerata la prova non veniva fornita, il licenziamento veniva ritenuto illegittimo poiché privo i giusta causa o giustificato motivo.
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