Collocamento a riposo d’ufficio: può richiederlo il lavoratore stanco?

Lorenzo Rubini

5 Febbraio 2021 - 13:01

Cos’è il collocamento a riposo d’ufficio e come funziona? Può richiederlo il lavoratore stanco che vuole accedere alla quiescenza?

Collocamento a riposo d’ufficio: può richiederlo il lavoratore stanco?

Con il decreto 101 del 2013 e con il decreto 90 del 2014 sono state cambiate radicalmente le regole per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per le pubbliche amministrazione. Il collocamento a riposo d’ufficio è stato reso obbligatorio al raggiungimento dell’età massima di permanenza in servizio.

Rispondiamo ad un lettore di Money.it che i scrive:

“Buongiorno , volevo sapere se e’ possibile e quando potrei chiedere il " collocamento a riposo d’ufficio . Lavoro nella pubblica amministrazione (enti locali ) e non ce la faccio più perché impiego 4 ore al giorno di pullman A/R per raggiungere il posto di lavoro.
Ho 61 anni e 33 anni di contribuzione. Grazie”

Collocamento a riposo d’ufficio

Il pensionamento d’ufficio, quindi, è disposto dall’amministrazione pubblica nei confronti dei dipendenti che hanno raggiunto l’età limite ordinamentale, che è di 65 anni, e che al contempo abbiano maturato il diritto alla pensione anticipata (con 41 anni d 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi di contributi per le donne).

Solo in questo caso può essere disposto il collocamento a riposo d’ufficio al compimento dei 65 anni, in alternativa lo stesso viene disposto nei confronti dei dipendenti al compimento dei 67 anni se in possesso di almeno 20 anni di contributi.

Si tratta, quindi, di un istituto che possono usare le amministrazioni pubbliche nei confronti dei dipendenti e si tratta di un pensionamento obbligatorio a cui, tra l’altro, il dipendente non può opporsi.

Il dipendente non può «richiedere» il pensionamento d’ufficio visto che lo stesso si applica solo nelle due condizioni sopra descritte. Il dipendente, da parte sua, però, può presentare dimissioni volontarie per accedere al pensionamento (ad esempio con misure che non prevedono il collocamento a riposo d’ufficio come opzione donna, quota 100, ape sociale ecc....).

Nel suo caso, però, seppur stanco non può ambire al collocamento a riposo per sopraggiunti limiti ordinamentali, visto che non ha compiuto i 65 anni e non ha raggiunto neanche il diritto alla pensione anticipata. Se anche, in questo momento, presentasse dimissioni volontarie, infatti, non avrebbe diritto ad accedere ad alcuna misura pensionistica non essendo in possesso dei requisiti di pensionamento.

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