Come denunciare una persona? Ecco come si fa

Giorgia Dumitrascu

02/04/2025

Denunciare qualcuno non è una scelta leggera. Che tu sia stato aggredito o testimone di un fatto grave, arriva un momento in cui ti chiedi: “come denunciare?”

Come denunciare una persona? Ecco come si fa

La parola “denuncia” viene spesso usata impropriamente, il termine deriva dal latino denuntiare e significava «rendere noto ufficialmente, notificare, avvertire». Ma quando è possibile denunciare? Quali sono i limiti di tempo? Come procedere? I fatti di cronaca sollevano spesso dubbi su quando sia opportuno o addirittura necessario denunciare.

Un esempio recente arriva da Castellammare di Stabia: una docente di sostegno della scuola «Catello Salvati» è stata aggredita da un gruppo di genitori dopo alcune accuse circolate in chat. A presentare denuncia non è stata l’insegnante, ma la dirigente scolastica, che ha scelto di agire per tutelare la docente e l’intero ambiente scolastico. In questo caso, denunciare non era solo possibile, ma obbligatorio: l’art. 361 c.p. impone infatti ai pubblici ufficiali l’obbligo di denunciare i reati perseguibili d’ufficio di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni. Ci sono, quindi, situazioni in cui denunciare non è solo un diritto, ma un dovere.

Sporgere denuncia: cosa significa?

La denuncia è:

“L’atto con cui chiunque ha notizia di un reato perseguibile d’ufficio ne informa l’autorità”(Art.333 c.p.p.)

E’ bene sottolineare che la denuncia non comporta automaticamente l’avvio di un processo, ma consente al pubblico ministero di valutare se esistono i presupposti per iniziare un’indagine. Chiunque, anche se non è stato personalmente danneggiato, può presentare una denuncia. Una volta presentata, viene trasmessa alla Procura della Repubblica, che decide se e come avviare le indagini. Infatti:

“Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia.[...]
La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; […]”

Quanto alla forma, la denuncia può essere:

  • orale: se viene resa di persona davanti a un agente o ufficiale di polizia giudiziaria, che la verbalizza riportando fedelmente quanto dichiarato. Il verbale deve poi essere letto, confermato e sottoscritto dal denunciante;
  • scritta: quando il cittadino redige personalmente un documento (oppure si avvale di un legale o altro soggetto autorizzato) in cui descrive in modo dettagliato i fatti che ritiene possano costituire reato. Può essere consegnata a mano, inviata per posta o trasmessa digitalmente agli uffici competenti.

Denuncia, querela ed esposto: le differenze

Denuncia, querela ed esposto sono strumenti giuridici diversi, ciascuno di questi atti ha finalità, presupposti e conseguenze differenti, soprattutto in relazione al tipo di reato e al ruolo del soggetto che lo presenta.
La querela è necessaria quando la legge prevede che si possa procedere solo su iniziativa della persona offesa. Pertanto, a differenza della denuncia, la querela non può essere presentata da chiunque.

“La querela è proposta personalmente, o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione resa davanti all’autorità oppure con atto sottoscritto”
(art. 336 c.p.p.)

Si pensi a ipotesi come:

  • diffamazione: un’offesa a mezzo stampa o social, che danneggia la reputazione altrui;
  • percosse o minacce lievi: quando non si verificano lesioni ma si genera un’offesa personale;
  • lesioni non gravi: ad esempio una spinta che provoca un livido.

Per questi reati la querela deve essere presentata, entro un termine preciso, di norma 3 mesi dalla conoscenza del fatto (art. 124 c.p.) in cui si chiede che si proceda penalmente nei confronti dell’autore del reato.

L’esposto, invece, ha una funzione differente. Si tratta di un atto con cui un cittadino segnala all’autorità una situazione di conflitto, di allarme o comunque anomala, che non necessariamente costituisce reato. L’esposto serve a chiedere un intervento valutativo da parte delle forze dell’ordine, spesso per chiarire se vi siano i presupposti per un’azione penale o per un’altra forma di tutela.

Ad esempio:

  • rumori molesti provenienti da un appartamento adiacente;
  • installazione sospetta di videocamere sul pianerottolo;
  • comportamenti ripetuti di molestia non immediatamente qualificabili come reato.
    A differenza della querela, l’esposto non richiede termini da rispettare né una volontà punitiva.

Quando denunciare: obbligo o facoltà?

Non sempre la denuncia è facoltativa. In determinati casi, la legge impone a specifici soggetti l’obbligo di segnalare all’autorità giudiziaria i reati di cui vengono a conoscenza. L’omissione può costituire un reato a sua volta, con conseguenze penali dirette per il soggetto che non adempie.

L’obbligo riguarda soprattutto chi riveste una funzione pubblica o esercita un’attività d’interesse pubblico. La norma di riferimento è l’art. 361 c.p., secondo cui:

“Il pubblico ufficiale, che omette o ritarda di denunciare all’autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da € 30 a € 516.”

Il reato in questo caso è quello di omessa denuncia da parte di pubblico ufficiale. Una previsione analoga è contenuta nell’art. 362 c.p. per gli incaricati di pubblico servizio, come ad esempio i dipendenti delle ASL o delle aziende municipalizzate.

Ecco alcuni esempi in cui la denuncia è obbligatoria:

  • un medico di pronto soccorso che rileva lesioni compatibili con maltrattamenti domestici;
  • un insegnante che sospetta abusi su un minore;
  • un funzionario comunale che scopre un caso di corruzione o abuso d’ufficio;
  • un operatore sociosanitario che assiste a episodi di violenza in una RSA.

In tutti questi casi, la denuncia va presentata senza ritardo, indicando i fatti conosciuti, anche se in forma sintetica. Non è richiesto che il pubblico ufficiale svolga indagini: è sufficiente che trasmetta l’informazione all’autorità competente.

Denuncia per privati

Per i privati cittadini, invece, l’obbligo di denuncia è molto più limitato. Il codice penale prevede l’obbligatorietà solo in situazioni eccezionali, come nei casi di:

  • reati contro la personalità dello Stato es. attentato, spionaggio art. 364 c.p. ;
  • delitti di terrorismo;
  • sequestro di persona art. 605 c.p. , se si conosce l’identità dei colpevoli.

Fuori da questi casi, denunciare rimane una facoltà, non un dovere. Tuttavia, anche quando non è imposto, l’atto di denuncia assume un valore civico: può contribuire a prevenire reati più gravi e a tutelare altre persone, soprattutto se vulnerabili.

Dove e come fare una denuncia

La legge non impone un canale unico, spetta al cittadino scegliere. L’art. 333 c.p. stabilisce che, la denuncia può essere presentata al pubblico ministero (P.M.) oppure a un ufficiale di polizia giudiziaria. Ne deriva che, nella pratica, è possibile:

  • recarsi presso un Commissariato di Polizia o una Stazione dei Carabinieri, dove la denuncia viene raccolta, verbalizzata e trasmessa alla Procura competente;
  • rivolgersi direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, presentando un atto scritto, in carta libera, protocollato dall’ufficio ricevente;
  • contattare altri corpi specializzati come la Guardia di Finanza, in caso di reati economico-finanziari, o il Corpo Forestale per reati ambientali.

Per facilitare l’accesso, il Ministero dell’Interno ha attivato anche una piattaforma digitale: il portale Commissariato di PS Online consente, in alcune regioni, di inviare esposti, segnalazioni o denunce di smarrimento da remoto, previa autenticazione con SPID o CIE.

La procedura completa per sporgere denuncia

Il primo passo consiste nel recarsi presso l’ufficio competente – sia esso un Commissariato di Polizia, una Stazione dei Carabinieri o la Procura della Repubblica – e presentare la denuncia. Nel caso della denuncia orale, l’ufficiale di polizia trascrive fedelmente le dichiarazioni, che vengono poi lette, confermate e sottoscritte dal denunciante.

In alternativa, la denuncia scritta può essere redatta personalmente o con l’ausilio di un legale, e consegnata direttamente all’ufficio competente, spedita per posta o trasmessa tramite le piattaforme digitali autorizzate.

Verbalizzazione e registrazione

Una volta presentata, la denuncia viene verbalizzata dall’ufficiale competente, che redige un verbale riportando fedelmente quanto dichiarato. Tale documento costituisce il primo atto ufficiale che attesta la segnalazione del fatto potenzialmente criminoso. La corretta redazione del verbale garantisce la trasparenza del procedimento e funge da prova documentale nel caso in cui si avvii un’indagine penale.

Trasmissione alla Procura della Repubblica

Successivamente, il verbale o la denuncia scritta viene trasmesso alla Procura della Repubblica. Il P.M. esaminerà il documento per valutare se sussistano gli elementi necessari per l’apertura di un’indagine. In questa fase, la completezza e la precisione della denuncia risultano determinanti: più sono dettagliate le informazioni (inclusi dati anagrafici, descrizione cronologica degli eventi e testimonianze eventuali), maggiori saranno le possibilità che l’azione penale venga avviata in modo tempestivo.

Valutazione del P.M. e avvio delle indagini

Una volta ricevuta la denuncia, il P.M. svolge una funzione preliminare di valutazione, per stabilire se il fatto denunciato configuri un reato perseguibile d’ufficio. Se il P.M. ritiene che vi siano presupposti sufficienti, verrà avviata un’indagine, che potrà includere la raccolta di ulteriori prove, l’audizione dei testimoni e, se necessario, l’adozione di misure cautelari. È in questa fase che l’intero iter processuale prende corpo, poiché il documento iniziale diventa la base per l’azione penale.

Aggiornamenti e monitoraggio del procedimento

Infine, una volta avviata l’indagine, occorre monitorare l’evoluzione del procedimento. Il denunciante, o il suo legale, dovrà essere aggiornato sugli sviluppi, rispondere a eventuali richieste di chiarimento da parte dell’autorità e conservare tutta la documentazione relativa al caso. Tale passaggio, seppur posteriore alla presentazione della denuncia, è altrettanto importante per garantire una tutela efficace: conoscere i termini processuali e le scadenze, come la possibilità che il reato si prescriva nel tempo, può fare la differenza nel proseguire correttamente l’iter giudiziario.

I termini da rispettare

Il rispetto dei termini processuali è un elemento dirimente per garantire l’efficacia della denuncia e per assicurare che l’azione penale non venga compromessa dal decorso del tempo. Anche se la denuncia non è soggetta a termini di decadenza formali, un corretto tempismo serve per non far decadere le prove e per consentire alle autorità di intervenire. Pertanto, non appena si ha conoscenza del fatto criminoso, è consigliabile sporgere denuncia per conservare testimonianze, documenti, registrazioni e, in particolare, filmati di videosorveglianza, che spesso vengono conservati per un periodo limitato (ad esempio, molte telecamere archiviano le immagini per soli 7 giorni).

“ In caso di un’intrusione in un’abitazione, il ritardo nello sporgere denuncia può compromettere il processo. Se la denuncia viene presentata giorni dopo l’accaduto, le registrazioni dei sistemi di sicurezza potrebbero essere già state cancellate e i testimoni potrebbero non ricordare chiaramente i dettagli.”

Un altro fattore da considerare è che il reato potrebbe cadere in prescrizione se le indagini si prolungano nel tempo o se le prove si deteriorano.

Posso ritirare una denuncia?

Molti si chiedono se sia possibile ritirare una denuncia dopo averla presentata. In caso di reati perseguibili d’ufficio, come furto o lesioni gravi, non è possibile ritirarla: la legge impone all’autorità giudiziaria di procedere indipendentemente dalla volontà del denunciante.

Diverso è il caso della querela, prevista per reati meno gravi come diffamazione o minacce lievi: in questi casi, la persona offesa può ritirarla tramite la cosiddetta remissione di querela. La remissione, però, deve essere chiara e, in genere, accettata dalla persona querelata. Una volta ritirata, non si può più querelare per lo stesso fatto, perciò è importante valutare con attenzione prima di procedere.

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